Assegnazioni provvisorie, Nastrini Rossi: lo prevede la legge. Perché abbiamo partecipato al piano straordinario? Per il comma 131

WhatsApp
Telegram

Noi insegnanti dei Nastrini Rossi, movimento di docenti “deportati” e ad oggi titolari di cattedre a centinaia di chilometri da casa mediante l’arcano algoritmo del Miur che ci ha dislocati coattivamente da scuole del sud al nord, non abbiamo potuto rinunciare al ruolo, pena il licenziamento, esattamente come avviene nel settore privato.

Rispondiamo perciò al  sindaco di Verona Flavio Tosi che non ci è stato riservato alcun privilegio (facendo riferimento alle sue dichiarazioni alla stampa) perché chi di noi dovesse avere la fortuna di tornare a casa per quest’anno lo farà in virtù di un diritto da sempre esistito nella pubblica amministrazione: quello di chiedere assegnazione provvisoria interprovinciale (nella scuola della durata di un anno scolastico) che ha come unico requisito di richiesta l’esigenza di ricongiungimento nel luogo di residenza al coniuge o convivente, ai figli o a un genitore ultra sessantacinquenne.

Il dato su cui soffermarsi, però è un altro: in questi giorni ribadiamo ancora una volta che i posti che andremo a coprire entro la nostra provincia di residenza sono posti che esistono davvero (solo in Puglia tali cattedre sono addirittura 4 mila, i docenti pugliesi deportati fuori regione sono 3200) e, allo stato attuale, per essi non ci sono insegnanti. Da qui l’istituzione di posti esistenti, ma denominati di organico di fatto, come è contemplato nel comma 69 art 1 della legge 107/2015.

Permetterci di rientrare è la deroga al vincolo triennale che ci permette di chiedere le assegnazioni provvisorie con l’emendamento Puglisi al comma 180 art 1 legge 107/2015. Non solo, le ap sono regolamentate dal CCNL ASSEGNAZIONI PROVVISORIE 2016/17

All’art. 3 comma 1.   Con riguardo al personale docente, gli accordi stipulati a livello regionale con le OO.SS. determinano i criteri di definizione del quadro complessivo di tutte le disponibilità distinte tra i posti dell’organico dell’autonomia e i posti dell’adeguamento del medesimo alle situazioni di fatto. In detto quadro, oltre ai posti di insegnamento eventualmente disponibili in ciascuna istituzione scolastica sono compresi anche i posti in deroga in attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 80 del 22.2.2010, nonché tutti i posti comunque disponibili per un anno previsti dalla normativa vigente, dagli incarichi di presidenza, dal part-time, dai comandi ed utilizzazioni, dalla mobilità intercompartimentale che determinano disponibilità.

Art. 7 comma 12
Le operazioni di assegnazione provvisoria possono essere effettuate sui posti dell’organico dell’autonomia e sui posti istituiti ai sensi dell’art. 1 comma 69 della legge 107/15, anche sommando, a richiesta degli interessati, spezzoni diversi compatibili.

Art. 9 comma 1
Le operazioni finalizzate alla copertura dei posti di sostegno con personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, provvisto dell’apposito titolo di specializzazione, precedono le operazioni finalizzate alla copertura dei posti comuni. Ciò al fine di individuare tutti i posti disponibili per le operazioni di utilizzazione e quindi effettuando preliminarmente tutte le operazioni di sistemazione del personale titolare di sede; in particolare per massimizzare i posti disponibili, le utilizzazioni vengono effettuate privilegiando  le operazioni che liberino posti  per le fasi successive.

Se ciò non bastasse, e con questo speriamo di fugare ogni dubbio in merito a paventate possibilità di garantire percentuali della ap ai colleghi delle Gae che volontariamente hanno scelto le supplenze al ruolo, che esistono ordinanze di giudici al tal riguardo come la N. 6744 21/12 2015   –   GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE DI BRINDISI
“alla luce del quadro normativo e regolamentare disciplinante la materia, deve concludersi ritenendo che i posti disponibili entro il 31 dicembre debbano essere assegnati prioritariamente al personale di ruolo e solo all’esito, al personale supplente, essendo coerente con tale impostazione anche il CCNI laddove stabilisce che i posti utili alle assegnazioni provvisorie sono quelli risultanti dal quadro complessivo delle disponibilità, ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni da predisporsi per ogni provincia (v. art. 1 comma 5 CCNI concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2015/2016).”
(L’art. 1 comma 5 del CCNI 2015/2016 riproposto come art. 1 comma 6 del CCNI 2016/2017).

