Chiamata diretta e incarichi triennali, facciamo chiarezza sulla amovibilità dei docenti

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Oggi hanno fatto molto discutere sulla nostra pagina FaceBook due articoli pubblicati questa mattina. Probabilmente si è trattato di un nostro errore averli pubblicati contemporaneamente, perché sebbene affrontassero due distinti argomenti, sono stati messi indebitamente in associazione da alcuni nostri utenti.

Purtroppo, come spesso si ravvisa sui SocialNetwork, i toni sono stati a volte poco inclini a voler accettare una spiegazione e un chiarimento su quanto scritto, sebbene la materia fosse, a nostro modo di vedere, molto chiara.

Il primo articolo riguarda le graduatorie interne d’istituto, elaborato dalla nostra Giovanna Onnis che sottolineava come nelle graduatorie interne d’istituto i docenti titolari nella scuola saranno inseriti senza distinzione tra organico di diritto e potenziamento.

Si tratta dei docenti che, come era già scritto nel titolo, hanno la titolarità nella scuola e non nell’ambito, per i quali, invece, la materia è alquanto controversa e sarà, sicuramente, oggetto di approfondimento nel prossimo contratto sulla mobilità. Graduatoria interna di istituto: i docenti titolari nella scuola saranno inseriti senza distinzione tra organico diritto e potenziamento

Il secondo articolo, invece, da me elaborato metteva in evidenza come i docenti che hanno incarichi triennali (quindi con titolarità nell’ambito e non nella scuola) a seguito di chiamata diretta non possano essere spostati da scuola dopo una modifica del PTOF prima dei tre anni.

Diversa, invece, la questione legata alla soprannumerarietà che potrebbe avvenire perché il numero delle cattedre è diminuito o a seguito di scorporamenti di scuole etc etc.

In questo caso non ho parlato di inamovibilità, ma del fatto che si tratta di una materia che è ancora senza una propria definizione e che pone diverse problematiche di coesistenza tra il vecchio e il nuovo sistema.

Inoltre, non c’è stata alcuna intenzione di insinuare che l’una categoria sia o sarà più tutelata rispetto ad un’altra. Si tratta di una problematica (una gatta da pelare) che spetterà dirimere a sindacati e Ministero.

Ad ogni modo, chiariamo che se è vero che nei contratti dei docenti con incarichi triennali si afferma che l’incarico può essere revocato o modificato in base alla modifica della disponibilità, questa ricadrebbe nella seconda casistica affrontata nell’articolo (la soprannumerarietà) e non ad  una eventuale modifica del PTOF per motivi di carattere didattico.

Per capirci, un docente non potrà essere allontanato dopo un anno perché la scuola ha deciso che  invece di potenziare il Francese si potenzierà lo Spagnolo (dovranno trascorrere tre anni prima di effettuare una tale modifica), ma potrebbe perché la scuola ha meno iscritti dell’anno precedente.

Sulla modalità di scelta dei docenti soprannumerari, ripetiamo nuovamente, sarà il contratto sulla mobilità a decidere quali saranno i criteri e come si farà a scegliere e far convogliare i diritti dei docenti titolari nelle scuole e quelli titolari negli ambiti. Fino a quel momento non si potrà che speculare, inutilmente. I docenti non possono che attendere febbraio/marzo per sapere quali soluzioni saranno scelte.

Leggi l’articolo Chiamata diretta, docenti non possono perdere incarico prima dei tre anni. Come si individueranno i soprannumerari?

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