Bimba caduta dall’altalena a scuola: il MIUR paga anche se la colpa non è imputabile all’amministrazione scolastica

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La bimba caduta dall’altalena mentre giocava a scuola sarà risarcita del danno morale anche se la colpa dell’incidente non è imputabile all’amministrazione scolastica.

Con la sentenza 18746 del 2016 la Corte di Cassazione stabilisce che il Ministero dell’Istruzione è tenuto a risarcire alla bambina caduta dall’altalena mentre giocava a scuola, anche il danno morale anche se l’incidente non è imputabile all’amministrazione scolastica.
I fatti
Una bambina, durante l’orario scolastico, è caduta dall’altalena mentre giocava. I genitori avevano chiamato in giudizio il MIUR per chiedere il risarcimento dei danni subiti dalla minore in seguito all’infortunio. Il Ministero affermava che non poteva essere addebitata la responsabilità dell’incidente all’insegnante poichè il gesto della bambina non era prevedibile. La domanda viene accolta in primo grado e in appello.




A questo punto il Miur si rivolge alla Corte di Cassazione affermando che l’incidente è da ritenersi un caso fortuito non imputabile alla scarsa sorveglianza dell’insegnante e non prevedibile e lamentando che i giudici di merito non avrebbero applicato l’onere di dimostrare che l’evento è stato determinato da causa non imputabile.
Secondo la Cassazione, però, il motivo è infondato poichè le prove fornite nel corso del processo non consentono di determinare che il atto non è imputabile all’amministrazione scolastica.
Inoltre la Cassazione precisa che il danno non patrimoniale deve essere inteso come risarcimento unitario rispetto alla lezione e non può essere liquidato come danno morale poichè tale voce rientra nella categoria generale del danno biologico. Quindi, dovendo liquidare il danno onnicomprensivamente il giudice deve tener conto di diversi fattori: danno non patrimoniale e le conseguenze che sono derivate dal danno subito.

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