Assegnazioni provvisorie e utilizzazioni: a chi inviare la domanda, per quante province e classi di concorso, punteggio aggiuntivo, allegati da inserire. Le FAQ

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Una serie di FAQ per districarsi nella compilazione della domanda di assegnazione provvisoria o utilizzazione.

Una serie di FAQ per districarsi nella compilazione della domanda di assegnazione provvisoria o utilizzazione.

Quali sono le scadenze per l’inoltro delle domande?

  • dal 28 luglio al 12 agosto personale docente della scuola dell'infanzia e della primaria;

  • dal 18 al 28 agosto personale docente della scuola di I e II grado;

  • dal 25 luglio al 5 agosto personale educativo e docenti di religione cattolica;

  • entro il 20 agosto personale A.T.A.

Quando saranno avviate le operazioni?

Dopo l'assegnazione alle sedi di servizio dei docenti titolari di ambito territoriale a seguito di mobilità inizieranno le consuete operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria intra provinciale, cui seguiranno le immissioni in ruolo mediante l’assegnazione dei docenti assunti a tempo indeterminato per l’a.s. 2016/17 agli ambiti territoriali. Successivamente si effettueranno le assegnazioni provvisorie interprovinciali.

L’assegnazione provvisoria da fuori provincia potrà essere effettuata dagli Uffici Scolastici solo dopo che verrà riassorbito l’eventuale esubero presente, anche su altre classi di concorso secondo quanto previsto dall'art.14, comma 17, del D.L.95/2012 come convertito dalla legge 135/12.

Quando saranno avviate le operazioni di utilizzo nei licei musicali?

Avranno luogo a partire dal 16 agosto.

In che modalità va inoltrata la domanda?

Esclusivamente in modalità online attraverso il portale ISTANZE ON LINE del sito del MIUR.

Esistono casi in cui la domanda va prodotta cartacea?

Sì.

Saranno prodotte cartacee le domande relative:

  • al personale educativo;

  • ai docenti di religione cattolica;

  • ai docenti che intendano richiedere l'utilizzo nelle discipline specifiche dei licei musicali.

  • al personale AT.A.

A chi deve essere inviata la domanda?

  • Per la modalità online il sistema darà come unica opzione l'inoltro della domanda all'ufficio scolastico di titolarità, per i movimenti provinciali; per la provincia richiesta, per i movimenti interprovinciali.

  • Le domande di utilizzazione e di assegnazione provvisoria degli insegnanti di religione cattolica devono essere presentate alle Direzioni regionali competenti (ossia alle Direzioni Regionali nel cui territorio è ubicata la Diocesi richiesta).

  • I docenti che intendano richiedere l'utilizzo nelle discipline specifiche dei licei musicali dovranno produrre domanda all'Ufficio territorialmente competente per la provincia in cui ha sede il liceo musicale richiesto.

Quali sono i motivi per cui è possibile chiedere l’assegnazione provvisoria?

L'assegnazione provvisoria, regolata dall’art. 7 del CCNI 2016/17, può essere richiesta purché vi sia una delle seguenti motivazioni:

  • ricongiungimento al coniuge;

  • ricongiungimento al convivente o parenti ed affini purché la convivenza risulti da certificazione anagrafica;

  • ricongiungimento ai figli (anche nel caso di affidamento);

  • ricongiungimento ai genitori.

  • gravi esigenze di salute del docente che risultino da certificazione sanitaria.

Può il docente decidere a quale familiare ricongiungersi?

Sì.

Il docente può decidere a quale familiare richiedere il ricongiungimento: es. il docente coniugato e con figli potrà richiedere indifferentemente assegnazione per il comune in cui risiede il marito o il figlio o anche il genitore.

Chi può richiedere l’assegnazione provvisoria?

L’assegnazione provvisoria può essere richiesta da tutto il personale di ogni ordine e grado assunto a tempo indeterminato.

Può essere richiesta anche dal personale assunto in ruolo l’1/9/2015 che non ha svolto l’anno di prova?

Sì.

  • Può essere richiesta dal personale assunto a tempo indeterminato l’1/9/2015 anche se non ha svolto o concluso l’anno di prova o lo ha concluso con parere sfavorevole (l’assegnazione non è infatti vincolata al superamento dell’anno di prova).

