Assegnazione provvisoria, come si compila la sezione (F) sulle esigenze di famiglia

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Pubblichiamo parte del vademecum pubblicato dalla nostra redazione lo scorso lunedì e realizzato in collaborazione con la UIL scuola relativamente alla compilazione della sezione F

COMUNE DI RICONGIUNGIMENTO PER L’ASSEGNAZIONE PROVVISORIA (LETTERA A)

CASELLA N. 17 (docenti scuola dell’infanzia) – CASELLA N. 18 (docenti scuola primaria) CASELLA N. 22 (docenti scuola I grado e II grado)

Indicare il comune in cui risiede il familiare a cui si chiede il ricongiungimento.

Qualora nel comune di ricongiungimento non esistano istituzioni scolastiche richiedibili, il docente potrà indicare il comune viciniore secondo la tabella di viciniorietà.

NOTA BENE – Sono assegnati 6 pp. per ricongiungimento al coniuge o al convivente o per ricongiungimento ai figli minori o maggiorenni disabili in situazione di gravità (art. 3.- comma 3 – legge 104/92), o ai genitori di età superiore ai 65 anni e ai minori o maggiorenni disabili in situazione di gravità (art. 3.- comma 3 – legge 104/92) affidati.

Il punteggio è attribuito:

Se è allegata una dichiarazione personale dalla quale risulti il grado di parentela (o la condizione di convivenza come da certificazione anagrafica) che intercorre tra il richiedente e la persona cui intende ricongiungersi (completa anche dei dati anagrafici).

Se la residenza della persona alla quale si richiede il ricongiungimento è comprovata con una dichiarazione personale, nella quale l’interessato dichiari che la decorrenza dell’iscrizione anagrafica sia anteriore di almeno tre mesi rispetto la data di scadenza della domanda.

Anche qualora la certificazione attestante la gravità dell’handicap dichiari il soggetto disabile “rivedibile” purché sia certificata l’esigenza di assistenza permanente, continuativa e globale (art. 3 – comma 3 – legge 104/92) e la durata del riconoscimento travalichi l’1/9/2017.

Il punteggio è attribuito anche nei casi in cui i genitori compiano i 65 anni tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2017.

Ad essi sono assimilati i genitori che si trovino in una delle seguente condizioni:

a) figlio disabile ovvero coniuge o genitore ricoverato permanentemente in un istituto di cura;
b) figlio disabile, ovvero coniuge o genitore bisognosi di cure continuative presso un istituto di cura, tali da comportare di necessità l’elezione del domicilio nella sede dello istituto medesimo;
c) figlio tossicodipendente sottoposto ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo da attuare presso le strutture pubbliche o private, di cui agli artt.114, 118, e 122, D.P.R. 09/10/1990, n. 309, programma che comporti di necessità il domicilio nella sede della struttura stessa, ovvero presso la residenza abituale con l’assistenza del medico di fiducia, come previsto dall’art. 122, comma 3, citato D.P.R. n. 309/1990.

Nota bene:

  • i 6 punti per il ricongiungimento al genitore sono riconosciuti solo se lo stesso ha un’età di almeno 66 anni (in caso contrario il docente ha comunque diritto all’assegnazione ma senza punteggio di ricongiungimento);
  • dal requisito della residenza si prescinde quando si chiede il ricongiungimento al familiare destinato a nuova sede per motivi di lavoro nei tre mesi antecedenti alla data di scadenza della domanda. In tal caso, per l’attribuzione del punteggio, deve essere presentata una dichiarazione del datore di lavoro che attesti tale circostanza.

NUMERO DEI FIGLI CHE NON ABBIANO COMPIUTO SEI ANNI DI ETÀ (LETTERA B) CASELLA N. 18 (docenti scuola dell’infanzia) – CASELLA N. 19 (docenti scuola primaria) CASELLA N. 23 (docenti scuola I grado e II grado)

Indicare il numero dei figli.

Si attribuiscono punti 4 per ogni figlio o affidato (il provvedimento di affidamento deve risultare da atto giudiziario) che non abbia compiuto 6 anni di età.

Il punteggio è attribuito anche per i figli che compiono i sei anni o i diciotto tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2017.

