Legge 104/92, attestazione handicap grave: il contenuto del verbale potrà essere autocertificato

Di Lalla
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Lalla – Il contenuto del verbale (attestante lo stato di handicap grave) redatto dalla commissione medica ai sensi dell’art. 4 della legge n. 104/1992 è comprovabile mediante la dichiarazione sostitutiva prevista dall’art. 47 del d.p.r. 28/12/2000 n. 445, atteso che detto verbale non può ritenersi o, comunque, equipararsi ad un certificato medico (come tale escluso dalla autocertificazione ai sensi dell’art. 49 del d.p.r. 28/12/2000 n. 445).

Lalla – Il contenuto del verbale (attestante lo stato di handicap grave) redatto dalla commissione medica ai sensi dell’art. 4 della legge n. 104/1992 è comprovabile mediante la dichiarazione sostitutiva prevista dall’art. 47 del d.p.r. 28/12/2000 n. 445, atteso che detto verbale non può ritenersi o, comunque, equipararsi ad un certificato medico (come tale escluso dalla autocertificazione ai sensi dell’art. 49 del d.p.r. 28/12/2000 n. 445).

Il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica – Politica delle semplificazioni.

In merito alla possibilità di comprovare il contenuto del verbale redatto dalla commissione medica ai sensi dell’art. 4 della legge n. 104/1992 mediante la dichiarazione sostitutiva prevista dall’art. 47 del d.p.r. 28/12/2000 n. 445.

Il contenuto del verbale (attestante lo stato di handicap grave) redatto dalla commissione medica ai sensi dell’art. 4 della legge n. 104/1992 è comprovabile mediante la dichiarazione sostitutiva prevista dall’art. 47 del d.p.r. 28/12/2000 n. 445, atteso che detto verbale non può ritenersi o, comunque, equipararsi ad un certificato medico (come tale escluso dalla autocertificazione ai sensi dell’art. 49 del d.p.r. 28/12/2000 n. 445).

Infatti, chiara è la differenza fra il certificato medico , che è la forma più classica di documentazione dell’attività medica, nel quale il sanitario attesta lo stato di salute del paziente, ed il verbale previsto dall’art. 4 della legge n. 104/1992 in rel. all’art. 1 della legge n. 295/1990, che è l’espressione valutativa di un organo collegiale (fra l’altro composto anche da non medici: ad es. un operatore sociale) sulla sussistenza in capo ad un soggetto richiedente dei particolari requisiti richiesti dalla legge al fine dell’ottenimento dei benefici da quest’ultima previsti.

A fortiori deve rilevarsi che, prevedendo l’art. 49 delle specifiche e limitatissime ipotesi di deroga al generale principio della autocertificazione stabilito dall’art. 47, non sarebbe, in ipotesi, possibile applicare al caso in esame neppure l’interpretazione analogica, ostandovi il principio di specialità.

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