Anno prova neo assunti, chi non lo ha superato potrà svolgere un secondo periodo non rinnovabile. Verifica di un dirigente tecnico

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L’USR Lombardia ha fornito indicazioni in merito ai docenti che, lo scorso anno scolastico, non hanno superato l’anno di prova, ossia hanno avuto esito negativo.

Specifichiamo esito negativo, in quanto si fa spesso confusione tra mancato superamento del periodo di prova e formazione e rinvio del medesimo in quanto il docente interessato non ha raggiunto i 120 gg di attività didattica e i 120 giorni di servizio.

Le indicazioni dell’USR Lombardia, sebbene indirizzate ai dirigenti scolastici della regione sono valide a livello nazionale, eccetto la parte operativa, ossia le incombenze delle scuole lombarde.

Nella nota si ricorda la normativa di riferimento, cioè la legge n.107/2015 e il DM 850/2015.

La prima al comma 119 detta:

“in caso di valutazione negativa del periodo di formazione e di prova, il personale docente ed educativo è sottoposto ad un secondo periodo di formazione e di prova, non rinnovabile”

I docenti, quindi, che non hanno superato l’anno di prova (ESITO NEGATIVO) possono svolgerlo soltanto per una seconda volta. Sebbene la norma non lo dica esplicitamente, è chiaro che alla seconda “bocciatura” non ci potrà essere la conferma in ruolo e non si potrà svolgere la professione docente.

Il DM 850 all’art. 14 prevede:

“nel secondo periodo di formazione e di prova è obbligatoriamente disposta una verifica, affidata ad un dirigente tecnico, per l’assunzione di ogni utile elemento di valutazione dell’idoneità del docente. La relazione rilasciata dal dirigente tecnico è parte integrante della documentazione che sarà esaminata in seconda istanza dal Comitato [di valutazione dei docenti] al termine del secondo periodo di prova”.

I docenti, che ripetono l’anno di prova, dunque, saranno sottoposti ad una verifica da parte di un dirigente tecnico, volta a rilevare tutti gli elementi utili per verificare l’idoneità del docente. Il dirigente tecnico, sulla base della citata verifica, stilerà una relazione che sarà poi vagliata dal Comitato di Valutazione, chiamato ad esprimere un parere in merito, sulla base del quale il DS confermerà o meno in ruolo il docente.

La nota

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