Anno di formazione. Perchè i docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo devono ripeterlo: la risposta del Miur

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In una lettera indirizzata al ministro Giannini, un'insegnante ha posto il problema dello svolgimento dell'anno di prova e formazione  per quei docenti che, come lei, hanno chiesto e ottenuto il passaggio di ruolo per l'anno scolastico 2015/16.

In una lettera indirizzata al ministro Giannini, un'insegnante ha posto il problema dello svolgimento dell'anno di prova e formazione  per quei docenti che, come lei, hanno chiesto e ottenuto il passaggio di ruolo per l'anno scolastico 2015/16.

Com'è noto, sino al precedente anno scolastico, gli insegnanti che avevano ottenuto il passaggio di ruolo erano tenuti a svolgere soltanto il periodo di prova, ossia i 180 giorni di servizio, quindi non dovevano seguire tutte le attività formative previste per i neo immessi o per chi comunque non aveva potuto svolgere il detto periodo di formazione e prova.

L'anno di formazione, così come specificato dalla circolare del MIUR n. 196/06 e ribadito dalla nota MIUR n. 3699/08, va (andava) effettuato una sola volta nel corso della carriera. Tali disposizioni, tuttavia, sono state superate dal D.M. n. 850/2015 e dalla nota dell'5/11/2015.

L'articolo 2 del detto D.M., infatti, così prevede: 

Sono tenuti al periodo di formazione e di prova:

a. i docenti che si trovano al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato, a qualunque titolo conferito, e che aspirino alla conferma nel ruolo;

b. i docenti per i quali sia stata richiesta la proroga del periodo di formazione e prova o che non abbiano potuto completarlo negli anni precedenti. In ogni caso la ripetizione del periodo comporta la partecipazione alle connesse attività di formazione, che sono da considerarsi parte integrante del servizio in anno di prova;

c. i docenti per i quali sia stato disposto il passaggio di ruolo .

La suddetta docente ha espresso, nella lettera al Ministro, il proprio  disappunto (come quello di tutti i docenti che si trovano in tale situazione) relativamente al fatto di dover ripetere nuovamente l'anno di formazione, evidenziando che il passaggio di ruolo per il corrente anno scolastico è stato chiesto prima dell'emanazione del D.M. n. 850/2015, sulla base della normativa previgente, e che questo pertanto non può avere valore retroattivo.

Alla lettera della docente in questione, apprendiamo dalla Gilda Venezia, ha risposto il direttore generale del personale della scuola dott. Bonelli.

Il Direttore generale sostiene che la legge di Riforma della scuola ha reso più rigoroso il periodo di prova legandolo strettamente alla formazione, che non va vista come un obbligo ma come un'opportunità di sviluppo delle competenze trasversali del docente in ingresso, in un determinato ordine e grado di scuola .

Il dottor Bonelli ha sottolineato, inoltre, l'importanza e la valenza del nuovo modello di formazione, che si articola in un processo che prende avvio dal bilancio di competenze, prosegue poi con il patto di sviluppo professionale per potenziare i punti deboli emersi dal bilancio stesso (tramite le attività e i laboratori formativi), è supportato da momenti di riflessione e scambio tra tutor e docente neo immesso, si conclude con un bilancio finale e accompagnerà il docente nel corso di tutta la sua carriera.

Il Direttore generale conclude ribadendo che la formazione è strettamente legata alla prova e deve essere vista come un supporto per i nuovi compiti che dovrà svolgere il docente nel nuovo ruolo.

Questa dunque la posizione del Miur che, come già era chiaro nell'incontro del 29 dicembre, non lascia margini di trattiva. A questo proposito le Organizzazioni sindacali hanno sollevato la questione anche in sede giudiziaria

Anno di prova e formazione anche per docenti che hanno ottenuto passaggio di ruolo nell'a.s. 2015/16. Sindacati presentano ricorso unitario

Nel frattempo però i docenti coinvolti devono seguire le attività e gli step proposti dalla normativa citata, primo fra tutti la compilazione del bilancio iniziale delle competenze, e il peer to peer con il tutor.

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