NUMERO DEI FIGLI DI ETÀ SUPERIORE AI SEI ANNI, MA NON SUPERIORE AI DICIOTTO O CHE SI TROVINO NELLA ASSOLUTA E PERMANENTE IMPOSSIBILITÀ DI DEDICARSI AD UN PROFICUO LAVORO (LETTERA C) CASELLA N. 19 (docenti scuola dell’infanzia) – CASELLA N. 20 (docenti scuola primaria)CASELLA N. 24 (docenti scuola I grado e II grado)

Indicare il numero dei figli.
Si attribuiscono punti 3 per ogni figlio o affidato (il provvedimento di affidamento deve risultare da atto giudiziario) di età superiore ai 6 anni, ma che non abbia superato il 18 anno di età ovvero per ogni figlio
o affidato (maggiorenne che risulti totalmente o permanentemente inabile a proficuo lavoro…).
Il punteggio è attribuito anche per i figli che compiono i diciotto tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2017.

NOTA BENE (lettere B e C)

L’interessato deve attestare con dichiarazioni personali l’esistenza dei figli (precisando la data di nascita).
I punteggi si intendono estesi anche al figlio adottivo o in affidamento preadottivo o in affidamento.
Il punteggio va inoltre attribuito anche per i figli che compiono i sei anni o i diciotto entro il 31/12/2017.
Lo stato di figlio maggiorenne che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell’assoluta o permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, deve essere documentato con certificazione o copia autenticata della stessa rilasciata dalla A.S.L. o dalle preesistenti commissioni sanitarie provinciali.

COMUNE DOVE POSSONO ASSISTITI IL CONIUGE, I FIGLI MINORATI, TOSSICODIPENDENTI ECC. (LETTERA D) CASELLA N. 20 (docenti scuola dell’infanzia) – CASELLA N. 21 (docenti scuola primaria) CASELLA N. 25 (docenti scuola I grado e II grado)

Indicare il comune dove è necessario prestare la cura e l’assistenza:

  • del figlio con minorazione fisica, psichica o sensoriale;
  • ovvero il comune per prestare la cura e l’assistenza del figlio tossicodipendente;
  • del coniuge o del genitore, totalmente e permanente inabile al lavoro che può essere assistito soltanto nel comune richiesto.

NOTA BENE – sono assegnati pp. 6 solo se ci sono determinate condizioni ovvero:

a) figlio minorato, ovvero coniuge o genitore, ricoverati permanentemente in un istituto di cura;
b) figlio minorato, ovvero coniuge o genitore bisognosi di cure continuative presso un istituto di cura tali da comportare di necessità la residenza nella sede dello istituto medesimo.
c) figlio tossicodipendente sottoposto ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo da attuare presso le strutture pubbliche o private, programma che comporti di necessità il domicilio nella sede della struttura stessa, ovvero, presso la residenza abituale con l’assistenza del medico di fiducia.

Documentazione richiesta:

Il ricovero permanente del figlio, del coniuge o del genitore deve essere documentato con certificato rilasciato dall’istituto di cura. Il bisogno, da parte dei medesimi, di cure continuative tali da comportare di necessità la residenza o il domicilio nella sede dell’istituto di cura, deve essere, invece, documentato con certificato rilasciato da ente pubblico ospedaliero o dall’azienda sanitaria locale o dall’ufficiale sanitario o da un medico militare.

La situazione di gravità delle personale con sindrome di Down può essere documentata mediante certificazione del medico di base.
L’interessato deve, altresì, comprovare con dichiarazione personale, che il figlio, il coniuge, il genitore può essere assistito soltanto nel comune richiesto per trasferimento, in quanto nella sede di titolarità non esiste un istituto di cura presso il quale il medesimo può essere assistito.
Per i figli tossicodipendenti l’attuazione di un programma terapeutico e socio-riabilitativo deve essere documentato con certificazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata in cui avviene la riabilitazione stessa (artt.114, 118 e 122 D.P.R. 9.10.1990, n. 309).

L’interessato deve comprovare, sempre con dichiarazione personale, che il figlio tossicodipendente può essere assistito soltanto nel comune richiesto per trasferimento, in quanto nella sede di titolarità non esiste una struttura pubblica o privata presso la quale il medesimo può essere sottoposto a programma terapeutico e socio-riabilitativo, ovvero perché in tale comune – residenza abituale – il figlio tossicodipendente viene sottoposto a programma terapeutico con l’assistenza di un medico di fiducia come previsto dall’art. 122, comma 3, citato D.P.R. n. 309/1990. In mancanza di detta dichiarazione, la documentazione esibita non viene presa in considerazione.

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