Concorso a cattedra 2018, vincitori in più graduatorie di merito non ammessi al percorso FIT, se non effettuano scelta

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Per diventare docenti nella scuola secondaria di I e II grado, in seguito alle disposizioni introdotte dal decreto legislativo attuativo della legge n. 107/20015 commi 180 e 181 lettera B) e lettera C) numero 2, è necessario svolgere un percorso composto dalle seguenti tappe: laurea (e conseguimento di 24 CFU/CFA nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche), concorso e percorso di formazione iniziale, tirocinio e inserimento nella funzione docente (FIT).

Al percorso FIT, superato il quale si accede al ruolo, gli aspiranti docenti vengono ammessi dopo il superamento del concorso; sulla base della graduatoria di merito, i vincitori sono ammessi al percorso FIT in due successivi scaglioni annuali, in numero pari al limite dei posti che si prevede siano vacanti nel terzo e quarto anno  scolastico successivi a quello in cui è previsto l’espletamento delle prove concorsuali.

Gli aspiranti docenti possono partecipare, purché in possesso del titolo di studio valido, per più procedure concorsuali (articolo 3 comma 5 del decreto):

“I candidati indicano nella domanda di partecipazione in quale regione e per quali contingenti di posti intendono concorrere. Ciascun candidato può concorrere in una sola regione, per le tipologie di posto messe a concorso nella stessa, qualora in possesso dei requisiti di accesso di cui all’articolo 5.”

Dunque, è possibile partecipare in una sola Regione e per diverse tipologie di posto (sostegno/comune-classi concorso).

Cosa succede nel caso l’ aspirante docente sia inserito in più graduatorie di merito, avendo superato le relative procedure concorsuali?

Nel decreto, all’articolo 7 comma 4 leggiamo:

“I vincitori del concorso che, alla data del 30 giugno, risultano presenti in posizione utile in più graduatorie sono tenuti a optare per una sola di esse e ad accettare di avviarsi al relativo percorso FIT. Effettuata l’opzione, essi sono cancellati da tutte le altre graduatorie ove sono presenti. Coloro che non effettuano alcuna opzione sono cancellati da tutte le graduatorie già pubblicate alla data del 30 giugno […]”.

L’aspirante docente presente in più graduatorie di merito (alla data del 30 giugno), dunque, sceglie quella in cui permanere e accetta di avviarsi allo specifico percorso di formazione inziale, tirocinio e inserimento nella funzione docente; è conseguentemente cancellato dalle altre GM in cui è inserito.

Gli aspiranti che non effettuano la scelta, invece, “sono cancellati da tutte le graduatorie già pubblicate alla data del 30 giugno”.

La cancellazione dalle graduatorie di merito determina l’impossibilità dell’ammissione al percorso FIT e vanifica, in pratica, la vittoria del concorso.

Pertanto, i docenti, che dovessero trovarsi nella situazione sopra descritta, non possono che effettuare la scelta della GM in cui permanere.

Scarica il testo del decreto

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