  • Può essere richiesta anche dai docenti assunti con retrodatazione giuridica al 1/9/2015 ed economica all’1/7/2016 (o al termine degli esami di II grado) o al 1/9/2016, in quanto già destinatari di un contratto a tempo indeterminato.

Da chi non può essere richiesta?

Dai docenti non di ruolo o da tutti i docenti già di ruolo che non ne abbiano i requisiti e dal docente che sarà immesso in ruolo con decorrenza giuridica l’1.9.2016.

Oltre al proprio ruolo o posto di titolarità, è possibile richiedere assegnazione per un altro ruolo o per altro grado di scuola?

Sì.

L’assegnazione provvisoria può essere richiesta per il ruolo o posto di titolarità e, in aggiunta, anche per altri ruoli o altro grado purché si sia già superato il periodo di prova nel ruolo di appartenenza e si abbia l’abilitazione per il ruolo o il grado richiesto. Entrambi i requisiti devono sussistere entro i termini di scadenza delle domande:

  • l’assegnazione per altri ruoli o posti è in subordine al posto di titolarità e non in alternativa ad esso: Chi richiede assegnazione per altri ruoli o gradi (avendone i requisiti), quindi, deve comunque obbligatoriamente richiedere assegnazione per il proprio posto di titolarità.

  • l’assegnazione provvisoria nell’ambito dello stesso grado o classe di concorso precede quella dei titolari tra gradi diversi o classi di concorso.

Chi è titolare sui posti di sostegno può richiedere assegnazione anche sui posti di tipo comune?

  • Solo se ha superato il vincolo quinquennale, altrimenti sarà possibile solo chiedere posti di sostegno, di tipo speciale o ad indirizzo didattico differenziato.

  • I posti di sostegno, di tipo speciale o ad indirizzo didattico differenziato sono intercambiabili ai fini del rispetto del vincolo quinquennale di servizio su tale tipologia di posti.

Per quante province è possibile richiederla?

L’assegnazione provvisoria può essere richiesta per una sola provincia. Pertanto, o si richiede l’assegnazione provinciale o quella interprovinciale.

Esistono delle deroghe?

Sì.

Gli assunti in fase B e C dal Concorso 2012 possono indicare tra le preferenze, in subordine alla prima provincia, anche preferenze per altre province della stessa regione se coincidente con quella di inclusione nella graduatoria di merito.

È possibile richiedere assegnazione provvisoria per scuole dello stesso comune di titolarità o di ambito?

  • Non è consentita l’assegnazione provvisoria nell'ambito del comune di titolarità, con l’eccezione dei comuni che comprendono più distretti (es. città metropolitane come Napoli, Milano, Roma, ecc.).

  • È consentita l’assegnazione provvisoria per i titolari di ambito anche se quest’ultimo comprende il comune di ricongiungimento.

Per il ricongiungimento: per quali familiari è possibile avere il punteggio aggiuntivo?

Sono attribuiti 6 pp. per ricongiungimento:

  • al coniuge;

  • al convivente;

  • ai figli minori (anche affidati);

  • maggiorenni disabili in situazione di gravità ( art. 3.- comma 3 – legge 104/92) anche affidati;

  • ai genitori di età superiore ai 65 anni. Il punteggio è attribuito nel caso in cui almeno uno dei due genitori abbia un'età superiore a 65 anni. L'età è riferita al 31 dicembre 2016.

È possibile richiedere ricongiungimento ai genitori anche se con età fino ai 65 anni?

Sì.

È possibile l’assegnazione provvisoria anche a punteggio 0. L’età dei genitori superiore ai 65 anni non è infatti il requisito per poter richiedere l’assegnazione, ma quello per avere eventualmente punteggio aggiuntivo.

È possibile esprimere sedi che non facciano parte del comune di ricongiungimento?

Sì, ma in questo caso bisognerà esprimere la preferenza sintetica per il comune di ricongiungimento ovvero per il distretto scolastico di ricongiungimento per i comuni suddivisi in più distretti.

Tale indicazione è infatti obbligatoria solo allorquando vengano richiesti anche altri comuni o distretti oltre i predetti oppure altre classi di concorso o posti di grado diverso.

La mancata indicazione del comune di ricongiungimento preclude la possibilità di accoglimento da parte dell’ufficio delle eventuali preferenze relative ad altri comuni, o altre classi di concorso o posti di grado diverso, ma non comporta l’annullamento dell’intera domanda di assegnazione provvisoria.

