Assunzioni Fase C. Lasciare la supplenza per il ruolo: ecco perché è possibile

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Dopo le parole del dott. Campione sulla fase C e l'impossibilità di lasciare la supplenza al 30 giugno per il ruolo, ragioniamo sulla normativa.

Dopo le parole del dott. Campione sulla fase C e l'impossibilità di lasciare la supplenza al 30 giugno per il ruolo, ragioniamo sulla normativa.

La legge 107/2015 afferma: "99. Per i soggetti assunti nelle fasi di cui alle lettere b) e c) del comma 98, l'assegnazione alla sede avviene al termine della relativa fase, salvo che siano titolari di contratti di supplenza diversi da quelli per supplenze brevi e saltuarie. In tal caso l'assegnazione avviene al 1º settembre 2016, per i soggetti impegnati in supplenze annuali, e al 1º luglio 2016 ovvero al termine degli esami conclusivi dei corsi di studio della scuola secondaria di secondo grado, per il personale titolare di supplenze sino al termine delle attività didattiche. La decorrenza economica del relativo contratto di lavoro consegue alla presa di servizio presso la sede assegnata. "

La novità contenuta nella legge è quella di offrire al docente destinatario di nomina nella fase C la possibilità della decorrenza non solo giuridica ma anche economica del contratto a partire dalla presa di servizio che, diversamente dagli altri anni, avviene ad anno scolastico iniziato.

L’unica deroga prevista (supponendo ovviamente una accettazione della proposta di nomina da parte del docente) è quella di poter rimandare la decorrenza economica qualora il docente sia destinatario di contratti diversi da quelli per supplenze brevi e saltuari (quindi almeno fino al 30/6). In questo infatti la decorrenza economica del relativo contratto di lavoro consegue alla presa di servizio presso la sede assegnata.

Riteniamo in questi casi comunque possibile (dalla lettura della norma non si evince assolutamente il contrario) che il docente già destinatario di supplenza al 30/6 o 31/8 e successivamente di proposta di assunzione in ruolo in fase C possa lasciare l’incarico a tempo determinato per l’assunzione in ruolo.

Questo per una serie di motivi. Ne indichiamo solo 3.

Intanto si tratta di due contratti giuridicamente diversi, il primo a tempo determinato e il secondo a tempo indeterminato con la possibilità prevista dalla legge di una decorrenza economica di quest’ultimo fin dall’immediata presa di servizio.

Il secondo motivo, legato al primo, è quello relativo alle sanzioni di un eventuale abbandono della supplenza in corso:

la sanzione per aver rifiutato la nomina (la mancata presenza, anche con delega, equivale a ciò) è indicata nell’annuale circolare sulle supplenze, pubblicata dal Miur il 10 agosto 2015, che ribadisce esclusivamente quanto espresso nel Regolamento delle supplenze.

Per le sanzioni connesse al mancato perfezionamento o risoluzione anticipata del rapporto di lavoro nel conferimento delle supplenze a livello provinciale trovano piena applicazione le disposizioni contenute nell’art. 8 del Regolamento che, al riguardo, con effetti relativi a tutto l’anno scolastico di riferimento, prevedono:

l – la rinuncia ad una proposta di assunzione o l’assenza alla convocazione comportano la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle graduatorie ad esaurimento per il medesimo insegnamento;

Pertanto, la penalizzazione è riferita esclusivamente alle supplenze conferite da Graduatorie ad esaurimento.

Nessuna penalizzazione è prevista per una eventuale e successiva immissione in ruolo.

La terza ragione è relativa al pieno diritto del docente di appellarsi alla legge la quale appunto prevede la possibilità di assumere subito servizio oppure di posticipare la presa di servizio.

Ciò non può che essere una facoltà del docente.

Non dimentichiamo infatti che ci possono essere dei casi in cui il docente può aver accettato uno spezzone orario (anche 3 o 6 ore) e non sia quindi impegnato per l’intero orario settimanale. E questo è il punto di vista economico.

Inoltre tale incarico potrebbe anche essergli stato conferito su una classe di concorso non affine a quella della successiva immissione in ruolo in fase C con la conseguenza di essere obbligati (e non poter quindi “scegliere”) a rimandare l’anno di prova all’successivo anno scolastico.

Siamo quindi del parere che nel caso specifico il docente abbia tutto il diritto di poter optare per l’immissione in ruolo qualunque sia il motivo della scelta, con conseguente abbandono della supplenza in corso e immediata presa di servizio nella provincia di assunzione.

Una diversa interpretazione della norma sarebbe non solo arbitraria, ma nel concreto potrebbe rivelarsi dannosa per il docente.

Attendiamo eventuali chiarimenti del Ministero in merito.

Assunzioni fase C. Chi ha la supplenza al 30 giugno rimane sul posto

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