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Graduatoria interna ATA e dimensionamento scolastico: personale scuole aggregate in coda?

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Graduatoria interna di istituto ATA in caso di dimensionamento scolastico: che succede al personale delle scuole unificate o aggregate?

Quesito

Così chiede un nostro lettore:

Salve, sono assistente amministrativo di ruolo dal 2014, ho la 104 di mio padre ma non sono residente con lui, nell’a.s. 22/23 ho fatto domanda di trasferimento nella scuola dove lavoro attualmente. La mia domanda: la graduatoria di istituto che sarà stilata a seguito di accorpamento con due istituti di 2° grado mi hanno detto che andò in coda per essere l’ultimo arrivato è vero. Grazie

Il personale, che si trova nella stessa condizione del nostro lettore, sarà inserito nella graduatoria interna a pettine, insieme agli assistenti amministrativi della scuola di arrivo, come si legge nell’art. 45 del CCNI 2022/25, come modificato e integrato dall’accorso MIM-sindacati del 21 febbraio u.s. Il lettore, inoltre, potrebbe essere anche escluso dalla graduatoria interna, ricorrendo le previste condizioni. Così, infatti, leggiamo nel comma 17, ultimo periodo, del citato art. 45: Solo ai fini dell’individuazione del perdente posto si applica quanto prevede l’art. 40 comma 2 del presente CCNI.

L’articolo 40/2 detta disposizioni ai fini dell’esclusione dalla graduatoria interna di istituto che, nel caso dell’assistenza (nel caso del lettore al genitore) avviene se sussistono le seguenti condizioni:

  • essere titolari in una scuola ubicata nella stessa provincia del domicilio dell’assistito;
  • qualora la scuola di titolarità sia in comune diverso o distretto sub comunale diverso da quello dell’assistito, l’esclusione si applica solo se sia stata presentata, per l’anno scolastico di riferimento, domanda volontaria di trasferimento alle stesse condizioni di cui al punto IV dell’art. 40. Ciò non si applica qualora la scuola di titolarità comprenda sedi/plessi, ubicate nel comune o distretto sub comunale del domicilio del familiare assistito;
  • la certificazione di grave disabilità deve avere carattere permanente.

Se si concretizzano le sopra riportate condizioni, il lettore dovrà essere escluso dalla graduatoria interna.

Illustriamo di seguito il procedimento previsto ai fini dell’assegnazione della titolarità (aspetto che interessa il lettore e di cui non abbiamo ancora parlato), in caso di dimensionamento.

Dimensionamento, titolarità e perdenti posto

Nel caso in cui le operazioni di dimensionamento diano luogo a unificazioni o diverse aggregazioni di due o più istituzioni scolastiche di uguale o di diverso ordine e grado, il personale titolare di istituzioni e circoli appartenenti ad un singolo dimensionamento confluisce in un’unica graduatoria (distinta per profilo) al fine dell’individuazione del personale perdente posto.

La suddetta graduatoria è stilata dai dirigenti scolastici degli Istituti interessati dal dimensionamento, previa intesa tra loro e poi pubblicata e inviata all’ATP di riferimento, insieme agli eventuali reclami. Nella redazione della graduatoria si applica l’art. 40/2 del CCNI 2022/25, ai soli fini dell’individuazione del perdente posto. Ai sensi del predetto articolo 40/2 va escluso dalla graduatoria il personale beneficiario delle precedenze di cui all’articolo 40/1 del CCNI 22/25, punti I, III, IV e VII.

