Atipicità A049 e A047: Tar ammonisce Miur

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Nuova conferma dell’illegittimità dei provvedimenti adottati dal MIUR in tema di confluenza e corrispondenza tra le diverse classi di concorso nell’ambito del Liceo Scientifico e Liceo Classico, in relazione agli insegnamenti per la classe di concorso A049 e A047.

Nuova conferma dell’illegittimità dei provvedimenti adottati dal MIUR in tema di confluenza e corrispondenza tra le diverse classi di concorso nell’ambito del Liceo Scientifico e Liceo Classico, in relazione agli insegnamenti per la classe di concorso A049 e A047.

Con la sentenza n. 4254/2015 del 17 marzo 2015 la III° Sezione Bis del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha nuovamente ammonito la condotta del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca il quale, ancora una volta e secondo le medesime modalità, accorpava classi di materia, riferendosi a docenti che avevano conseguito abilitazioni all’insegnamento secondo il previgente ordinamento disciplinato dal DM 39/1998.

Sul punto l’Avv. Domenico Naso evidenzia che la nota n. 3119 del 2014, nonché con la successiva Circolare applicativa n. 34 del 2014, entrambe impugnate innanzi al Tribunale Amministrativo e che prevedevano che il Ministero “in attesa dell’emanazione del regolamento relativo alle nuove classi di concorso, per la determinazione dell’organico di diritto” confermava per le classi dell’intero quinquennio interessate al riordino del secondo ciclo, le classi di concorso di cui al Dm 39/98 “opportunamente integrate e rivedute”, si rivelano immediatamente lesive degli interessi di tutti i docenti della classe di concorso A049 che vedono contemplarsi la possibilità di assegnare anche ai docenti della classe di concorso A047 l'insegnamento della Matematica al triennio del Liceo Scientifico e del Liceo Classico, posto che, peraltro, tali “confluenze” erano state determinate da atti inidonei al compito preposto.

L’Avv. Naso indica che la richiamata sentenza, conferme peraltro ai precedenti orientamenti giurisprudenziali (Sentenza Tar Lazio, III sez. bis n. 6212 del 11.06.2014; Sentenza Tar Lazio, III sez. bis n. 7070 del 16.07.2013; Sentenza Tar Lazio, III sez. bis n. 1305 del 03.02.2014) obbliga il MIUR a rivedere la formulazione dei criteri secondo quanto affermato dal Tar nella parte in cui ha confermato l’illegittimità della condotta del MIUR ove attribuiva attraverso Circolari e Note (le richiamate Nota n. 3119 del 2014 e Circolare n. 34 del 2014) non dotate, per natura, di efficacia regolamentare “una maggiore flessibilità nell’impiego dei docenti senza tenere conto che ciò doveva essere preceduto dalla razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso che a sua volta doveva essere attuata mediante “uno o più regolamenti da adottare…..ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge 400 del 1988” , nonchè accolto le censure proposte dalle parti ricorrenti, difese tutte dall’Avv. Domenico Naso del Foro di Roma, laddove osservavano che i docenti della classe di concorso A047 non avevano partecipato alle stesse prove di selezione svolte dai ricorrenti per la classe di abilitazione A049.

Infine, l’Avv. Naso ritiene che tale sentenza avrà un effetto che si estenderà a favore di tutti i docenti della classe di concorso A049 nella formulazione degli organici di diritto anche per il prossimo anno scolastico, 2015/2016.

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