ATA, graduatorie interne: chiarimenti sul punteggio e il modello di reclamo

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In questi giorni le segreterie stanno stilando le graduatorie interne ATA per l’eventuale individuazione del personale perdente posto.

In questa breve scheda, in allegato il modello di reclamo e chiariremo come avverrà l’attribuzione del punteggio, in riferimento alla tabella allegata al contratto di quest’anno.

Innanzitutto si chiarisce che il servizio da valutare è fino alla data di scadenza per la presentazione delle domande in riferimento alla tabella di valutazione allegata al contratto di mobilità del personale docente e ATA a.s. 2017/2018.

Nelle graduatorie interne il punteggio di ricongiungimento al coniuge o alla famiglia è assegnato solo quando la scuola di titolarità è nel comune di residenza del coniuge o del familiare. La valutazione del punteggio del coniuge (o parte dell’unione civile), che si configura in sostanza come esigenza di “non allontanamento”, spetta anche quando nel comune di ricongiungimento non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili alle quali possa accedere il personale interessato (ad esempio per gli assistenti tecnici quando non ci sono laboratori compresi nell’area).

Chiarimenti sul punteggio per le esigenze di famiglia:

La residenza del coniuge (o parte dell’unione civile), dei genitori o dei figli va documentata con dichiarazione personale sostitutiva redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, in cui va indicata la data di decorrenza (anteriore di almeno 3 mesi rispetto alla data di pubblicazione della OM). Si prescinde da questa condizione nel caso di figli neonati (entro la data di scadenza delle domande) e nel caso di ricongiungimento al familiare destinato a nuova sede per motivi di lavoro.

Anche l’assistenza di figli minorati fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti, o del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabile al lavoro deve essere documentata, come pure lo stato di figlio maggiorenne che, a causa di infermità o disabilità fisica o mentale, si trovi nella assoluta e permanente impossibilità di lavorare, con certificazione o copia autenticata da parte dell’ASL o dalle commissioni sanitarie provinciali. Il ricovero permanente, invece, deve essere documentato con certificato rilasciato dall’istituto di cura. Cosi come il bisogno di cure continuative deve essere documentato dall’ente pubblico ospedaliero o dalla ASL o dall’ufficiale sanitario o da un medico militare.

L’interessato inoltre dovrà comprovare con apposita dichiarazione personale che il figlio, il coniuge, il genitore può essere assistito solamente nel comune richiesto per il trasferimento e quindi, per la graduatoria interna, nel comune della scuola di titolarità. Per i figli tossicodipendenti l’attuazione del programma terapeutico e socio-riabilitativo deve essere documentato con dichiarazione del medico di fiducia o della struttura pubblica.

Il punteggio di continuità (8 punti l’anno fino al 5° anno e 12 oltre il 5° anno) spetta per il servizio prestato nello stesso profilo rispetto alla scuola di attuale titolarità e, per gli anni antecedenti, rispetto alla sede (comune) di attuale titolarità (4 punti l’anno). Non interrompe la continuità la fruizione del congedo biennale per l’assistenza a familiari con grave disabilità, oltre a tutti i casi di mancata prestazione del servizio nella scuola per assenza dovuta a motivi di salute, gravidanza, congedi per maternità e parentali, mandato politico e amministrativo, comandi, esoneri sindacali, al CSPI, servizio di leva o sostitutivo servizio civile (solo se prestato in costanza di rapporto d’impiego), Il punteggio della continuità sulla scuola non è cumulabile, per gli stessi anni, con quello sul comune (sede).

L’attribuzione del punteggio “una tantum” (40 punti in più) avviene se per tre anni consecutivi (a partire dall’a.s. 2000/2001 e fino all’a.s. 2007/2008) non si è presentata la domanda di trasferimento o il passaggio di profilo provinciale o, pur avendo presentato domanda, si sia revocata nei termini previsti. Affinché si possa attribuire correttamente il punteggio, il dipendente deve aver prestato servizio nella stessa scuola per almeno 4 anni consecutivi: quello di arrivo + i 3 anni successivi, in cui non ha presentato affatto domanda in ambito provinciale.

Tale norma è stata introdotta a partire dai trasferimenti per l’anno scolastico 2000/2001 e quindi si considera utile un triennio qualsiasi a decorrere da tale anno, e fino all’anno scolastico 2007/2008.

Il punteggio per il superamento di un pubblico concorso per esami per l’accesso al ruolo di appartenenza è attribuito esclusivamente al personale appartenente al profilo di direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA). Per le altre qualifiche viene valutato il possesso di idoneità conseguita in concorsi per profili superiori a quello di appartenenza, ivi compresa l’inclusione nelle graduatorie per la mobilità professionale in profilo superiore in attuazione dell’art. 9 del CCNI del 3 dicembre 2009.

Il modello di reclamo

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