Stilata, pubblicata e inviata all’ATP la graduatoria, la procedura si articola nella maniera seguente e secondo i citeri di seguito indicati:

– i dirigenti scolastici rendono disponibili, su richiesta degli interessati, i documenti relativi alla graduatoria stessa. Il personale interessato ha facoltà di produrre reclamo all’ATP, per il tramite dei dirigenti scolastici, entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria; l’ATP, nei 10 giorni successivi, comunica agli interessati l’esito del reclamo;

– l’ATP, prima delle operazioni di mobilità, in base alla graduatoria interna e in relazione all’organico complessivo delle scuole coinvolte dal singolo dimensionamento, procede all’assegnazione del personale alle istituzioni scolastiche derivate dal singolo dimensionamento secondo il seguente ordine e le seguenti modalità:

  1. riassegnazione del personale non perdente posto alle istituzioni scolastiche (anche trasformate in comprensive) di titolarità nell’anno in corso, nel caso in cui sia accertata la relativa disponibilità;
  2. assegnazione a domanda, nel rispetto della graduatoria unica e sui posti rimasti disponibili, di tutto il personale non perdente posto (compresi coloro che sono stati già trattati al precedente punto e quindi riassegnati nella scuola di titolarità nell’anno in corso) nell’istituto (diverso da quello di attuale titolarità), nel quale è confluita la sua sede attuale di servizio (plesso o sezione staccata) sui posti rimasti disponibili;
  3. assegnazione della titolarità al restante personale non perdente posto, in base alle preferenze espresse e nel rispetto della graduatoria unica, sui posti ancora disponibili nelle istituzioni scolastiche derivate dal singolo dimensionamento;

–  nell’ambito delle suddette operazioni non si applicano le precedenze di cui all’articolo 40/1 del CCNI 2019/22;

– terminate le operazioni in esame, l’Ambito territoriale provinciale invita il personale individuato come perdente posto a presentare domanda di trasferimento. Anche il personale non perdente posto, coinvolto nei provvedimenti di dimensionamento e assegnato alle scuole secondo le modalità suddette, può comunque presentare domanda di mobilità.

Precisammo che il personale:

  • di cui al sopra riportato punto 3 e quello perdente posto che ha presentato istanza di mobilità, può chiedere a domanda di usufruire della precedenza per il rientro nell’ottennio in una delle istituzioni scolastiche oggetto del singolo dimensionamento, che ha coinvolto la propria scuola di titolarità;
  • trasferito d’ufficio (senza aver presentato domanda) ovvero a domanda condizionata, nell’ottennio precedente, da una istituzione scolastica coinvolta nelle operazioni di dimensionamento, mantiene il diritto al rientro nella scuola di precedente titolarità (si considera come “istituzione scolastica di precedente titolarità” quella istituzione che mantiene la presidenza e la segreteria nello stesso edificio scolastico anche se l’istituzione scolastica cambia denominazione e codice a seguito del dimensionamento) o, in mancanza, in una delle scuole oggetto del medesimo dimensionamento, secondo quanto previsto dall’articolo 40/ 1, punti II e V, del CCNI 2019/22 [precedenza per il rientro nella scuola (punto II) e nel comune (punto V) di precedente titolarità];
  • per “singolo dimensionamento” si intende l’insieme di scuole che entrano in relazione tra loro, direttamente o indirettamente, tramite l’acquisizione o la cessione di istituti, sezioni o plessi ad (o da) altre istituzioni scolastiche: ad esempio la scuola A cede un plesso alla scuola B che a sua volta cede un plesso alla scuola C; le scuole A, B e C danno luogo ad un singolo dimensionamento.

Conclusioni

In definitiva, il nostro lettore:

  • sarà graduato a pettine oppure escluso dalla graduatoria interna se ricorrono le sopra indicate condizioni relativo alla precedenza di cui al punto IV per assistenza al genitore con grave disabilità;
  • avrà assegnata la titolarità dall’ATP, secondo quanto detto sopra;
  • se non è escluso dalla graduatoria ed è l’ultimo (per punteggio, non perché in coda, come gli hanno detto. In coda, come detto sopra, non può essere inserito; ciò vale per i movimenti volontari), dovrà presentare domanda di mobilità in quanto soprannumerario.

Le risposte ai quesiti

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