Criteri per la scelta del medico di parte ai fini dell’accertamento medico in CMV

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Tra i diritti per la tutela della salute dei lavoratori rientra la facoltà di farsi assistere da un medico di fiducia, a proprie spese, in sede di visita medica collegiale di verifica (CMV).

Oltre al lavoratore e al medico di parte non può aver accesso all’accertamento nessun’altra figura (coniuge, parente, amico, badante o altro). Il medico di fiducia può far mettere a verbale le proprie dichiarazioni ricordando alla CMV responsabilità e conseguenze che possono comportare le decisioni assunte dal collegio medico stesso.

Ciò premesso, è bene scegliere con accortezza il medico che perorerà la causa del docente: questi dovrà certamente essere al corrente delle patologie del proprio assistito, ma sarà soprattutto tenuto a conoscere l’iter burocratico dell’accertamento medico; i potenziali giudizi medico-legali con le loro conseguenze pratiche; le reali possibilità di conciliazione tra le aspettative del paziente e il potenziale verdetto della CMV.

A questo punto conviene chiedersi se è corretto/giusto che la CMV, ai fini del giudizio medico-legale, prenda in considerazione anche variabili che nulla hanno apparentemente a che vedere con la salute dell’individuo. La risposta è affermativa al punto che per il datore di lavoro sussiste l’obbligo giuridico di informare la CMV con dati che riguardano l’anzianità di servizio del lavoratore nonché le assenze per malattia negli ultimi tre anni. E non è tutto. Il legislatore ha voluto addirittura integrare la CMV con un componente del MIUR, scelto tra il personale dell’USR, per valutare una nuova collocazione lavorativa. Più volte ho rimarcato che tale decisione risulta essere poco ortodossa almeno per due ragioni: 1) ha decisamente poco senso aprire la commissione medica a chi medico non è; 2) il datore di lavoro non può venire a conoscenza della diagnosi del lavoratore. Resta comunque evidente la volontà del legislatore che quello medico è solamente uno degli aspetti da considerare.

Una situazione particolare riguarda tuttavia i dirigenti scolastici che possono essere sottoposti ad accertamento medico come i docenti (DPR 171/11). Per costoro non è prevista la figura del rappresentante MIUR in CMV. La qual cosa si spiega solamente col fatto che un dirigente scolastico non è di fatto ricollocabile in biblioteca o in compiti amministrativi alla stregua di un docente.

Concludendo, l’accertamento medico di un lavoratore in CMV è una determinazione complessa poiché riguarda non solo aspetti medici (anamnesi, diagnosi, prognosi del paziente) ma anche dati medico-legali e di medicina del lavoro (età, anzianità di servizio, assenze per malattia, malattie professionali etc) come pure elementi burocratici e contrattuali (mansioni, previdenza maturata e altro ancora).

Dunque nella scelta del medico di fiducia il lavoratore dovrà tenere conto di tutto ciò, ben sapendo che la parte medica può tranquillamente essere soddisfatta con certificati medici cartacei provenienti da specialisti di strutture pubbliche, mentre gli altri aspetti richiederanno conoscenze tecniche e capacità di mediazione e lavoro di sintesi.

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