Concorso a cattedra: niente abilitazione per chi, tra i non abilitati, è idoneo ma non vincitore. Per i prossimi concorsi si valuterà modifica normativa

Di Lalla
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red – Il Sottosegretario Rossi Doria risponde all’interrogazione dell’On. Di Lello sulle azioni che il Ministro intende intraprendere per riconoscere, con effetto immediato, agli idonei del concorso qualora non abilitati il titolo abilitante per entrare almeno nella seconda fascia delle graduatorie di istituto. Chi è idoneo ma non vincitore non potrà acquisire l’abilitazione, ma dovrà partecipare agli appositi corsi

red – Il Sottosegretario Rossi Doria risponde all’interrogazione dell’On. Di Lello sulle azioni che il Ministro intende intraprendere per riconoscere, con effetto immediato, agli idonei del concorso qualora non abilitati il titolo abilitante per entrare almeno nella seconda fascia delle graduatorie di istituto. Chi è idoneo ma non vincitore non potrà acquisire l’abilitazione, ma dovrà partecipare agli appositi corsi

La risposta del Sottosegretario Rossi Doria all’interrogazione dell’On. Di Lello del 23 gennaio 2014.

"L’art. 5 del Decreto Interministeriale n. 460 del 1998 recante norme transitorie in materia di abilitazione all’insegnamento prevede che "la vincita del concorso e la conseguente nomina a tempo indeterminato conferiscono anche il titolo di abilitazione all’insegnamento.

Questa chiara previsione è stata recepita nel bando relativo al concorso per il reclutamento di personale docente, indetto con decreto direttoriale n. 82 del 24 settembre 2012.

In conformità alla normativa vigente (e segnatamente al Decreto Legislativo. n. 297 del 1994 e alla legge n. 124 del 1999), il bando ha previsto l’assunzione esclusivamente di coloro che sono risultati vincitori, in relazione ai posti e alle cattedre di personale docenti vacanti e messe a concorso.

Al contrario di quanto avveniva in anni precedenti, di conseguenza, i vincitori potranno conseguire l’abilitazione al momento dell’assunzione, mentre agli idonei, che non erano già abilitati, non può essere riconosciuta l’abilitazione all’insegnamento, nè essi possono essere inseriti nella II fascia delle graduatorie di istituto, essendo questa riservata agli abilitati.

Ricordo peraltro che ai sensi della normativa vigente, nel rispetto della disciplina europea relativa all’esercizio delle professioni, l’abilitazione all’insegnamento si può conseguire solo a seguito della frequenza di appositi corsi di formazione, attivati presso le strutture universitarie.

Naturalmente le immissioni in ruolo del personale docente ed educativo della scuola sono disciplinate da specifiche disposizioni che tengono conto della peculiarità del settore, come ad es. quella ricordata dall’On. interrogante, relativa alla copertura dei posti disponibili attraverso il ricorso in parte alle graduatorie di merito scaturite da concorso e in parte dalle graduatorie ad esaurimento. Di conseguenza non sempre possono trovare diretta applicazione le regole relative alla generalità degli impiegati pubblici, retti da altri plessi normativi, come il personale degli enti locali, a cui si riferisce la sentenza menzionata nell’interrogazione.

Come l’odierno interrogante ricorderà, peraltro su questo argomento il Ministro Carrozza ha già risposto innanzi all’Assemblea di questa Camera il 4 dicembre 2013, ad un suo precedente atto di sindacato ispettivo.

Con riferimento alla possibilità di riconoscere l’abilitazione agli idonei il Ministro ha osservato che "per i futuri concorsi potrà essere valutata l’opportunità di una modifica al citato decreto e tale valutazione dovrà tener conto, per un verso, delle recenti disposizioni legislative in materia di concorsi pubblici, per un altro, della peculiarità del sistema di reclutamento del personale docente e dei percorsi di abilitazione all’insegnamento"

Non posso quindi in questa sede che confermare tale impegno ad una attenta valutazione della questione. "

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