Collaboratori scolastici: sì assistenza di base, no cambio pannolino alunni disabili. Punti di vista diversi

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Il Prof. Nocera, responsabile dell'area normativo-giuridica dell'Osservatorio Scolastico AIPD, risponde all'articolo di OS.it sul cambio pannolino per gli alunni disabili, alla quale segue una ulteriore nostra puntualizzazione.

Il Prof. Nocera, responsabile dell'area normativo-giuridica dell'Osservatorio Scolastico AIPD, risponde all'articolo di OS.it sul cambio pannolino per gli alunni disabili, alla quale segue una ulteriore nostra puntualizzazione.

Prof. Nocera – Leggo sul vostro sito l'articolo del 15/10/2015 del dott. Giovanni Calandrino

Alunni disabili: quando spetta al Collaboratore scolastico cambiare il pannolino o procedere alla pulizia intima dell'alunno

il quale, interpretando il CCNL del comparto scuola con riguardo ai compiti dei collaboratori scolastici, sostiene che per l'assistenza igienica agli alunni con disabilità, oltre all'incarico attribuito dal dirigente a taluni specifici collaboratoricon conseguente aumento retributivo, occorrerebbe anche il loro consenso.

Sul punto mi permetto dissentire, poichè tali mansioni sono previste espressamente dalla Tabella A allegata al CCNL 2006-2009 e quindi, quando vi sia l'incarico del dirigente scolastico, previa assemblea o consultazione sindacale, il collaboratore designato ritengo che non possa rifiutarsi. In caso contrario ci troveremmo in presenza di una mancata assistenza al minore con disabilità e ad interruzione di un pubblico servizio, fatti per i quali, a mio sommesso avviso, il dirigente sarebbe passibile di denuncia alla procura della Repubblica.

Inoltre leggo che, sempre secondo il dott. Calandrino, il collaboratore scolastico designato potrebbe rifiutarsi di svolgere il prescritto corso di aggiornamento conseguente all'incarico. Ammetto a tal proposito di avere indicato una citazione errata della L. 107/2015, cioè l'art. 1 comma 124 concernente l'obbligo di aggiornamento in servizio del solo personale docente. Però lo stesso autore dovrebbe conoscere l'art. 1 comma 181 lett. c) punto 8 della stessa legge 107/15 che espressamente prevede l'obbligo di aggiornamento in servizio per i collaboratori scolastici il quale così recita: "la previsione dell'obbligo di formazione in servizio per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, rispetto alle specifiche competenze, sull'assistenza di base e sugli aspetti organizzativi ed educativo-relazionali relativi al processo di integrazione scolastica".

E' vero che tale norma è prevista come principio cui dovrà informarsi l'emanando decreto delegato sull'inclusione scolastica; questo però dovrà normare le modalità esecutive di tale principio che è intanto immediatamete operante. Nè i CCNL potranno modificare tale principio poichè l'art. 1 comma 196 della stessa l. 107/15 stabilisce che: "Sono inefficaci le norme e le procedure contenute nei contratti collettivi, contrastanti con quanto previsto dalla presente legge."

Giovanni Calandrino – Gentile Nocera Salvatore, nel mio articolo mi soffermo solamente a chiarire che il CAMBIO PANNOLINO e la PULIZIA INTIMA dell’alunno non è sicuramente compito del Collaboratore scolastico perché non è uno “specialista”.

Naturalmente rientra nel mansionario del collaboratore scolastico l’assistenza di BASE agli alunni diversamente abili, cosi come previsto dal CCNL comparto scuola.

Di seguito riporto il testo della Tabella A “Area A” (profilo Collaboratore Scolastico):

"Esegue, nell'ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa alla corretta esecuzione del proprio lavoro, attività caratterizzata da procedure ben definite che richiedono preparazione non specialistica. E' addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, e del pubblico; di pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi; di vigilanza sugli alunni, compresa l’ordinaria vigilanza e l’assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti. Presta ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all’interno e nell'uscita da esse, nonché nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale anche con riferimento alle attività previste dall'art. 47.

Pertanto ribadisco quanto già detto:

in via generale il collaboratore scolastico non può né deve cambiare il pannolino all’allievo disabile perché non è uno “specialista” e non ha una formazione in tal senso. In più, quel “nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale” indicato dalla norma non comprende il cambio del pannolino o la pulizia dopo aver utilizzato i servizi igienici perché sono operazioni sicuramente molto delicate e intime da non poter rientrare nel profilo professionale.

Per quanto riguarda la sua citazione (in riferimento alla legge 107/2015) e all'obbligo di formazione per il personale ATA, nella norma sopra citata si afferma che i corsi di formazione si basano “sull'assistenza di base e sugli aspetti organizzativi ed educativo-relazionali relativi al processo di integrazione scolastica”.

Pertanto in tutti i riferimenti sopra menzionati, non riesco a sfogliare le mansioni COSI INTIME di “PULIZIA” che Lei sostiene siano di competenza dei collaboratori scolatici.

Inoltre la legge 107/2015 prevede si “l’obbligo di aggiornamento in servizio per i collaboratori scolastici” ma purtroppo non ha previsto i 500 euro annui al personale ATA per l'autoformazione.

Infine ricordo che, tantissimi ATA, da mesi non percepiscono più il beneficio economico de “l’ex art 7”, ma nonostante tutto continuano a eseguire con spirito di umiltà le complesse mansioni previste dalla posizione economica.

Quindi SI, nel prestare ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all’interno e nell'uscita da esse, nonché nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale anche con riferimento alle attività previste dall'art. 47.

NO al Cambio pannolino e pulizia intima dell’alunno.

Giovanni Calandrino

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