Bonus merito: molti docenti vorrebbero rinunciare, ma la legge non lo permette. Vediamo perché

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Carmelo NESTA, SNALS Brindisi – Si allarga a macchia d'olio in tutta Italia, da nord a sud, la rinuncia da parte dei docenti ad essere individuati al fine della valorizzazione del merito prevista dai commi 126 e seguenti della legge 107/2015.

Carmelo NESTA, SNALS Brindisi – Si allarga a macchia d'olio in tutta Italia, da nord a sud, la rinuncia da parte dei docenti ad essere individuati al fine della valorizzazione del merito prevista dai commi 126 e seguenti della legge 107/2015.

Anche a Brindisi, la mia città, c'è qualche scuola che si sta orientando in tal senso.

Ma facciamo alcune considerazioni su questa "spinosa" questione dopo la seguente importante premessa:

"tutti i docenti di ruolo, compresi i neoassunti, in servizio nella scuola, anche in part-time, sono potenziali destinatari del bonus in funzione delle attività premiali svolte. Pertanto i docenti non devono fare istanza di accesso al bonus".

Gli interpreti per la valorizzazione del merito dei docenti, come sappiamo, sono il CdV (Comitato di Valutazione) e il Dirigente scolastico che lo presiede.

Al Comitato di Valutazione è affidato (dal comma 129, punto 3, della legge 107/2015) il compito di individuare i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base di alcuni indicatori generali descritti nello stesso comma.

Al Dirigente scolastico è affidato (dal comma 127 della legge 107/2015) il compito di assegnare annualmente al personale docente, sulla base dei criteri individuati dal Comitato di valutazione, una somma da un fondo assegnato alla scuola.

Quindi una prima considerazione da tenere presente è che:

  • I Comitati di Valutazione e i Dirigenti scolastici devono ottemperare a quanto previsto dalla legge.

Analizziamo quanto è accaduto finora.

I circa 8500 Comitati di Valutazione eletti nelle Scuole italiane hanno portato avanti i loro compiti, anche se con molte difficoltà e incongruenze.

A tal proposito si possono vedere i miei due articoli:

Per non parlare, poi, dei veti di accesso, assolutamente discriminatori e illegittimi (numero di assenze e sanzioni disciplinari subite, anche relative ad anni precedenti), ma queste sono altre storie!

Ora tocca ai Dirigenti scolastici agire per distribuire il bonus, sulla base dei criteri "qualitativi" individuati dai Comitati di Valutazione.

I Dirigenti scolastici dovranno

  1. tradurre in punteggio numerico gli indicatori e i descrittori dei criteri qualitativi stabiliti dai Comitati di Valutazione,
  2. stabilire una percentuale di docenti da premiare oppure fissare un limite di punteggio per l'accesso,
  3. verificare che i docenti abbiano esercitato gli indicatori e i descrittori specifici deliberati dai Comitati di Valutazione, per ciascuna delle tre aree previste dal comma 129, punto 3, della legge 107/2015.
  4. decidere la somma da assegnare in funzione del punteggio ottenuto da ciascun docente oppure distribuire la somma divisa in parti eguali tra i docenti che rientrano nel punteggio limite.

Per quanto riguarda la verifica descritta al punto 3, i Dirigenti scolastici potranno procedere in due modi:

  1. il Dirigente scolastico procederà d'ufficio predisponendo una scheda in cui annoterà le performance evidenziate da ciascun docente in funzione dei criteri del Comitato di valutazione e attribuirà il relativo punteggio motivando la valutazione,
  2. il dirigente scolastico inviterà ciascun docente a compilare un modello predisposto per la dichiarazione delle performance realizzate in funzione dei criteri del Comitato di valutazione. Il dirigente scolastico attribuirà il relativo punteggio dopo aver verificato la veridicità delle dichiarazioni, motivando la valutazione. Va da sé che, se i docenti non dovessero presentare il modello predisposto, il dirigente procederà d'ufficio, come al punto 1.

Alla luce di quanto esposto, la seconda considerazione da tenere presente è che:

  • docenti non possono rifiutarsi di essere destinatari di somme loro spettanti per incarichi ed attività svolte all'interno della scuola (vedasi orientamento dell'ARAN), né il Collegio dei docenti può deliberare in tal senso (la delibera sarebbe illegittima in quanto non è competenza di un organo collegiale decidere sul diritto alla retribuzione accessoria dei singoli docenti). La somma attribuita alle scuole, poi, ha una destinazione d'uso ben precisa, quale compenso accessorio, pagabile attraverso il cedolino unico, per la valorizzazione del merito del personale docente, e non può essere utilizzata per altri scopi.

Quindi i dirigenti scolastici hanno l'obbligo di distribuire il bonus (il comma 93 della Legge 107/2015, nel dettare i criteri generali per la valutazione del dirigente scolastico, espressamente vi include la “b) valorizzazione dell'impegno e dei meriti professionali del personale dell'istituto, sotto il profilo individuale e negli ambiti collegiali”) e i docenti hanno l'obbligo di percepire le somme loro destinate in qualità di compenso accessorio. 

(A proposito di compenso accessorio, mi preme ricordare ai miei colleghi dirigenti che i criteri quantitativi di distribuzione dei compensi accessori devono essere contrattati con RSU e Sindacati firmatari del CCNL Scuola, alla luce dell'art. 45 del D.Lgs. 165/2001. A tal proposito ho pubblicato un articolo dal titolo "Assegnate alle scuole le risorse finanziarie per la valorizzazione del merito del personale docente – Avvio della contrattazione sui criteri quantitativi di distribuzione delle risorse assegnate" in cui esorto i dirigenti scolastici a convocare il tavolo di contrattazione anche alla luce delle recenti sentenze della Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per La Regione Puglia, di condanna di quei dirigenti delle Pubbliche Amministrazioni che hanno distribuito compensi accessori al personale senza la preventiva intesa con RSU e Sindacati.)

Una volta percepito il compenso i docenti saranno liberi di utilizzarlo al meglio e di devolverlo in favore della scuola.

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