Concorso a cattedra. Commissione ha sbagliato, prova scritta e pratica devono essere valutate congiuntamente. Docenti riammessi a prova orale

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Lo ha confermato il T.A.R. Lazio con motivazione espressa con due ordinanze del 21 marzo 2017, la n. 1376 e la n. 1377.

In particolare il T.A.R. Lazio, sez. III bis, ha chiarito che non è possibile il frazionamento del punteggio di 40 punti, assegnabile alla prova scritta ed alla prova pratica del concorso scuola 2016, laddove la selezione concorsuale avesse previsto lo svolgimento della prova scritta e della prova pratica in considerazione della specificità della classe di concorso.

Il Tribunale ha accolto in pieno la tesi difensiva dei ricorrenti della UIL Scuola difesi dall’Avvocato Domenico Naso i quali hanno sostenuto il contrasto del D.M. 95/2016 – che prevedeva il frazionamento del punteggio con due distinte valutazioni per la prova scritta e per la prova pratica o scritto-grafica – con l’art. 400 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (T.U. Scuola).

Nello specifico, i commi da 9 a 11 del predetto art. 400, statuiscono infatti che: “9. Le commissioni giudicatrici dispongono di cento punti di cui quaranta per le prove scritte, grafiche o pratiche, quaranta per la prova orale e venti per i titoli”.

I ricorrenti che hanno partecipato al ricorso erano stati esclusi dalla prova orale, Il T.A.R. ora li ha riammessi alla procedura concorsuale ordinando al MIUR di far loro sostenere la prova orale.

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