INPS - 02 aprile 2008
Con circolare n. 29 dell'11.3.2008 sono state fornite le indicazioni sulle novità introdotte dalla legge 24 dicembre 2007 n. 247 in materia di riscatti dei corsi universitari di studio. In particolare al punto 4 della suddetta circolare è stata trattata l'estensione della facoltà di riscatto ai soggetti inoccupati. Al successivo punto 4.1 sono stati forniti i criteri per la determinazione dell'onere di riscatto nel caso, appunto, delle domande presentate da soggetti inoccupati.
In proposito si conferma che l'onere dei periodi di riscatto è costituito dal versamento di un contributo, per ciascun anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti.
Si fa presente pertanto che il riferimento alla aliquota contributiva quale elemento di calcolo per la determinazione dell'onere di riscatto ha rappresentato una modalità esemplificativa posto che vi è coincidenza tra tale aliquota e quella di computo delle prestazioni pensionistiche nel F.P.L.D. Resta inteso peraltro che nel caso in cui le due aliquote dovessero diversificarsi quella che sarà presa a base del calcolo dell'onere di riscatto sarà quella di computo vigente alla data della domanda e non anche quella contributiva.