A chi crede ancora che il ruolo per noi è stata una libera scelta ricordiamo le faq del Miur che ci hanno guidati l’anno scorso mentre eravamo alle prese con la compilazione della domanda di assunzione…

10)  Sono iscritto nelle graduatorie ad esaurimento. Se non presento la domanda di partecipazione alle fasi b) e c) del piano straordinario di assunzioni cosa succede?
Se non ricevo una proposta di assunzione nelle fasi zero e A e non presento domanda di partecipazione alle fasi b) e c) del piano assunzionale, non potrò partecipare al piano straordinario di assunzioni e rimarrò iscritto nelle graduatorie fino al loro esaurimento (vedi anche FAQ n. 18)
N.B. Inizialmente la FAQ 10 recitava “rimarrò iscritto nelle graduatorie fino al loro soppressione”. In seguito alle numerose richieste di chiarimento, il termine “soppressione” viene sostituito con “esaurimento”, ma il richiamo alla FAQ 18 esplicita nel messaggio: chi non presenta domanda si assume una personale responsabilità.

18)  Se non presento la domanda di partecipazione alle fasi b) e c) del piano straordinario di assunzioni, potrò comunque essere assunto in futuro?
Naturalmente non si potrà essere assunti nel 2015/2016, proprio perché non si è presentata la domanda.
Per quanto riguarda gli anni successivi, va ricordato che nel 2016/2017 cambierà la geografia dei posti vacanti e disponibili poiché molti di questi potranno essere occupati dal personale già di ruolo nel 2014/2015 a seguito del piano straordinario di mobilità previsto dal comma 108 della legge 107/2015. (…)

19)  Se non presento la domanda di partecipazione alle fasi b) e c) del piano straordinario di assunzioni, avrò la possibilità di continuare comunque a lavorare nella scuola statale in qualità di supplente?
Entro il limite del periodo massimo di 36 mesi consentito dall’articolo 1, comma 131, della legge 107/2015. E solo nel caso in cui vi siano posti disponibili.

Occorre tener presente che nel 2015/2016 non rimarranno posti vacanti e disponibili poiché saranno tutti occupati al termine del piano assunzionale straordinario. Anche nel 2016/2017 con ogni probabilità non vi saranno posti vacanti e disponibili in molte province poiché potranno essere occupati dal personale già di ruolo nel 2014/2015 a seguito del piano straordinario di mobilità previsto dal comma 108 della citata legge 107/2015. Inoltre, l’Amministrazione svolgerà concorsi con cadenza regolare e dunque tutti i posti vacanti e disponibili potranno in ogni caso essere occupati dai vincitori dei concorsi stessi, senza dunque che ne rimangano da coprire con supplenze. In conclusione, il fabbisogno di supplenti sarà più basso in futuro rispetto a quanto accaduto sino al 2014/2015, sarà limitato all’organico di fatto e sarà distribuito geograficamente in maniera diversa.
Inoltre, il Ministro Giannini, al fine di dissuadere i docenti dal non presentare domanda, rilascia un’intervista al quotidiano “La Stampa” il 2 agosto del 2015 in cui chiarisce nuovamente le future intenzioni del governo: “Ci saranno al massimo un paio di anni di transizione in cui i posti eventualmente vacanti saranno assegnati per le supplenze, ma questo meccanismo è destinato a finire. Dopo questa fase transitoria si entrerà in ruolo per concorso, così come previsto dalla Costituzione.”

Perché abbiamo partecipato al piano nazionale?

Comma 131 art 1 legge 107/2015
“A decorrere dal 1º settembre 2016, i  contratti  di  lavoro  a tempo determinato stipulati  con  il  personale  docente,  educativo, amministrativo,  tecnico   e   ausiliario   presso   le   istituzioni
scolastiche ed educative statali, per la copertura di posti vacanti e disponibili, non possono superare la durata complessiva di  trentasei mesi, anche non continuativi”.
Potevamo mai rischiare di vedere il nostro sogno di insegnare sfumato dopo 36 mesi di lavoro nelle Gae?

La legge 107/2015 ci ha messi gli uni contro gli altri, ma forti delle mozioni approvate in diverse regioni meridionali in cui si chiede la riapertura degli organici dell’autonomia, sarebbe auspicabile fare convergere le forze politiche e gli attori social per un vero ed efficace fare fronte comune contro tutte le ingiustizie della riforma. Perché se è vero che per qualcuno siamo troppi, per la scuola pubblica siamo troppo pochi!

Bari, 19 settembre 2016

Nastrini rossi docenti

Pugliesi, abruzzesi, campani

WhatsApp
Telegram

Concorsi PNRR: Corso di preparazione alla prova orale di Eurosofia. iscrizioni ancora aperte. Oggi incontro in diretta per la secondaria