Concorso scuola docenti 2015, requisiti per essere commissario e presidente. Attenti alle incompatibilità

Di
WhatsApp
Telegram

Il bando per il concorso scuola 2015 per assegnare 63.784 cattedra è in ritardo. Il Ministro ha promesso la pubblicazione entro il 31 dicembre.

Il bando per il concorso scuola 2015 per assegnare 63.784 cattedra è in ritardo. Il Ministro ha promesso la pubblicazione entro il 31 dicembre.

Troppi ancora i nodi da sciogliere, a sentire il Ministro Giannini che qualche giorno fa è tornata a parlare del concorso docenti.

La legge prevedeva la pubblicazione del bando entro fine novembre, così non è stato. La riforma delle classi di concorso, in particolare, sta rallentando le operazioni e la pubblicazione è stata rinviata.

In attesa anche tutti i docenti che sono interessati a ricoprire i ruoli di commissari e presidente.

I requisiti saranno pubblicati in un decreto ad hoc che, se ricalcherà quello del 2012, vedrà elencati anche le incompatibilità per la copertura degli incarichi.

Tra le voci che negli anni passati hanno creato problemi anche a livello giudiziario, troviamo ad esempio l'aver svolto o svolgere,  a partire da un anno antecedente alla data di indizione del concorso, attività o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento del personale docente.

Altra voce riguarda anche la parentela o affinità entro il quarto grado con i concorrenti del concorso.

Requisiti dei presidenti
1. I professori universitari, i docenti Afam, i dirigenti scolastici e i dirigenti tecnici che aspirano ad essere nominati presidenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di
primo e secondo grado devono essere in possesso di un’anzianità nel rispettivo ruolo di almeno 3 anni.
2. Per i concorsi nella scuola dell’infanzia e primaria, gli aspiranti presidenti devono inoltre possedere i seguenti requisiti:
avere insegnato o insegnare presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria (professori universitari);
b. aver diretto per almeno un triennio o dirigere una istituzione scolastica presso la quale sono attivati percorsi di scuola dell’infanzia o primaria ovvero provenire dai ruoli dei docenti della scuola dell’infanzia o primaria (dirigenti scolastici);
c. appartenere allo specifico settore (dirigenti tecnici).
3. Per i concorsi nella scuola secondaria di primo e secondo grado gli aspiranti presidenti devono inoltre possedere i seguenti requisiti:
a. appartenere al settore scientifico disciplinare o accademico-disciplinare coerente con la classe di concorso (professori universitari e docenti Afam);
b. aver diretto o dirigere istituzioni scolastiche in cui sono attivati insegnamenti attribuiti alla specifica classe di concorso o ambito disciplinare ovvero provenire dai relativi ruoli (dirigenti scolastici);
c. appartenere allo specifico settore (dirigenti tecnici).

