Anno prova e formazione: dalla nomina del tutor alla valutazione finale. Le nostre faq

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La nota Miur n. 28515 del 04/10/2016 ha confermato, anche per il corrente anno scolastico, il modello di formazione, già sperimentato nel 2015/16, per la realizzazione dell’anno di prova dei docenti neo assunti e non.

Proponiamo di seguito una serie di faq riepilogative  attinenti a tutto il percorso che dovranno svolgere i docenti in anno di prova e formazione.

Quali sono i riferimenti normativi?

I riferimenti normativi sono il CCNL 2006/09, il decreto legislativo n. 297/94, così come novellato dalla legge n. 107/2015, il DM 850/2015, la nota n. 36167 del 5/11/2015, la suddetta nota n. 28515 del 04/10/2016, la nota n. 3699 del 29/02/2008.

Come avviene la nomina del tutor?

Il tutor è assegnato al docente dal dirigente scolastico sentito il parere del collegio dei docenti.

Quanti docenti può seguire un tutor?

Un tutor segue al massimo tre docenti, salvo motivata impossibilità nel reperimento di risorse professionali.

Il tutor deve insegnare la medesima disciplina del docente in anno di prova?

Il docente tutor,  nella scuola secondaria di primo e secondo grado, appartiene alla stessa classe di concorso dei docenti neo-assunti a lui assegnati, ovvero è in possesso della relativa abilitazione. Nel caso in cui non sia possibile individuare docenti tutor della stessa classe di concorso del neo assunto o che abbia la medesima abilitazione, si procede alla designazione per classe affine.
ovvero per area disciplinare.

Quali docenti devono svolgere l’anno di prova e formazione?

docenti che si trovano al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato, a qualunque titolo conferito, e che aspirino alla conferma nel ruolo;

docenti per i quali sia stata richiesta la proroga del periodo di formazione e prova o che non abbiano potuto completarlo negli anni precedenti. In ogni caso la ripetizione del periodo comporta la partecipazione alle connesse
attività di formazione, che sono da considerarsi parte integrante del servizio in anno di prova;

docenti per i quali sia stato disposto il passaggio di ruolo.

Quali servizi sono necessari per il superamento dell’anno di prova?

Il superamento del periodo di prova e formazione è subordinato allo svolgimento di 180 giorni di servizio, di cui 120 almeno di attività didattica.

Neoimmessi in ruolo e anno di prova. FAQ conteggio 180 giorni servizio e 120 didattica, passaggio di ruolo

Quali attività sono chiamati a svolgere i docenti in anno di prova e formazione?

I docenti in anno di prova dovranno svolgere delle attività pari a 50 ore di formazione, così articolate:

Incontro propedeutico (3 ore) e incontro di restituzione (3 ore), presso l’ATP o la scuola Polo;

Laboratori formativi (12 ore – 4 laboratori di 3 ore ciascuno), organizzati dall’ATP;

Peer to Peer (12 ore);

Formazione online (20 ore).

Quali attività si svolgeranno on line?

La formazione online, come su riportato, ha una durata di 20 ore, nel corso delle quali i docenti in anno di prova  sono chiamati produrre un portfolio, che documenterà tutte le attività svolte (non è previsto il tracciamento delle attività e quindi delle ore in piattaforma).

Il portfolio è composto da:

bilancio iniziale delle competenze iniziale;

curriculum formativo;

documentazione di due attività didattiche;

bilancio finale delle competenze;

rappresentazione dei propri bisogni formativi per il futuro.

I docenti in anno di prova e formazione, inoltre, dovranno svolgere una serie di questionari per il monitoraggio di tutte le fasi della formazione.

Al termine delle attività formative, cosa dovranno fare i neo immessi?

Dovranno sostenere un colloquio davanti al Comitato di valutazione, presieduto dal DS.

Su cosa verterà il colloquio?

Sul portfolio prodotto dal docente e, conseguentemente, su tutta l’esperienza svolta.

Chi valuterà il docente in anno di prova  e formazione?

La valutazione, quindi la conferma in ruolo, è di competenze del dirigente scolastico, tenuto conto del parere espresso dal Comitato di Valutazione. Il parere di quest’ultimo non è vincolante.

In caso di valutazione negativa, che succede?

Il docente valutato negativamente può svolgere un solo altro periodo di prova e formazione non rinnovabile.

Se non si raggiungono i 180 giorni di servizio e/o i 120 giorni di attività didattica, cosa succede?

Il periodo di prova e formazione si potrà svolgere negli anni successivi.

Il limite di un secondo periodo non rinnovabile riguarda anche chi non raggiunge i 180 giorni di servizio e/o i 120 di attività didattica?

No, tale limite riguarda soltanto chi è stato valutato negativamente; quindi si tratta di docenti che hanno svolto i giorni suddetti e tutte le attività previste, ma sono stati valutati negativamente (in sostanza bocciati) dal DS.

Chi non raggiunge, invece i suddetti giorni, potrà svolgere l’anno di prova  e formazione negli anni successivi.

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