Collaboratore scolastico condannato a restituire quasi 3000 euro per aver indebitamente fruito dei permessi per assistere familiare

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La Corte dei Conti della Toscana con Sentenza del 5 settembre 2016 affronta il caso di un dipendente con la qualità di collaboratore scolastico al quale è stato contestato un danno erariale pari a € 2.922,08, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio.

Il tutto parte dall’utilizzo scorretto, se non abusivo del congedo straordinario retribuito per assistere un familiare disabile ai sensi dell’art. 4 legge 53/2000. con pari danno per l’ente pubblico erogatore); La normativa fondante il congedo retribuito per assistere soggetti portatori di handicap trova il suo punto di riferimento nell’ art. 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151 “testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000 n. 53”, il quale prevede la possibilità, per i lavoratori dipendenti anche a tempo determinato, di fruire di congedo straordinario retribuito (della durata di due anni nell’arco dell’intera vita lavorativa) per assistere familiari portatori di handicap grave.

Originariamente avevano diritto a fruire del congedo straordinario i soli genitori e i fratelli conviventi (a condizione che entrambi i genitori fossero deceduti).




La Corte rileva che “In seguito quattro sentenze della Corte Costituzionale (nn. 233/2005, 158/2007, 19/2009 e 203/2013) hanno successivamente ampliato il novero degli aventi diritti al beneficio, che ora è attribuito ai fratelli conviventi anche in caso di inabilità dei genitori, al coniuge e ai figli conviventi.

Ora, nella specie, la parte convenuta ha illecitamente beneficiato dei giorni di congedo ed indebitamente percepito le somme corrisposte durante i giorni di assenza, come anche accertato dal giudice penale con decisione che ha piena efficacia in questo giudizio…

Nella specie sussistono gli elementi fondanti la responsabilità amministrativa: la sussistenza del rapporto di servizio, visto il rapporto funzionale con l’Amministrazione scolastica, la condotta connotata dall’ elemento soggettivo doloso ed il nesso causale tra il comportamento dell’interessato e l’evento dannoso, erogazione di somme effettuate in maniera indebita perché non spettanti all’interessato, in conseguenza della violazione delle norme disciplinanti il rapporto di servizio.

Per quanto concerne la quantificazione del danno erariale vi è stata prova da parte della Procura contabile di una sistematicità di violazioni del precetto normativo da parte del convenuto: cfr. Corte conti Sez. I 28 aprile 1998 n. 109 e Cass. 11 gennaio 2007 n. 384″.

Dunque, alla luce di tutto ciò il collaboratore scolastico è stato condannato a restituire € 2.922,08, ovvero la somma corrisposta al dipendente nel periodo oggetto di contestazione.

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