Concorso dirigenti 2011, chiesta sanatoria come per colleghi 2004 e 2006. Governo la nega

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La legge n. 107/2015, tra le altre cose, ha inteso sanare diversi contenziosi relativi alle procedure concorsuali per dirigente scolastico, individuando delle soluzioni ad hoc e distinte per i partecipanti ai concorsi di cui ai decreti del 22 novembre 2004 e del 6 ottobre 2006 e quelli partecipanti al concorso bandito con decreto direttoriale del 13 luglio 2011.

La motivazione principale, che ha spinto il legislatore ad occuparsi della questione, è di natura economica e di buon funzionamento della pubblica amministrazione, come possiamo leggere al comma 87 della citata legge:

Al fine di tutelare le esigenze di economicita’ dell’azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti del contenzioso pendente relativo ai concorsi per dirigente scolastico di cui al comma 88, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalita’ di svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova scritta finale, volto all’immissione dei soggetti di cui al comma 88 nei ruoli dei dirigenti scolastici. Alle attivita’ di formazione e alle immissioni in ruolo si provvede, rispettivamente, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e a valere sulle assunzioni autorizzate per effetto dell’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

Chi sono i soggetti destinatari della suddetta procedura? Lo leggiamo nel comma 88:

a) i soggetti gia’ vincitori ovvero utilmente collocati nelle graduatorie ovvero che abbiano superato positivamente tutte le fasi di procedure concorsuali successivamente annullate in sede giurisdizionale, relative al concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale,
n. 56 del 15 luglio 2011;
b) i soggetti che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della presente legge, alcuna sentenza definitiva, nell’ambito del contenzioso riferito ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004, e al decreto del Ministro della pubblica istruzione  ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006, ovvero avverso la rinnovazione della procedura concorsuale ai sensi della legge 3 dicembre 2010, n. 202.

Si tratta quindi di coloro i quali avevano partecipato al concorso del 2011 e quelli partecipanti ai concorsi del 2004 e 2006, che accedono alla procedura sopra descritta (corso di formazione intensivo e relativa prova scritta per l’immissione in ruolo) sulla base di differenti condizioni: i partecipanti al concorso del 2011 devono aver superato positivamente tutte le fasi del concorso poi annullate in sede di giudizio; i partecipanti ai concorsi del 2004 e del 2006, invece, devono aver avuto una sentenza favorevole in primo grado oppure non abbiano avuto alcuna sentenza definitiva nell’ambito del contenzioso relativo ai medesimi concorsi.

Il comma 90 prevede, inoltre, che i soggetti di cui al comma 88 lettera a), ossia i partecipanti al concorso del 2011 che hanno superato tutte le prove poi annullate in sede giurisdizionale, i quali nell’a.s. 2014/15 ha svolto l’incarico di DS, sostengono una sessione speciale di esame consistente nell’espletamento di  soltanto una prova orale sull’esperienza maturata, superata la quale vengono confermati nel ruolo di dirigenti scolastici.

La situazione sopra descritta potrebbe far pensare ad una disparità di trattamento tra i partecipanti ai concorsi del 2004 e del 2006, ai quali è sufficiente aver presentato ricorso e aver avuto una sentenza favorevole in primo grado o non aver avuto alcuna sentenza definitiva per accedere alla sopra descritta procedura, e i partecipanti al concorso del 2011, i quali devono aver superato tutte le prove concorsuali (poi annullate) per accedere alla summenzionata procedura e i quali chiedono di poter accedere alla procedura alle stesse condizioni dei partecipanti al concorso 2004 e 2006.

Di tale presunta disparità si sono occupati alcuni Onorevoli, che hanno posto un’apposita interrogazione al Ministro, alla quale ha risposto un esponente del Governo, che ha evidenziato innanzitutto che  la previsione di cui al succitato comma 88, lettera a), è volta a definire le situazioni di quei soggetti, già vincitori o utilmente collocati nelle graduatorie del concorso del 2011 di Lombardia e Toscana – alcuni dei quali (comma 90) addirittura già nominati nei ruoli da diversi anni – che, a seguito di annullamento in sede giurisdizionale e conseguente rinnovazione della procedura, sono stati rivalutati con esito negativo.  Si tratta, pertanto, di situazioni giuridiche soggettive determinate e ifferenziate rispetto alla generalità dei ricorrenti avverso il concorso del 2011 che, semplicemente, non hanno superato una o più fasi della procedura concorsuale.

L’esponente del Governo ha poi proseguito evidenziando che i soggetti di cui al comma 88 lettera a), essendo prima inseriti nelle graduatorie di merito e , in molti casi, già immessi in ruolo, avrebbero dato adito ad un contenzioso il cui esito avrebbe senza dubbio creato pesanti ripercussioni sul sistema scolastico delle rispettive regioni.

Quanto alle disposizioni relative ai partecipanti al concorso del 2004 e a quello del 2006, esse si sono poste la finalità di risolvere un numero limitato di contenziosi che, sebbene risalenti al 2004 e 2006, non hanno trovato definizione in sede giurisdizionale

Secondo il Governo, pertanto, non c’è alcuna disparità di trattamento tra i ricorrenti del 2011 e quelli del 2004 e 20006: mentre nel primo caso, infatti, la pendenza di un ricorso relativo al concorso del 2011 è un evento naturale connesso alla normale durata dei procedimenti giurisdizionali, nel secondo, in considerazione del notevole lasso di tempo trascorso, la mancanza, per le più svariate ragioni, non prevedibili dall’Amministrazione, di una sentenza definitiva nei confronti di determinati soggetti è ipotesi del tutto eccezionale ed è sintomo di una evidente difficoltà di concludere il relativo contenzioso.

Riguardo al contenzioso del 2011, infine, non sussistono le stesse peculiari e straordinarie ragioni di interesse pubblico evidenziate dal comma 87 della legge n. 107, quali l’economicità dell’azione amministrativa e le possibili ripercussioni sul sistema scolastico degli esiti del contenzioso pendente, trattandosi perlopiù di contenziosi seriali (in gran parte relativi alla composizione della commissione esaminatrice, alla carenza di requisiti di ammissione o, più in generale, al mancato superamento di prove concorsuali) analoghi ad altri già decisi con sentenza definitiva favorevole all’amministrazione.

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