Caso ferie scuola, una incredibile violazione del diritto alla contrattazione

Di Lalla
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Marco Barone – Nel gennaio del 2013 ero stato uno dei primi a denunciare la non applicabilità per l’anno scolastico 2012/2013 delle scellerate norme introdotte dalla manovra del Governo Monti in tema di ferie, ed in particolar modo esplicavo che “ fino al 31 agosto 2013, come previsto dal comma 56 della Legge 29 dicembre 2012, ,rimangono in vigore le norme contrattuali , articolo 13 comma 9 ed articolo 19 comma 2 del CCNL scuola, anche se in contrasto con il dettato normativo considerato”.

Marco Barone – Nel gennaio del 2013 ero stato uno dei primi a denunciare la non applicabilità per l’anno scolastico 2012/2013 delle scellerate norme introdotte dalla manovra del Governo Monti in tema di ferie, ed in particolar modo esplicavo che “ fino al 31 agosto 2013, come previsto dal comma 56 della Legge 29 dicembre 2012, ,rimangono in vigore le norme contrattuali , articolo 13 comma 9 ed articolo 19 comma 2 del CCNL scuola, anche se in contrasto con il dettato normativo considerato”.

Dal primo settembre 2013 entreranno pienamente in vigore quelle disposizioni che vogliono il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruire le ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell’anno la fruizione delle ferie sarà consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi .

Per il personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività’ didattiche, tale divieto non si applicherà, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui e’ consentito al personale in questione di fruire delle ferie. Dunque si parlerà di un riconoscimento di una manciata di euro, rispetto al diritto quesito originariamente come previsto nella disposizione Contrattuale del CCNL comparto scuola ancora vigente, anche se in attesa di rinnovo.

L articolo 2 del Testo unico sul Pubblico Impiego ( dlgs 165/2001) prevede al comma 2 che “Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate da successivi contratti o accordi collettivi e, per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili, solo qualora ciò sia espressamente previsto dalla legge.” 

Il comma 3 che “ L’attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi e salvo i casi previsti dal comma 3- ter e 3 -quater dell’articolo 40 e le ipotesi di tutela delle retribuzioni di cui all’articolo 47- bis, o, alle condizioni previste, mediante contratti individuali”. Il Comma 3 bis invece che “ Nel caso di nullità delle disposizioni contrattuali per violazione di norme imperative o dei limiti fissati alla contrattazione collettiva, si applicano gli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile”.

Ora, andando a leggere l’articolo 40, sempre del citato Testo Unico , si rileva che , al comma 1, “ La contrattazione collettiva determina i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro, nonché le materie relative alle relazioni sindacali, mentre l’articolo 45 precisa che “il trattamento economico fondamentale ed accessorio fatto salvo quanto previsto all’articolo 40, commi 3-ter e 3-quater, e all’articolo 47- bis , comma 1, è definito dai contratti collettivi”.

Dunque il così detto Testo unico del Pubblico impiego ha riservato espressamente alla Contrattazione Collettiva l’intervento in tema di atti, diritti ed obblighi che incidono sul rapporto di lavoro ivi inclusi i trattamenti economici. Il diritto alle ferie e l’eventuale monetizzazione, intesa come forma risarcitoria nel caso di mancato godimento delle ferie, è, ed altro non può essere, che materia riservata per Legge alla Contrattazione Collettiva. Quale è il così detto inghippo? Il comma 3 bis del dlgs 165/2001 il quale rileva che n el caso di nullità delle disposizioni contrattuali per violazione di norme imperative o dei limiti fissati alla contrattazione collettiva, si applicano gli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile.

La disposizione di cui ora si discorre, è stata introdotta in violazione della riserva di legge a favore della contrattazione collettiva, ma anche senza il richiamo espresso alla disciplina degli artt. 1339 e 1419, comma 2, del codice civile, come accaduto nel caso della introduzione dei nuovi procedimenti disciplinari, ma si limiterà a dire che le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1º settembre 2013.

Paradossalmente chi ha esercitato una mera azione di illegittimità e presunta violazione dell’unica fonte di diritto chiamata a regolare i diritti e gli obblighi pertinenti al rapporto di lavoro, il contratto collettivo nazionale del lavoro, è stata propria la Legge. Dunque nella solita incertezza del diritto tutto nostrano, alla faccia della chiarezza, della tassatività della norma di legge, maturo il pensiero che le disposizioni come introdotte dalla legge 29 dicembre 2012, in tema di ferie, siano illegittime se non nulle o annullabili dunque inefficaci e lo stesso contratto collettivo, alla prossima tornata di rinnovo, quando accadrà, un giorno insomma, potrebbe intervenire in tale materia ripristinando i diritti quesiti originari.

Quello che mi sorprende invece è il complessivo comportamento di rassegnazione manifestato da chi è chiamato a difendere pienamente la contrattazione collettiva il quale non osa, con gli strumenti oggi esistenti, alcun tipo di analisi critica e reale su tale processo, che vede lo Stato essere sempre più centralista e rendere vana la contrattazione collettiva stessa ,pur con leggi poco democratiche in tema di rappresentanza oggi esistenti, ma anche il ruolo medesimo dei sindacati chiamati a contrattare. Come dire, se non si interessano i diretti interessati perchè dovrebbero farlo i terzi? Il problema è che i diritti ed gli obblighi inerenti i rapporti di lavoro vengono, sulla carta, normati proprio dalla contrattazione collettiva e dunque il problema giuridico, politico, sociale,  sussiste anche per i terzi non chiamati al tavolo di contrattazione.

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