Concorso riservato docenti non abilitati, calcolo tre anni di servizio, vale quello in corso

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L’articola 4, comma 1, della bozza di Regolamento dei concorsi pubblico (per laureati con 24 CFU) e riservato (ai docenti non abilitati con tre anni di servizio), indica i requisiti per partecipare a quest’ultima procedura.

Requisiti procedura riservata

Nel succitato articolo 4 leggiamo che possono partecipare alla procedura riservata coloro i quali abbiano svolto, entro il termine di presentazione della domanda di partecipazione (al concorso) 3 anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi 8 precedenti, pari a quello di cui all’articolo 489 del D.lgs. 297/94.

Come si calcolano i tre anni di servizio

L’articolo 489 – comma 1 – così recita: “Ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell’anno dall’ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione”.

L’articolo 11 – comma 14 – della legge n. 124/99 indica cosa si debba intendere con la previsione del summenzionato articolo 489:

“Il comma 1 dell’articolo 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall’anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.”

Per anno scolastico intero (o anno di servizio), dunque, si intende il servizio prestato per almeno 180 giorni o il servizio prestato ininterrottamente dal 1° febbraio sino al termine delle operazioni di scrutinio.

In conclusione, i docenti non abilitati, per calcolare il servizio prestato e verificare se rientrano nelle misure previste dal decreto, devono accertarsi di aver svolto, negli ultimi otto anni, 3 anni di servizio anche non continuativi. Nei tre anni scolastici considerati devono aver prestato, per ciascun anno, 180 giorni di servizio (anche non continuativo) oppure un servizio ininterrotto dal 1° febbraio alle operazioni di scrutinio.

Sottolineiamo che non è possibile sommare servizi appartenenti ad anni scolastici differenti, per cui i 180 giorni vanno riferiti ad un solo anno scolastico.

Scarica il decreto in anteprima

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