Comitato valutazione, cosa succede se c’è coincidenza tra Funzione di tutor e membro?

WhatsApp
Telegram

L’incompatibilità a coprire la funzione di tutor del docente neoassunto e il ruolo di membro del comitato per la valutazione non è espressamente prevista né nell’art.1, comma 129 della Legge 107 del 2015 né nell’antesignano D.Lgs. n.297 del 1994.

L’incompatibilità a coprire la funzione di tutor del docente neoassunto e il ruolo di membro del comitato per la valutazione non è espressamente prevista né nell’art.1, comma 129 della Legge 107 del 2015 né nell’antesignano D.Lgs. n.297 del 1994.

Il tutor può quindi ricoprire legittimamente le due cariche, anche se per una corretta procedura dell’azione amministrativa, ispirata ai principi di legalità, imparzialità e trasparenza della Pubblica Amministrazione, in sede di valutazione finale, dinnanzi al Comitato per la valutazione, laddove qualcuno dei membri dell’organo suddetto dovesse trovarsi in tale condizione, potrebbe risultare opportuno astenersi dall’esprimere il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova.

A monte, nella fase di elezione dei membri della componente docente del comitato, i due organi elettivi, collegio dei docenti e consiglio di istituto, avrebbero potuto giustamente sollevare la questione dell’incompatibilità a ricoprire le due cariche. Invero è probabile che in molti casi la controversia sarà sicuramente sorta, non escludendo però il fatto che dal punto di vista normativo la legge non si esprime esplicitamente.

In sede di insediamento il neo organo collegiale potrà comunque dare una soluzione opportuna alla questione.

La FAQ ministeriale n.15 sulle regole per la validità delle convocazioni e delle deliberazioni fornisce utili indicazioni sulle modalità in oggetto ed in particolare si sofferma sull’istituto della astensione e se quest’ultima dovrà essere considerata “una manifestazione di volontà valida". Tale decisione ricade sull’organo collegiale ma, nel mentre potrebbe essere altresì affrontata la questione della corrispondenza tra ruolo di tutor e membro del comitato.

Un duplice ruolo da svolgere all’interno dello stesso organo

Un’unica persona a rivestire due diverse funzioni:

-tutor del docente neoassunto e quale soggetto individuato dalla legge 107, comma 117, a presentare in favore del primo, una istruttoria relativa alla sua formazione davanti al comitato; dal comma 129 della legge 107 che novella l’articolazione del vecchio comitato ex art.11 del D.lgs. n.297 del 1994 si ricava che l’organo collegiale in questa occasione e per questa finalità è “integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor”;

-tutor quale effettivo membro del comitato, chiamato ad esprimere insieme agli altri membri, sempre ai sensi del comma 129 già citato, il parere sul superamento del periodo di formazione e di prova, parere peraltro, ai sensi del D.M. n.850 del 2015, ritenuto non vincolante per il dirigente scolastico che potrà discostarsene con atto motivato (si veda art.13 comma 4 del decreto).

Lo stesso decreto 850 nell’indicare le procedure per la valutazione del periodo di formazione e di prova all’art.13, comma 3 espressamente stabilisce che “all’esito del colloquio, il Comitato si riunisce per l’espressione del parere. Il docente tutor presenta le risultanze emergenti dall’istruttoria compiuta in merito alle attività formative predisposte ed alle esperienze di insegnamento e partecipazione alla vita della scuola del docente neoassunto”.

Quale soluzione

In questo caso potrebbe mettersi in pratica, su decisione dell’intero organo, l’istituto dell’astensione che, come risulta da una consolidata giurisprudenza, ricorre spesso in seno agli organi collegiali, in specie quando la partecipazione alla deliberazione o all’espressione di un giudizio su un determinato argomento viene a confliggere con un interesse personale o diretto della persona chiamata ad esprimersi.

Secondo un parere della Regione Sicilia del novembre 2006 avente ad oggetto proprio la tematica delle astensioni negli organi collegiali e nel quale è richiamata la Sentenza del Consiglio di Stato n.2826 del 2003, si evince che “l’obbligo dell’astensione (…) costituisce regola di carattere generale, che non ammette deroghe e eccezioni e ricorre ogni qualvolta il componente di un organo collegiale, per ragioni di ordine obiettivo, non si trovi in posizione di assoluta serenità rispetto alle deliberazioni da adottare, determinandosi un conflitto di interessi con l’oggetto della decisione. Deve però sussistere una correlazione diretta ed immediata tra la posizione del componente e l’oggetto della deliberazione. Il concetto di interesse, da cui scaturisce il dovere di astensione, è riferito a situazioni di conflitto o di contrasto, che creano un’incompatibilità alla partecipazione ed al voto”.

Il parere che il comitato dovrà esprimere sul superamento dell’anno di prova del docente neoassunto rappresenta l’espressione di un giudizio valutativo che nel caso specifico del tutor, allo stesso tempo membro del comitato, verrebbe a determinare una situazione anomala:

il tutor che ha interesse a sostenere la validità della sua istruttoria e il tutor quale membro dell’organo che potrebbe vivere la formulazione dell’espressione del suo giudizio in favore del docente in modo non del tutto sereno.

Conclusioni

Si può concludere che l’istruttoria del tutor, nel momento in cui esercita la sua funzione, costituisce già l’espressione di un parere che non potrebbe mai contraddirsi seduta stante, quindi valevole già come atto manifesto di una volontà estrinsecata anteriormente.

In tali circostanze l’astensione sembrerebbe non già un obbligo ma, al contrario, una opportunità, adottata non perché ricorrente un interesse personale o diretto, ma per il fatto stesso che l’espressione del parere non potrebbe che coincidere anche la seconda volta. In questo caso quindi l’astensione non sarebbe manifestazione di una volontà passiva.

WhatsApp
Telegram

Concorsi PNRR: Corso di preparazione alla prova orale di Eurosofia. iscrizioni ancora aperte. Oggi incontro in diretta per la secondaria