Congedo per malattia del figlio. Maternità e paternità nella scuola: diritti e doveri

Di Lalla
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di Paolo Pizzo (segreteria provinciale UIL scuola Catanzaro) – L’art. 47, commi 1 e 2, Capo VII del D. Lgs. n. 151/2001 consente ad entrambi i genitori, alternativamente, di astenersi dal lavoro durante le malattie del figlio di età inferiore a otto anni, anche nel caso in cui l’altro genitore non abbia diritto (può usufruirne anche il solo padre, qualora la madre non sia lavoratrice dipendente e viceversa).

di Paolo Pizzo (segreteria provinciale UIL scuola Catanzaro) – L’art. 47, commi 1 e 2, Capo VII del D. Lgs. n. 151/2001 consente ad entrambi i genitori, alternativamente, di astenersi dal lavoro durante le malattie del figlio di età inferiore a otto anni, anche nel caso in cui l’altro genitore non abbia diritto (può usufruirne anche il solo padre, qualora la madre non sia lavoratrice dipendente e viceversa).

Per il personale della scuola le possibilità di congedo retribuito dipendono dall’età del figlio:

  • Fino al terzo anno di età del figlio, compreso il giorno del compimento del terzo anno di età, ai genitori sono riconosciuti, alternativamente, 30 giorni per ciascun anno di età del figlio, computati complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita (art. 12, comma 5 del CCNL/2007).
    Ulteriori assenze allo stesso titolo (il congedo è esteso fino al compimento del terzo anno di età del figlio, senza alcun limite di giorni), eccedenti il limite suddetto dei 30 giorni, sono senza assegni ma computati nell’anzianità di servizio (resta comunque valido il diritto alla contribuzione figurativa piena fino al terzo anno di vita del figlio).
    Ciò vuol dire per ogni anno del bambino e fino al terzo anno, terminati i 30 giorni retribuiti il personale ha comunque a disposizione un periodo di congedo illimitato che sarà comunque computato nell’anzianità di servizio, anche se non retribuito.
    Il limite annuale dei 30 giorni retribuiti è espressamente collegato a ciascun anno di età del figlio e non all’anno scolastico o solare.
    Può quindi succedere che in uno stesso anno scolastico il personale abbia a disposizione più di 30 giorni retribuiti.
    Es. figlio nato il 5/2/2012 (a.s. 2011/12) ed eventuali giorni di congedo per malattia del figlio nell’a.s. 2012/13:
    I genitori, alternativamente, hanno 30 giorni retribuiti fino al 5/2/2013 (ovviamente se non già fruiti entro quella data); altri 30 giorni dal 6/2/2013 al 31/8/2013 (e comunque fino al 5/2/2014). Gli ultimi 30 giorni potranno essere fruiti entro il 5/2/2015.
    Nell’esempio riportato il congedo è comunque illimitato fino al 5/2/2015, ma solo i primi 30 giorni per ogni anno del figlio saranno retribuiti.
  • Dal giorno successivo al compimento del terzo anno di età e fino agli otto anni (compreso il giorno del compimento dell’ottavo anno di età), a ciascun genitore sono riconosciuti, alternativamente, 5 giorni lavorativi l’anno (per ogni anno di età del figlio).
    Tali giorni sono senza assegni ma computati nell’anzianità di servizio. Il genitore non può usufruire, oltre ai 5 giorni annui che gli spettano, anche di quelli dell’altro genitore, in presenza di rinuncia.

Di seguito riportiamo altri punti di interesse per tutto il personale della scuola:

  • Si parla di “malattia del figlio” quando è in corso una vera patologia, la quale però non deve necessariamente essere nella fase acuta né essere grave.
    A differenza di ciò che avviene per il lavoratore comune, per il figlio lo stato di malattia comprende non solo la fase patologica vera e propria, ma anche quella successiva di convalescenza.
    La diagnosi, non essendo esplicitamente prevista dal D. Lgs. n. 151/2001, può anche essere omessa dal medico specialista, se il genitore lo richiede esplicitamente.
    Non può invece essere considerata “malattia” la generica necessità di assistenza o la semplice indicazione da parte dello specialista dell’esigenza di “far cambiare aria al figlio” (INPS, messaggio “Malattia del figlio: disciplina e adempimenti”).
  • Il certificato di malattia del figlio dev’essere rilasciato da un medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato.
    Non ha dunque validità un certificato rilasciato da un medico che non sia specialista o che lo sia ma che non faccia parte del SSN o con esso convenzionato.
    Dobbiamo però precisare che nell’art. 47 del D. Lgs. 151/2001 non compare la parola “pediatra”, ma è indicato che la certificazione dev’essere rilasciata da un “medico specialista del servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato” (il pediatra non è il solo medico specialista del servizio sanitario nazionale).
  • Ai congedi per malattia del figlio non possono applicarsi le disposizioni sul controllo della malattia del lavoratore: È assolutamente vietato l’invio della visita fiscale.
  • I genitori possono fruire del congedo solo alternativamente; non è ammessa in nessun caso la fruizione contemporanea per lo stesso figlio.
    È possibile quindi fruire contemporaneamente del congedo solo nel caso la malattia sia imputabile a due gemelli o comunque a due figli: In questo caso entrambi i genitori lavoratori dipendenti possono chiedere il congedo, dichiarando il diverso motivo (un genitore dichiara la malattia di Ludovica, l’altro genitore quella di Nicol).
  • I periodi di congedo spettano a tutti i dipendenti della scuola, senza nessuna differenza tra personale assunto a tempo indeterminato e determinato/supplenza breve. Per quest’ultimo il congedo spetta solo nel periodo coperto da nomina.
  • Il congedo può essere fruito:
    In modo continuativo, in questo caso verranno inclusi anche i giorni festivi intermedi, il giorno libero e il periodo di sospensione delle lezioni
    In modo frazionato, può cioè essere intervallato dal ritorno al lavoro del docente anche nel giorno libero o in un giorno di sospensione delle lezioni, in cui è possibile lo svolgimento di attività funzionali all’insegnamento.
  • Tutti i giorni di congedo, retribuiti e non retribuiti, sono riconosciuti nell’anzianità di servizio.

