Attività alternative all’IRC: docenti cui attribuirle e durata dei contratti

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L’USR Liguria ha fornito puntuali indicazioni, tramite un’apposita nota, relativamente alle attività alternative all’insegnamento della religione cattolica nella scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I e II grado.

L’USR ligure, in sostanza, ha sintetizzato quelle che sono le modalità di attribuzione di dette attività ai docenti sia a tempo determinato che a tempo indeterminato.

L’USR ha ricordato, in premessa, che attiene al Collegio dei docenti definire i contenuti delle attività alternative all’insegnamento della religione cattolica.

Quanto all’individuazione degli insegnanti cui affidare dette attività, l’USR ricorda che i dirigenti dovranno:

a) attribuire  in  via  prioritaria  le  ore  di  attività  alternative  alla  religione  cattolica  ai  docenti a  tempo indeterminato in servizio nella rispettiva scuola, il cui posto o cattedra sia costituita con un numero di ore inferiore a quello obbligatorio (anche attraverso l’utilizzo di docenti eventualmente totalmente o  parzialmente  in  soprannumero),  ai  fini  del completamento dell’orario d’obbligo e  comunque entro il limite delle 24 ore settimanali
Si  precisa  che  non  è  possibile  per  i  docenti  titolari  di cattedra orario esterna completare nella prima scuola con ore di attività alternative;

b) nel  caso  in  cui  non  si  possa  procedere  come sopra ,  i  Dirigenti  scolastici  conferiranno  le  ore alternative alla religione cattolica come ore eccedenti l’orario d’obbligo fino al limite delle 24 ore settimanali.
L’assegnazione spetta a coloro che, in servizio nella scuola come docenti a tempo indeterminato e come supplenti con nomina fino al termine dell’anno scolastico  o  fino  al  termine delle  attività  didattiche,  abbiano  già  completato  l’orario  di  cattedra,  ed  abbiano  manifestato  la propria specifica disponibilità (art. 1 comma 4 DM 13 giugno 2007 n. 131).

c) qualora  non  sia  possibile  procedere  sulla  base  di  quanto previsto  nei  punti  precedenti,  i  Dirigenti scolastici  potranno  stipulare contratti  a  tempo  determinato con  supplenti  già  in  servizio  per spezzoni orario
(ai fini del completamento di orario) o contratti a tempo determinato ex novo con aspiranti  alle  supplenze  inclusi  nelle attuali graduatorie  d’istituto.

Nella nota si affronta anche la questione relativa alla durata del contratto nel caso le ore di alternativa si attribuiscano come ore eccedenti ai docenti di ruolo o ai docenti supplenti: nei  casi di  cui  alla  lettera  b)  (ore  eccedenti)  e  c)  (contratti  a  tempo  determinato), la  nomina  e  la retribuzione avranno decorrenza dalla data di effettivo inizio delle attività sino al 30 giugno 2017.

Per le modalità di pagamento si fa riferimento a quelle indicate nella nota MEF n. 26482 del 7 marzo 2011.

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