Anno di prova e di formazione: possibile su qualsiasi ordine o grado diverso di scuola. In attesa della circolare Miur

WhatsApp
Telegram

Dopo la pubblicazione del D.M. n.850 del 27/10/2015 e la circolare Prot. N.36167 del 5/11/2015, che contenevano i "primi orientamenti operativi" dettati dal MIUR per il periodo di formazione e di prova per i docenti neo-assunti nell'anno scolastico 2015/16, siamo stati i primi ad evidenziare le misure ministeriali troppo restrittive per i docenti neo assunti in ruolo che hanno differito la presa di servizio ai sensi dell’articolo 1, commi 98-99, della Legge n.107/2015.

Dopo la pubblicazione del D.M. n.850 del 27/10/2015 e la circolare Prot. N.36167 del 5/11/2015, che contenevano i "primi orientamenti operativi" dettati dal MIUR per il periodo di formazione e di prova per i docenti neo-assunti nell'anno scolastico 2015/16, siamo stati i primi ad evidenziare le misure ministeriali troppo restrittive per i docenti neo assunti in ruolo che hanno differito la presa di servizio ai sensi dell’articolo 1, commi 98-99, della Legge n.107/2015.

Leggi l'articolo

Tali disposizioni ponevano infatti un'interpretazione troppo restrittiva in merito alla possibilità di poter svolgere l'anno di prova anche su ordine o grado diverso di scuola rispetto a quello di assunzione.

La circolare citata recita infatti testualmente:

"In caso di differimento della presa di servizio, anche nell’ipotesi di quanto disposto dall’articolo 1, commi 98-99, della Legge n.107/2015, il periodo di formazione e prova può essere svolto, nell’anno scolastico di decorrenza giuridica della nomina, anche presso l’istituzione scolastica statale ove è svolta una supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche, purché su medesimo posto o classe di concorso affine. Per classi di concorso affini si devono intendere quelle comprese negli AMBITI DISCIPLINARI DI CUI AL D.M. N.354/1998 OVE IL SERVIZIO SIA EFFETTUATO NELLO STESSO GRADO D’ISTRUZIONE della classe di concorso di immissione in ruolo come previsto dall’art. 3 comma 5 lettera c) del D.M. n.850/2015.

Subito abbiamo messo in evidenza come Il Ministero abbia inteso la classe affine (SOLO) quella compresa negli ambiti disciplinari di cui al D.M. n.354/1998 ove il servizio però sia effettuato nello stesso grado d’istruzione.

Il tutto ben lontano dalla normativa richiamata, in quanto se è vero che da una parte il MIUR richiama il DM 354/1998 (gli ambiti), in realtà non ne tiene effettivamente conto inserendo una limitazione non contenuta nel DM stesso che è quella dello stesso grado di istruzione.

Giova infatti ricordare che gli ambiti sono costituiti da classi di concorso di grado diverso quali, per esempio, la 43/A e 50/A, 25/A e 28/A; 29/A e 30/A; 31/A e 32/A ecc. ovvero quelli che appunto sono i "veri" ambiti disciplinari costituiti con il D.M. 354/1998 che quindi non vengono rispettati dalla circolare in questione.

Il paradosso, come avevamo puntualmente segnalato nell'articolo, si raggiungeva con le classi di concorso A077 e A032. Tale incongruenza era stata già segnalata dalla UIL scuola al tavolo ministeriale durante il primo incontro prima della emanazione della suddetta circolare ministeriale.

Essendo infatti gli ambiti di cui al D.M. N.354/1998 antecedenti all'istituzione della specifica classe di concorso A077 (DM 6/8/1999 N. 201), quest'ultima pur appartenendo allo stesso grado della A032 non può, secondo la circolare, essere considerata "affine".

Nell'occasione avevamo invece ricordato che l’abilitazione per l’insegnamento dell’educazione musicale è a tutti gli effetti equiparata a quella per l’insegnamento dello strumento musicale, richiesta per l’accesso alla classe di concorso 77/A. E quindi bisognava prendere in considerazione questo specifico caso considerando anche i numerosi posti di A032 che sarebbero stati creati con l'organico potenziato e occupati da docenti della fase C i quali attualmente stanno svolgendo una supplenza su strumento musicale.

Alla luce dell'ultimo incontro del 29 c.m. sembra che tale questione sia giunta, seppur in ritardo, ad una giusta conclusione, soprattutto in considerazione del fatto che molti docenti assunti in fase C e che, a differenza dei docenti di cui stiamo parlando, hanno effettivamente assunto servizio, dovranno svolgere l'anno di prova in ordine e grado di scuola differente rispetto alla titolarità della classe di concorso (si pensi per es. a 37/A – 19/A e così via utilizzati nella scuola di I grado).

Per non creare quindi disparità di trattamento tra coloro che hanno assunto effettivamente servizio e chi invece ha rinviato l'assunzione scegliendo di restare su posto di supplenza fino al 30/6 o 31/8, a questi ultimi sarà data la possibilità di svolgere l'anno di prova e di formazione indipendentemente dalla tipologia e dal grado di scuola per cui prestano attualmente servizio (che può quindi essere diverso rispetto a quello di assunzione in ruolo).

Ricordiamo che nel nostro articolo davamo in realtà un suggerimento affermando che il MIUR avrebbe dovuto considerare materie affini quelle comprese negli ambiti disciplinari di cui al DM n. 354/1998 o comunque quelle che possono essere insegnate con lo stesso titolo di accesso o di abilitazione posseduto dall’interessato ed utilizzato ai fini della immissione in ruolo. Come appunto da normativa.

Ora, stando alla richiesta dei sindacati, ed eccezionalmente per il solo 2015/16, sembra che si possa superare anche il concetto di "classe affine" considerando quindi valida la supplenza ai fini dell'anno di prova indipendentemente dalla tipologia e dal grado di scuola. Quindi a qualsiasi titolo prestata.

Attendiamo la nuova circolare ministeriale.

Sembra invece di difficile risoluzione l'altra questione che avevamo segnalato, ovvero l'obbligo dello svolgimento dell'anno di prova e di formazione anche per chi ha ottenuto il passaggio di ruolo. Per i docenti che infatti abbiano ottenuto un passaggio di ruolo sembra essere confermata la volontà ministeriale di far svolgere tutto il percorso di formazione come avviene per i neo immessi in ruolo.

WhatsApp
Telegram

Abilitazione all’insegnamento 30 CFU. Corsi Abilitanti online attivi! Università Dante Alighieri