Concorso a cattedra 2012. Alle prove orali si doveva accedere sommando punteggio prove scritte e pratiche: sì del Consiglio di Stato

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Anief –  Illegittime le determinazioni del MIUR che nel concorso 2012 aveva pensato di poter scorporare il punteggio delle prove scritte dalla successiva prova pratica o di laboratorio prevista per alcune classi di concorso ed escludere, così, a priori dalla prosecuzione del concorso quei candidati che non avevano conseguito un punteggio di almeno 21/30 ritenuto utile dall’Amministrazione per l’accesso alla prova pratica o di laboratorio.

Anief –  Illegittime le determinazioni del MIUR che nel concorso 2012 aveva pensato di poter scorporare il punteggio delle prove scritte dalla successiva prova pratica o di laboratorio prevista per alcune classi di concorso ed escludere, così, a priori dalla prosecuzione del concorso quei candidati che non avevano conseguito un punteggio di almeno 21/30 ritenuto utile dall’Amministrazione per l’accesso alla prova pratica o di laboratorio.

Il Consiglio di Stato accoglie i ricorsi patrocinati dagli Avvocati Tiziana Sponga, Sergio Galleano e Vincenzo De Michele, pronunciando con sentenza definitiva la piena ragione delle tesi sostenute dal nostro sindacato.

Le due sentenze ottenute dai legali ANIEF, mettono definitivamente la parola fine alla sconcertante odissea cui il Ministero dell’Istruzione aveva costretto alcuni candidati, illegittimamente esclusi al termine delle prove scritte per non aver raggiunto la soglia minima pari a 21/30 e non consentendo loro neanche di partecipare all’ultima prova pratica o laboratoriale prevista per alcune classi di concorso prima delle prove orali. L’ANIEF ha dimostrato con piena ragione che il MIUR sbagliava palesemente nell’affermare che “il punteggio di 21/30 su tre prove è pari a quello di 28/40 su quattro prove” e il Collegio giudicante ha constatato che, nel pieno rispetto di quanto previsto dal comma 9 dell’articolo 400, D. Lgs. 297/94, il punteggio totale per l’accesso alla prova orale “deve essere riscontrata dalla Commissione dopo l’espletamento di tutte e quattro le prove e non artificiosamente dopo le prime tre, ben potendo la quarta prova consentire di raggiungere la soglia dei 28/40” previsto dalla normativa a prescindere dal risultato parziale conseguito nelle prime tre prove.

In tal modo l’ANIEF ha consentito la prosecuzione del concorso al personale più meritevole, essendo evidente la ratio della norma che voleva correttamente premiare “quei candidati la cui professione si svolge prevalentemente nello svolgimento di mansioni pratiche”. Come sostenuto dai nostri legali, infatti, e pienamente condiviso dal Consiglio di Stato, “la tipizzazione della procedura concorsuale per l’accesso all’insegnamento scolastico prevista dal decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 non consente all’Amministrazione la possibilità di discostarsi, in particolare dalle disposizioni dettate dall’articolo 400 del predetto decreto, le quali prevedono che le prove scritte e pratiche sono valutate prevalentemente con un punteggio unitario che, se pari o superiore a 28/40, consente ai candidati l’ammissione alla prova orale”. Il Collegio ha ritenuto, quindi, “indubitabile che i quaranta punti debbano essere attribuiti alla valutazione del suo complesso delle prove scritte grafiche o pratiche e che l’Amministrazione ha illegittimamente alterato il principio esposto, attribuendo trenta punti per la valutazione delle prove scritte e grafiche e altri dieci punti per quelle pratiche, con ciò frazionando arbitrariamente le prove medesime e il punteggio relativo, al fine di creare un ulteriore momento di selezione non consentito dalla vigente normativa”.

Aveva ragione l’ANIEF, quindi, quando – contestando con fermezza il D.D.G. n. 82/2012 con cui il MIUR ha bandito lo scorso concorso a cattedra – sosteneva con forza che la valutazione della prova pratica e/o di laboratorio non poteva essere valutata a sé e il relativo punteggio doveva rientrare tra i quaranta punti a disposizione della Commissione giudicatrice per le prove scritte, grafiche e pratiche che consentivano nel loro complesso l’accesso alla successiva prova orale. Solo con la corretta interpretazione della normativa fornita dall’ANIEF, infatti, la prova pratica o di laboratorio, diversamente da quanto sostenuto dall’Amministrazione, è stata, così, valorizzata e riempita di senso.

Il nostro sindacato, forte di tutti i successi conseguiti avverso le illegittimità poste in essere dal Ministero dell’Istruzione nell’ultimo concorso a cattedra, rassicura i propri iscritti e tutti gli aspiranti docenti che continuerà a vigilare su tutta la prossima procedura concorsuale denunciando con fermezza le eventuali violazioni che non dovessero consentire a tutti i candidati l’accesso al pubblico impiego all’insegna delle pari opportunità e del rispetto del vero merito.

 

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