Pertanto, in tali casi l’ufficio si limiterà a prendere in considerazione soltanto le preferenze analitiche relative a specifiche scuole del comune di ricongiungimento e per la stessa classe di concorso o posto di titolarità.

Che punteggio spetta per l’esistenza dei figli?

  • 4 pp. per ogni figlio o affidato che non abbia compiuto 6 anni di età.

  • 3 pp. per ogni figlio o affidato che non abbia compiuto 18 anni di età ovvero per ogni figlio o affidato maggiorenne che risulti totalmente o permanentemente inabile a proficuo lavoro.

L'età è riferita al 31 dicembre 2016.

Se mi ricongiungo al figlio e lo stesso ha un’età fino a 6 anni, i punteggi si sommano?

Sì. I punteggi del ricongiungimento e quello dell’esistenza dei figli sono distinti. Pertanto, se per esempio mi ricongiungo al figlio e lo stesso ha un’età fino a 6 anni avrò i 6 pp. del ricongiungimento e i 4 pp. per figlio fino a 6 anni di età.

Chi può inoltrare domanda di utilizzazione?

Ai sensi dell’art. 2 del CCNI 2016/17:

  • I docenti in soprannumero su ambito;

  • Il personale che sia stato trasferito d’ufficio o a domanda condizionata per l’a.s. 2008/2009 e successivi;

  • I docenti che, dopo le operazioni di trasferimento risultino a qualunque titolo senza sede definitiva;

  • i docenti assunti a tempo indeterminato dal 1° settembre 2015 trasferiti d’ufficio su sede;

  • I docenti restituiti ai ruoli ai sensi dell’art. 7 del C.C.N.I. 8.4.2016 che hanno avuto una sede di titolarità non compresa tra quelle espresse a domanda ovvero i docenti che siano stati restituiti ai ruoli oltre i termini di presentazione delle domande di mobilità;

  • I docenti che non otterranno un ambito nazionale nella fase C dei trasferimenti per mancanza di disponibilità;

  • I docenti titolari su insegnamento curriculare in possesso del titolo di specializzazione possono chiedere di essere utilizzati solo su sostegno, nell’ambito dello stesso grado di istruzione;

  • Possono chiedere utilizzazione sul sostegno i docenti che abbiano superato o stiano frequentando corsi di riconversione professionale, o corsi intensivi per il conseguimento del titolo di specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno;

  • I docenti di scuola primaria titolari su posto comune, in possesso del titolo per l’insegnamento della lingua straniera, possono chiedere di essere utilizzati su posto di lingua straniera, nella scuola di titolarità o in altra scuola, nel caso in cui nella propria non vi siano posti disponibili;

  • I docenti titolari su insegnamento curriculare possono chiedere di essere utilizzati su posti istituiti presso le strutture ospedaliere o presso le istituzioni carcerarie nonché sulle sedi di organico dei C.P.I.A. e sui posti relativi ai percorsi di secondo livello previsti del DPR 263/12;

  • I docenti già titolari delle Dotazioni Organiche di Sostegno della scuola secondaria di secondo grado che non abbiano potuto ottenere la conferma sulla propria sede di servizio;

  • I docenti di sostegno ex D.O.S. trasferiti d’ufficio su sede nell’anno scolastico 2015/16 o 2016/17;

  • I titolari sulle dotazioni provinciali (DOP) trasferiti d’ufficio su sede nell’anno scolastico 2015/16 o 2016/17;

Altre particolari situazioni sono previste per il personale a qualunque titolo in esubero, per gli insegnanti tecnico‐pratici e gli assistenti di cattedra, per gli insegnanti di religione cattolica e di strumento musicale.

È prevista l’utilizzazione interprovinciale?

Solo al fine di agevolare il riassorbimento dell'esubero.

Sono quindi consentite operazioni di utilizzazione a domanda da fuori provincia esclusivamente ove permanga la situazione di esubero nel posto o nella classe di concorso della provincia di appartenenza.

Come si calcola il punteggio dell’utilizzazione?

È calcolato ai sensi della tabella di valutazione titoli allegata al C.C.N.I., ma con riferimento alle parti relative ai trasferimenti d’ufficio.

C’è qualche differenza rispetto al punteggio assegnato al docente nei trasferimenti d’ufficio?

Sì.

Nelle utilizzazioni va valutato anche l’anno scolastico in corso. Bisognerà quindi aggiungere il punteggio relativo all’anno di servizio ed eventualmente alla continuità del servizio nonché eventuali titoli conseguiti e non valutati precedentemente. Questi ultimi possono essere conseguiti e quindi valutati fino alla data di scadenza delle domande.

