Congedo parentale ex astensione facoltativa

Per ciascun bambino, nei primi suoi otto anni di vita, ciascun genitore ha diritto ad astenersi dal lavoro, ma i congedi parentali di entrambi i genitori non possono, di norma, eccedere il limite complessivo di dieci mesi, che è elevato a undici mesi qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi.

 

Nell'ambito dei predetti limiti, il diritto di astenersi dal lavoro compete:

1) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo per maternità (ex astensione obbligatoria), per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;

2) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette, come si è visto, nel caso che il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi;

3) all'unico genitore rimasto (per morte o abbandono dell'altro genitore o affidamento), per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi.

La nuova disciplina è applicabile, in relazione ai figli nati prima del 28 marzo 2000 (data di entrata in vigore della legge n. 53/2000), anche alle lavoratrici madri che hanno usufruito solo in parte dell'astensione facoltativa prevista dalla previgente disciplina; queste ultime potranno, ora, fruire del periodo residuo a condizione che il minore non abbia compiuto gli otto anni di età al momento della fruizione del beneficio. Qualora la madre abbia già fruito dell'astensione facoltativa di 6 mesi ai sensi della precedente disciplina, il diritto al prolungamento della stessa, fino agli otto anni di età del bambino, può essere esercitato solo dal padre.

E' evidente che, poiché il periodo complessivo fruito da entrambi i genitori non può eccedere dieci mesi, soltanto uno dei due potrà fruire del tetto massimo di sei mesi. Nel caso, poi, che, fruendo il padre di tre mesi continuativi, il limite complessivo si porti a undici mesi, il padre potrà fruire nel complesso di sette mesi solo se la madre non ha già fruito dei suoi sei mesi: in tal caso, il padre potrà fruire solo di cinque mesi complessivi.

Molto importante è sottolineare la possibilità che la norma consente ai due genitori di chiedere anche contemporaneamente il congedo. Non solo, ma è anche possibile che il padre utilizzi il congedo e la madre riposi per allattamento (l'inverso non è previsto).

Il genitore ha diritto al congedo anche se il figlio non è convivente. Circa il computo dei mesi, se il periodo viene utilizzato in forma continuativa, si conteggeranno i mesi sul calendario, come per l'astensione obbligatoria; se invece si utilizzerà tale periodo in forma frazionata, allora il conteggio sarà fatto per giorni, cioè per i 180 gg. corrispondenti a sei mesi. Ai sensi del comma 4 dell'art. 32 del decreto legislativo 26.3.2001 n. 151, il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche se l'altro genitore non ne ha diritto.

Il congedo parentale spetta di diritto: è sufficiente che la docente lo richieda, senza fornire particolari motivazioni o produrre alcuna documentazione, se non il certificato di nascita del figlio.

La comunicazione di astensione dal lavoro ( vedi modello), ai sensi dell'art. 12 comma 7 CCNL 24.7.2003, va prodotta almeno 15 giorni prima dell'inizio della fruizione, anche nei casi di proroga. In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendano impossibile il rispetto del predetto termine, la comunicazione, ai sensi del comma 8 dell'art. 10 del citato contratto, può essere presentata entro le 48 ore precedenti l'inizio del periodo di astensione dal lavoro.
La comunicazione, indirizzata al dirigente scolastico, può essere inviata anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, purché sia assicurato il rispetto del termine minimo di 15 giorni.

Fino al terzo anno di vita del bambino (compreso il giorno del compleanno) per i genitori naturali, fino al sesto per i genitori adottivi o affidatari, entro i tre anni successivi all'ingresso in famiglia per i genitori adottivi o affidatari di bambini adottati tra i sei e i dodici anni, è prevista la retribuzione al 30% per un massimo complessivo di sei mesi per entrambi i genitori. Ai sensi dell'art. 10 comma 5 CCNL 24.7.2003, ai docenti con contratto a tempo indeterminato e determinato spettano 30 giorni a stipendio intero a favore di ciascun genitore ( dal primo all'ottavo anno di vita del bambino). Dal punto di vista pensionistico, è prevista la valutazione automatica di tali periodi. Ai fini del TFR , nell'ipotesi di astensione facoltativa a retribuzione ridotta, si ha diritto al versamento dei contributi rapportati allo stipendio virtuale intero; non sono valutabili i periodi senza retribuzione.

Dai 3 agli 8 anni, è dovuta un'indennità pari al 30% della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria. Il reddito è determinato secondo i criteri previsti in materia di limiti per l'integrazione al minimo.

I congedi parentali (astensione facoltativa) si riferiscono a ciascun figlio; quindi, due bambini comportano due periodi di astensione facoltativa (ciascuno di 10 mesi nei primi otto anni di vita del bambino, cumulativi tra madre e padre). Allo stesso modo, anche i congedi per malattia del bambino si riferiscono a ciascun bambino di età non superiore ai tre anni (cfr. art. 47 D. Lgs. n. 151/2001).

Al Dirigente Scolastico

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Oggetto: Congedo parentale.

…… l …… sottoscritt …… ……………………………….………………….……………… , nat ……… il ……………………..…………… a …………………………………………………….… , in servizio presso codesta scuola in qualità di ……..………………… , essendo padre/madre del …… bambin … ……….………………………….…………………… nat …… il ………………………… comunica che intende assentarsi dal lavoro per congedo parentale, ai sensi dell'art. 32 del Dlgs. 26/3/2001 n. 151, per il periodo dal ………………………….… al ………………………….… ( gg……. )

A tal fine dichiara, ai sensi degli artt. 45 e 46 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445:

â–¡ di essere l'unico genitore avente diritto a fruire del congedo parentale, quale unico affidatario del bambino, in quanto ……………………………………………………………………………………………….……………………...…

â–¡ che l'altro genitore …………..…………………………………………………………… nat …… il ………………….……………… a …………………………………………………………………..………………………….… non è lavoratore dipendente;

â–¡ che l'altro genitore ………………………………………………………………………… nat …… il …………………..……………… a …………………………………......……………… è lavoratore dipendente presso ………………………………………………….

…………………………………………………………………….………………………………………………………………………………...………

â–¡ che quindi il congedo parentale fino ad oggi fruito è relativo ai seguenti periodi:

Genitore

(padre o madre)

dal

al

Totale

mesi

padre

giorni

Totale

mesi

madre

giorni

             
             
             
             

………………………………… , …………………………………

firma ……………………………………………………………

(Conferma dell'altro genitore, qualora egli sia lavoratore dipendente)

Io sottoscritto ………………………………………………………………………… , ai sensi degli artt. 45 e 46 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, confermo la suddetta dichiarazione del sig ………………………………………………

Data……………………. Firma…………………………