Assegnazioni provvisorie 2017/18: ordine delle preferenze e genitore convivente. Il 3 agosto Sindacati convocati al Ministero.

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Le OO.SS. sono state convocate il 3 agosto al MIUR per dirimere due questioni che sono alla base della corretta compilazione delle domande di assegnazione provvisoria dei docenti per l’a.s. 2017/18.

La convocazione fa seguito ad una precisa richiesta di interpretazione autentica formulata congiuntamente da FLC CGIL, CISL, UIL e SNALS.

Si dovrà quindi chiarire la questione della “prima preferenza” e quella relativa al ricongiungimento al genitore “convivente”se non coniugati e in assenza di figli.

La prima questione riguarda l’art. 7 comma 10 del CCNI che, rimasto immutato rispetto allo scorso anno, ha destato non pochi dubbi nei docenti e sicuramente ne desterà altrettanti agli Uffici scolastici che dovranno valutare le domande.

In assenza quest’anno della possibilità di poter esprimere il codice comune, infatti, ci si è subito chiesti se il docente debba o no avere l’obbligo di esprimere tutte le scuole del comune di ricongiungimento (compresi eventuali corsi serali, sedi carcerarie e/o CPIA) prima di poter esprimere scuole di altri comuni, oppure possa bastare solo la prima preferenza prima di esprimere scuole di altri comuni o il codice provincia (solo per le assegnazioni interprovinciali) perché la domanda sia comunque valida.

Il 12 luglio in una serie di FAQ proposte ai nostri lettori siamo stati i primi ad affrontare la questione in questi termini:

L’art. 7 comma 10 del CCNI è restrittivo. Infatti, non potendo esprimere più il comune di ricongiungimento tra le preferenze, è possibile, soprattutto per le città i cui comuni hanno un numero di scuole superiori a 20, non poter esprimere scuole di altri comuni e addirittura diventa penalizzante per chi volesse esprimere il codice provincia nell’assegnazione interprovinciale. È così?

È così per come è scritto il comma citato.

A questo punto però, tenuto conto che il codice comune non è più esprimibile, e che, come detto nel quesito, l’ordine delle preferenze diventa in questo senso penalizzante, riteniamo che l’art. in questione, così come è scritto, debba essere reinterpretato alla luce di quali sono le preferenze esprimibili previste dal MIUR (solo scuole e anche codice provincia per l’assegnazione interprovinciale).

L’interpretazione, quindi, non può che essere quella di far inserire almeno una scuola del comune di ricongiungimento che soddisfa l’obbligo richiesto, poi si potranno inserire scuole di altri comuni e il codice provincia.

Sotto questa interpretazione deve essere letto l’art. e le guide che sono state pubblicate in tal senso.

Riteniamo ancora valida questa nostra interpretazione e sicuramente i chiarimenti che arriveranno dal Ministero saranno in questa direzione.

La seconda questione è sicuramente più complessa, e si riferisce al ricongiungimento al genitore convivente.

Al momento, la dicitura riportata dall’art 7/1 lettera d non lascerebbe spazio ad altre interpretazioni, destinando la possibilità di ricongiungimento al genitore non solo in assenza di coniuge e di figli ma anche se esiste il requisito della convivenza con lo stesso.

Interpretazione troppo restrittiva fin da subito contestata dai sindacati.

In particolare, il sindacato UIL in un’apposita FAQ scrive:

Per il docente che non è coniugato e non ha figli, il ricongiungimento al genitore, punto d) dell’art. 7 comma 1, è possibile solo se c’è il vincolo della convivenza?

No.

Si ritiene che il ricongiungimento al genitore per il docente che non sia sposato e non abbia figli, e che quindi non rientra nelle lettere a) e b) dell’art. 7 comma 1, sia possibile richiederlo anche se il genitore non sia convivente o comunque non faccia parte del nucleo familiare.

Se, infatti, il genitore fosse convivente si rientrerebbe nella fattispecie del punto b) dello stesso articolo.

Bisogna però capire se tale presa di posizione sia conforme con quanto si discuterà il 3 agosto.

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