‎TFR: per la Corte costituzionale rimane illegittima la trattenuta del 2.5%

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Anief – Con sentenza n. 244/2014 si ribadisce quanto già deciso con sentenza n. 223/2012, mentre si dichiara legittima la trattenuta per i dipendenti rimasti e transitati nuovamente in regime TFS. Invia la diffida per bloccare i termini decennali di prescrizione‎ e ricorri con Anief per recuperare in media 4.500 € di arretrati se in regime di TFR. Per il TFS il credito degli ultimi due anni è di 2.000 €.

Anief – Con sentenza n. 244/2014 si ribadisce quanto già deciso con sentenza n. 223/2012, mentre si dichiara legittima la trattenuta per i dipendenti rimasti e transitati nuovamente in regime TFS. Invia la diffida per bloccare i termini decennali di prescrizione‎ e ricorri con Anief per recuperare in media 4.500 € di arretrati se in regime di TFR. Per il TFS il credito degli ultimi due anni è di 2.000 €.

Se da una parte, infatti, è stata dichiarata legittima la legge 228/12, art. 1, cc. 98/99 che riporta in regime ‎di TFS (la ex indennità di buonuscita come disciplinata dagli artt. 37/38 del D.P.R. 1032/73) il personale transitato temporaneamente per il 2011/12 in regime di TFR e in attesa ancora di ricevere il 2,69% versato in misura minore dallo Stato figurativamente, dall'altra si ricorda come sia legittima in caso di trattamento di fine servizio la trattenuta del 2,5%, assente proprio per chi è in regime di TFR, dove si è passati da un regime di diritto pubblico a uno di diritto privato regolato dall'art. 2120 del Codice civile. Per i privati, infatti, il trattamento di fine rapporto è interamente a carico del datore di lavoro.

Rimarrebbe il falso problema del principio della parità retributiva vantata dal MEF, nei cedolini a partire dal maggio 2013, per giustificare il protrarsi di una trattenuta del 2,5% in regime di TFR. Tale principio, infatti, è sconfessato dalla sentenza richiamata che giustifica la trattenuta del 2,5% in regime di TFS proprio in virtù della disparità di trattamento che subiranno i neo-assunti post 2001 in termini di liquidazione. È evidente, pertanto, che o la trattenuta per i neo-assunti non è dovuta perché non lo è nel settore privato o va restituita quando viene liquidato il TFR in ragione del rispetto del principio della parità retributiva.

Dopo questo ulteriore e decisivo chiarimento e in presenza delle prime sentenze positive del giudice del lavoro, tutti i precari e i neo-assunti dopo il 2001, entro dieci anni dall'invio della diffida che chiede l'interruzione e la restituzione della trattenuta possono chiedere la restituzione della trattenuta del 2,5% sullo stipendio per ognuna delle tredici mensilità. Può essere chiesto il credito vantato nei confronti dello Stato per gli ultimi dieci an‎ni che ammonta per un docente delle scuole medie a 35€ mensili. Basta ricorrere in tribunale con Anief. 

Il sindacato, infine, invita il personale ritornato in regime di TFS ad inviare la lettera di interruzione dei termini di prescrizione per ricevere per il 2011/2012 la differenza in termini di liquidazione percepita, in assenza, a distanza di due anni, del decreto del governo annunciato dalla legge. Si tratta di recuperare 2.000€ lordi in media che fra 8 anni saranno prescritti.

Vai alla pagina di adesione al ricorso TFR

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