Requisiti dei docenti
1. I docenti che aspirano ad essere nominati componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado devono possedere i seguenti requisiti:
a. essere di ruolo ed aver prestato servizio, di ruolo o non di ruolo, per almeno 5 anni nella scuola dell’infanzia o primaria, ovvero nella scuola secondaria di primo e secondo grado nella classe di concorso cui si riferisce il concorso;
b. essere stati immessi in ruolo da graduatoria di concorso per titoli ed esami; in caso di immissione attraverso la graduatoria di cui all’articolo 401 del Testo unico, essere risultato idoneo allo specifico concorso ordinario o aver conseguito l’abilitazione
all’insegnamento attraverso il corso di laurea in scienze della formazione primaria, le scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario, i bienni accademici di secondo livello (Afam).
2. Nella formazione delle commissioni relative alla scuola primaria, almeno un componente deve aver insegnato come docente specialista o specializzato per almeno 2 anni ed essere in possesso, alternativamente, dei seguenti requisiti aggiuntivi:
a. una conoscenza della lingua inglese di livello C1 certificata ai sensi del decreto del Ministro 7 marzo 2012;
b. laurea o laurea magistrale in lingua inglese o laurea equipollente.
3. L’eventuale possesso dei requisiti di cui al comma 2 è indicato nella domanda dagli aspiranti docenti componenti delle commissioni giudicatrici per la scuola primaria.
4. Ove non sia possibile affidare agli insegnanti di scuola primaria, componenti effettivi della commissione, l’accertamento delle conoscenze e delle competenze ritenute necessarie per l’insegnamento della lingua inglese da impartire nella scuola primaria, si procede alla nomina, in qualità di membri aggregati, di docenti titolari dell’insegnamento della lingua inglese nella scuola secondaria di primo o di secondo grado, purché in possesso dei requisiti previsti dal presente decreto. I membri aggregati svolgono le proprie funzioni limitatamente all’accertamento delle competenze di lingua inglese dei candidati.
5. In aggiunta a quanto previsto dal comma 1, i docenti componenti devono essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
a. dottorato di ricerca coerente con la tipologia di insegnamento;
b. altra abilitazione oltre quella utile all’immissione nel ruolo;
c. altra laurea specialistica o magistrale, diploma di perfezionamento post laurea, master universitario con esame finale, coerente con gli insegnamenti del concorso;
d. diploma di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità;
e. diploma di perfezionamento post diploma o post laurea, master universitario di 1 o 2 livello con esame finale, nell’ambito dei bisogni educativi speciali;
f. diploma di perfezionamento post diploma o post laurea, master universitario di 1 o 2 livello con esame finale, nell’ambito delle tecnologie dell’informazione e comunicazione (TIC);
g. livello C1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER) straniere.
6. I docenti componenti aggregati per l’accertamento delle conoscenze informatiche e di una delle lingue straniere previste dal decreto di indizione del concorso devono avere i seguenti requisiti:
a. essere di ruolo ed aver prestato servizio, di ruolo o non di ruolo, per almeno 5 anni nella classe di concorso A042 – informatica e in possesso di certificazione riconosciuta delle abilità informatiche;
b. essere di ruolo ed aver prestato servizio, di ruolo o non di ruolo, per almeno 5 anni in una delle classi di concorso per l’insegnamento delle lingue inglese, francese, tedesca e spagnola

Requisiti generali e cause di incompatibilità o di inopportunità
1. I presidenti e i componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado devono essere in possesso dei seguenti requisiti generali:
a. non avere riportato condanne penali né avere in corso procedimenti penali;
b. non avere in corso procedimenti disciplinari ai sensi degli articoli 55 e ss. del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni (per i docenti), 16 e ss. del Contratto collettivo nazionale di lavoro, comparto scuola, area V della dirigenza
scolastica, quadriennio 2006-2009 (per i dirigenti scolastici), 6 e ss. del Contratto collettivo nazionale di lavoro, comparto ministeri, area I della dirigenza, quadriennio 2006-2009 (per i dirigenti tecnici), dell'articolo 87, del Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592 (per i professori universitari ordinari), degli articoli 50 e 51 del Contratto collettivo nazionale di lavoro, comparto Afam (per i docenti Afam);
c. non essere incorsi in alcuna delle sanzioni disciplinari previste dai codici disciplinari dei rispettivi ordinamenti;
d. non essere stati collocati a riposo da più di tre anni e, se in quiescenza, non aver superato il settantesimo anno d'età alla data di indizione del concorso.
2. Restano ferme le cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, ed in particolare:
a. a partire da un anno antecedente alla data di indizione del concorso, non essere componente dell’organo di direzione politica dell’amministrazione, non ricoprire cariche politiche e non essere rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;
non avere relazioni di parentela o affinità entro il quarto grado con uno o più concorrenti;
c. non aver svolto o svolgere, a partire da un anno antecedente alla data di indizione del concorso, attività o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento del personale docente;
d. non essere stati destituiti o licenziati dall’impiego per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata;
3. Al fine di assicurare la regolarità, l’imparzialità e il buon andamento dei lavori delle commissioni giudicatrici, in aggiunta a quanto previsto dal comma 2 i presidenti e i
componenti non devono trovarsi in altre condizioni che, per ragioni oggettive, rendano comunque incompatibile o inopportuna la loro partecipazione a una procedura concorsuale.
4. I dirigenti scolastici e i docenti possono chiedere di fruire o non fruire dell’esonero dal servizio. Nella costituzione delle commissioni giudicatrici si fa ricorso prioritariamente al personale che nella domanda di partecipazione ha dichiarato di rinunciare all’esonero dal
servizio.
 

Tutto sul concorso a cattedra

WhatsApp
Telegram

TFA sostegno IX ciclo. Segui un metodo vincente. Non perderti la lezione in sincrono a cura della Dott.ssa Evelina Chiocca sul Pei