Pertanto, per il personale assunto a tempo determinato anche i giorni non retribuiti (congedo eccedente i primi 30 giorni fino ai 3 anni del figlio; fruizione dei 5 giorni dopo i tre anni e fino agli otto anni del figlio) sono utili ai fini del punteggio per l’aggiornamento delle GAE/GI (ovviamente il congedo, anche se non retribuito, deve essere fruito durante il periodo di nomina).

  • La madre potrà fruire del congedo per malattia del figlio solo terminato il congedo di maternità post -parto (ex astensione obbligatoria).
  • Il padre potrebbe fruire del congedo per malattia del figlio anche nei periodi in cui la madre è in congedo di maternità post -parto, cioè dalla nascita del figlio, ma i giorni in questo caso non saranno retribuiti.
    L’art. 12, commi 2 e 5, del CCNL/2007 stabilisce che i permessi per malattia del figlio sono retribuiti (nel limite di 30 giorni per ciascun anno del figlio e fino al compimento del terzo anno) solo se goduti dopo il periodo di congedo di maternità post-parto, introducendo una norma di miglior favore (economico) per il dipendente della scuola.
    Pertanto, il padre potrebbe fruire del congedo anche nei periodi in cui la madre è in congedo obbligatorio dopo il parto, ma i giorni in questo caso non saranno retribuiti. I giorni, infatti, sono per il padre retribuiti solo se fruiti a partire dal termine del congedo di maternità.
    Il padre può comunque “superare” questa “limitazione” chiedendo di assentarsi a titolo di congedo parentale (in tal caso ha diritto ad assentarsi fin dalla nascita del figlio con diritto all’intera retribuzione per i primi 30 giorni di congedo anche quando l’altro genitore non abbia diritto al congedo).
  • La madre può fruire del congedo per malattia del figlio se il padre è nello stesso periodo in congedo parentale (e viceversa).
  • A differenza del congedo parentale, per la malattia del figlio non è necessario alcun termine di preavviso.
  • La concessione del congedo non è a discrezione del Dirigente ed è solo il medico specialistica che può determinarne la fruizione e stabilirne il periodo.
  • La malattia del figlio (anche un solo giorno) interrompe, a richiesta, l’eventuale fruizione del congedo parentale.

Affinché la scuola interrompa il congedo parentale del dipendente, quest’ultimo dovrà produrre una specifica domanda (da inoltrare alla scuola via fax, con pec o raccomandata a/r) in cui dichiara che data l’insorgenza della malattia del figlio (da documentare ovviamente con apposito certificato rilasciato dal medico specialista del servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato) intende interrompere la fruizione del congedo parentale in godimento.

Una novità: da dicembre certificati online anche per il congedo per malattia del figlio

Lo prevede l’articolo 7 del Decreto legge del 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese. In GU n. 245 del 19-10-2012 (Suppl. Ordinario n.194), in vigore dal 20/10/2012.
Art. 7 comma 1: “A decorrere dal sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in tutti i casi di assenza per malattia dei dipendenti del settore pubblico non soggetti al regime del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per il rilascio e la trasmissione delle certificazioni di malattia, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.”
Comma 3. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 dell’articolo 47 è sostituito dai seguenti: «3. La certificazione di malattia necessaria al genitore per fruire dei congedi di cui ai commi 1 e 2 è inviata per via telematica direttamente dal medico curante del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato all’Istituto nazionale della previdenza
sociale, utilizzando il sistema di trasmissione delle certificazioni di malattia di cui al decreto del Ministro della salute in data 26 febbraio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010, secondo le modalità stabilite con decreto di cui al successivo comma 3-bis, e dal predetto Istituto è immediatamente inoltrata, con le medesime modalita’, al datore di lavoro interessato.

b) il comma 1 dell’articolo 51 è sostituito dal seguente: «1. Ai fini della fruizione del congedo di cui al presente capo, il lavoratore comunica direttamente al medico, all’atto della compilazione del certificato di cui al comma 3 dell’articolo 47, le generalità del genitore che usufruira’ del congedo medesimo.»

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