Anno di prova, per la conferma del ruolo ci vuole valutazione positiva. Le FaQ ruolo tutor, comitato valutazione, dirigente

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L’anno di prova e formazione si conclude con la valutazione finale dei docenti, al fine della conferma in ruolo, da parte del dirigente scolastico.

La valutazione finale è disciplinata dalla legge n 107/2015 e dal decreto ministeriale n. 850/2015.

Proponiamo alcune faq di chiarimento sul procedimento valutativo, esplicitando i compiti dei diversi soggetti coinvolti.

D. Chi sono i soggetti preposti alla valutazione?

R. Il Tutor, il Comitato di Valutazione, il dirigente scolastico.

TUTOR

D. Quali sono i compiti del tutor nell’ambito della valutazione finale?

R. Il tutor predispone  un’istruttoria sugli esiti delle attività formative e sulle esperienze di insegnamento e partecipazione alla vita scolastica del docente neo assunto;

D. In cosa consiste l’istruttoria?

R. L’istruttoria ha per oggetto tutto il percorso svolto dal docente in anno di prova e formazione, relativamente agli aspetti culturali, disciplinari, progettuali, didattici e relazionali che ha avuto modo di riscontrare durante le diverse attività ed esperienze condivise e non.


D.  
L’istruttoria, in quanta tale, deve essere supportata da apposita documentazione?

R. Si, tutto quanto riportato deve essere supportato da idonea documentazione , comprovante il percorso del docente in anno di prova.

D.  L’istruttoria va illustrata al Comitato di Valutazione?

R. Sì, il tutor la espone al Comitato, dopo che il docente in anno di formazione e prova sostiene il colloquio finale.

D. Quale peso ha nell’ambito della valutazione finale l’istruttoria?

R. Il Comitato di valutazione ne deve tener conto nell’espressione del proprio parere.

COMITATO DI VALUTAZIONE

D.  Com’è composto il Comitato in occasione della valutazione finale del docente in anno di formazione e prova?

R. La  composizione del Comitato è diversa rispetto a quando svolge gli altri compiti ad esso assegnati (ad esempio la definizione dei criteri sul merito dei docenti).  Pertanto, nell’esercizio della funzione in oggetto (colloquio finale docente ed espressione pare), il Comitato è composto dal DS e dai docenti dell’istituzione scolastica: i due docenti scelti/eletti dal collegio dei docenti e il docente scelto/eletto dal consiglio d’Istituto; è integrato, inoltre, dal docente tutor. I tale situazione, dunque, non devono far  parte del Comitato né i due rappresentanti dei genitori (o un rappresentante degli studenti e uno dei genitori per la scuola secondaria di secondo grado) né il componente esterno individuato dall’ufficio scolastico regionale.

D. Quali sono i compiti del Comitato nell’ambito della valutazione finale del docente in anno di prova?

R.  Il Comitato svolge i seguenti compiti: esamina il docente tramite colloquio; esprime il proprio parere non solo tenendo in considerazione il colloquio, ma anche (e soprattutto) di tutta la documentazioni in suo possesso, ossia il portfolio professionale del docente e dell’istruttoria del tutor.

D. Cosa contiene il portfolio del docente?

R. Contiene: la documentazione attinente alla progettazione, realizzazione e valutazione delle attività didattiche; la descrizione del proprio curriculum professionale; il bilancio iniziale delle competenze; il bilancio finale; la  previsione di un piano di sviluppo professionale

D. Entro quale termine, il Comitato può disporre del portfolio professionale del docente?

R. La documentazione (ossia il portfolio) deve essere trasmessa al Comitato almeno cinque giorni prima della data stabilita per il colloquio.

D. Chi trasmette la documentazione al Comitato?

R. Tale compito spetta al dirigente scolastico.

D. L’espressione del parere del Comitato quando avviene?

R. Il Comitato esprime il parere al termine del colloquio alla presenza del docente tutor, che presenta gli esiti della suddetta istruttoria.

D. Il Comitato, nell’espressione del parere, tiene conto soltanto della documentazione in suo possesso,  del colloquio e dell’istruttoria del tutor?

R. No, tiene in considerazione anche la relazione che il DS predispone per ogni docente in periodo di prova e formazione, relazione che deve contenere la documentazione delle attività di formazione, delle forme di tutoring e ogni altro elemento informativo utile all’espressione del parere stesso.

D. Il parere espresso dal Comitato è vincolante per il dirigente scolastico?

R. No, il dirigente può anche discostarsene con atto debitamente motivato.

DIRIGENTE SCOLASTICO

D. Su cosa si fonda la valutazione del dirigente scolastico?

R. Si basa su: istruttoria compiuta; criteri indicati all’articolo 4 del DM 850/2015; bilancio iniziale e finale e sviluppo futuro delle competenze; parere del Comitato di Valutazione.

D. Quali sono i criteri indicati all’articolo 4 del DM 85/2015?

R. Sono i seguenti: padronanza delle competenze culturali, disciplinari, didattiche, metodologiche, relazionali, organizzative e gestionali; osservanza dei doveri connessi con lo status di dipendente pubblico e inerenti la funzione docente;  partecipazione alle attività formative e raggiungimento degli obiettivi dalle stesse previsti. La valutazione del DS, in conclusione, avviene sulla base dei criteri summenzionati, analizzando tutta la documentazione prodotta dal docente neo immesso e dal tutor e, naturalmente, sulla base dell’osservazione sul “campo” del docente in questione.

D. Al termine della valutazione, cosa fa il dirigente scolastico?

R. Emette motivato provvedimento di conferma in ruolo per il docente neo-assunto.

D. In caso, invece di valutazione negativa?

R. Il dirigente emette motivato  provvedimento di ripetizione del periodo di formazione e di prova, con l’indicazione degli elementi di criticità emersi e delle  del le forme di supporto formativo e di verifica del conseguimento degli standard richiesti per la conferma in ruolo.

D. Quanto volte è possibile l’anno di formazione e prova,in caso di valutazione negativa?

R. Una sola volta.

D. Il limite suddetto, ossia il fatto che l’anno di prova può essere ripetuto una sola volta in caso di valutazione negativa, riguarda anche il rinvio del medesimo perché non sono stati raggiunti i 180/120 giorni di servizio/ attività didattica richiesta e/o perché non è stato possibile svolgere le attività formative?

R. No, in tal caso non c’è alcun limite.

D. Cosa succede, qualora il docente è assente al colloquio finale?

R.  L’assenza non preclude l’espressione del parere, per cui il docente sarà valutato ugualmente.

D. E se il docente vuole svolgere comunque  il colloquio?

R. Dovrà giustificare l’assenza con impedimenti inderogabili.

D. Quante volte  si può rinviare il colloquio per impegni inderogabili?

R. Una sola volta.

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