Atti disdicevoli e antipedagogici: possono compromettere le onoreficenze dei docenti

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Con la sentenza numero 8905 dello scorso 3 marzo la Corte di Cassazione ha stabilito che, in merito al ricorso di un docente nei confronti di chi ha affermato che esistono atti disdicevoli antipedagogici a suo carico è lecito se non smentibile.

Con la sentenza numero 8905 dello scorso 3 marzo la Corte di Cassazione ha stabilito che, in merito al ricorso di un docente nei confronti di chi ha affermato che esistono atti disdicevoli antipedagogici a suo carico è lecito se non smentibile.

Il fatto

La Corte di Appello di Napoli, con la sentenza del 10 giugno 2014 aveva  dichiarato la non costituzione di reato l’aver inviato al Direttore Generale dell'Ufficio scolastico regionale della Campania e per conoscenza al Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca una missiva, in riscontro ad una richiesta di parere per il conferimento di un'onorificenza ad un professore contenente la seguente frase "inoltre a carico del docente di cui trattasi e' presente, purtroppo, agli atti della scrivente istituzione scolastica, documentazione di atti disdicevoli antipedagogici".




L’espressione usata nella missiva, che tra l’altro conteneva un giudizio positivo sul docente in oggetto, non era disdicevole e non costituiva un “attacco gratuito alla persona e soprattutto si correlava alla vicenda di una alunna disabile che, nonostante tale condizione e la sua timidezza, veniva frequentemente rimproverata dal professore  dinanzi ai suoi compagni, per le sue frequenti assenze scolastiche, al punto che aveva manifestato l'intenzione di non frequentare piu' la scuola.”

 

Il ricorso in Cassazione

Il professore, a questo punto ha presentato un ricorso in Corte di Cassazione per vizi motivazionali e violazione della legge poichè la nota non era un giudizio favorevole nei suoi confronti e che “che nella nota mancava qualunque specificazione concernente la vicenda dell'alunna disabile, giacche' l'espressione "atti disdicevoli antipedagogici" non era in alcun modo circostanziata o argomentata”. Inoltre il professore dichiarava sempre nelle motivazioni che “che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, la problematica concernente l'alunna non era affatto indiscussa, giacche' le prove testimoniali raccolte ne avevano dimostrato l'insussistenza, laddove il verbale della riunione dei docenti del giorno (OMISSIS), oltre ad essere presente agli atti in semplice copia, non dimostrava l'esistenza di tale riunione, che era stata smentita da chi avrebbe dovuto parteciparvi.”.

 

Secondo la Corte di Cassazione le motivazioni sono prive di fondatezza poichè l’imputato non ha per sua iniziativa scritto il parere ma lo ha fatto su richiesta dei suoi superiore della P.A. Inoltre l’affermazione dell’esistenza di “documentazione di atti disdicevoli antipedagogici” non ha trovato alcuna smentita nel processo. Poichè “Le critiche che concernono il merito del comportamento didattico del ricorrente non colgononel segno, poiche', alla luce della documentazione dell'istruttoria prodotta dallo stesso ricorrente: a) gli altri insegnanti non erano presenti continuativamente con lui in classe; b) la madre della alunna, come rilevato dalla Corte territoriale, sia pure attraverso una deposizione sofferta (basti pensare alla seguente frase: "la urlava, la mortificava davanti agli altri alunni, ma cose banali…"), ha riconosciuto di avere sottoscritto un documento redatto all'esito delle doglianze da lei formulate, sulla scorta del disagio manifestato dalla figlia e dalla sua preoccupazione che le reazioni di quest'ultima potessero pregiudicare gli sforzi fatti anche in passato per consentirle la frequenza della scuola; c) la mancanza di iniziative disciplinari nei confronti del (OMISSIS) non assume alcun rilievo, in relazione all'accertamento dei fatti appena descritti.In conclusione, non e' dato cogliere alcun vizio nel percorso argomentativo della sentenza impugnata, che ha razionalmente accertato sia la verita' del fatto”.

Proprio per questo motivo la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del docente condannandolo al pagamento delle spese processuali.

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