Quali allegati bisogna inserire per le assegnazioni provvisorie?

Per comprovare i requisiti richiesti per le assegnazioni provvisorie ed ottenere anche il punteggio (laddove previsto), è necessario presentare:

  • Le dichiarazioni personali sostitutive delle certificazioni relative al ricongiungimento al familiare o convivente (es. residenza del coniuge, del figlio ecc.; età dei genitori e dei figli; in caso di assistenza al familiare le dichiarazioni degli altri familiari a non potersi occupare del disabile per motivi esclusivamente oggettivi (laddove previste);

  • Nel caso si fruisca delle precedenze di cui all’art. 8, la certificazione medica, se prevista (certificazioni relative alla disabilità propria o del familiare, invalidità, patologie invalidanti ecc.). Ricordiamo infatti che le certificazioni mediche non possono essere autocertificate.

Quali allegati bisogna inserire per le utilizzazioni?

Non è necessario allegare alcuna documentazione in quanto la valutazione dei titoli relativi alle utilizzazioni di personale titolare di cattedra e/ o posto nella scuola è formulata da ciascuna istituzione scolastica in cui il personale presta servizio, tranne nei casi di conseguimento di nuovi titoli o di riconoscimento di precedenze non valutate dalla scuola predetta.

Come si inseriscono gli allegati nella domanda online?

Gli allegati si inseriscono direttamente da istanze online prima di compilare il modulo-domanda:

  • Bisogna accedere alla pagina personale di Istanze on line con username e password.

  • L’inserimento si completerà con il codice personale.

  • Prima di iniziare la vera e propria compilazione della domanda, bisogna caricare gli allegati che si intende presentare.

  • Sulla destra della pagina, bisogna accedere a Altri servizi – Gestione allegati – Cliccare su “Avanti” e poi, dopo aver letto attentamente le istruzioni, su “Accedi”.

Nota bene: anche l’eventuale certificazione medica può essere scannerizzata ed allegata alla domanda in modalità online senza necessità di essere consegnata, a mano o con raccomandata a/r o tramite pec, all’ATP di riferimento. Queste ultime possibilità rimangono comunque valide.

Quante sedi si potranno esprimere?

Il numero di sedi esprimibile cambia a seconda dell’ordine di scuola di appartenenza o per il quale si richiede l’assegnazione/utilizzazione: scuola primaria e infanzia 20 sedi; scuola di I e II grado 15 sedi.

Per “sedi” si intende:

  • codice scuola

  • codice comune

  • codice distretto

  • codice dell’intera provincia.

Quali sono le precedenze previste?

Sono previste, in ordine di priorità, le precedenze per i docenti:

  1. non vedenti o sottoposti ad emodialisi;

  2. portatori di handicap ai sensi dell'art. 21 legge 104/92; non necessariamente disabili aventi bisogno di particolari cure a carattere continuativo per gravi patologie; portatori di handicap in situazione di gravità (con riconoscimento dell’art. 3 comma 3 legge 104/92);

  3. genitori di soggetto disabile in situazione di gravità o chi esercita legale tutela o chi presta assistenza al fratello o alla sorella (in quest’ultimo caso l’assistenza è valida solo in assenza di entrambi i genitori o se entrambi sono totalmente inabili);

  4. coniugi di soggetto disabile in situazione di gravità o figlio referente unico che assiste il genitore disabile in situazione di gravità;

  5. unici parenti o affini entro il secondo grado (oppure entro il terzo grado qualora il coniuge o i genitori della persona da assistere in situazione di gravità abbiano compiuto 65 anni o che non vi siano o che siano anch'essi affetti da patologie invalidanti);

  6. lavoratrici madri o lavoratori padri con prole di età non superiore a 6 anni(movimento provinciale e interprovinciale);

  7. lavoratrici madri o lavoratori padri con prole di età superiore a 6 e inferiore ai 12 anni (movimento solo interprovinciale);

  8. coniuge di militare o categoria equiparata, trasferito d'ufficio;

  9. che ricoprono cariche pubbliche nelle Amministrazioni degli Enti pubblici.

Per i punti relativi all’assistenza al disabile: il domicilio dell’assistito, qualora sia in comune o distretto differente, è considerato al pari della residenza.

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