Anno di prova è stato abolito dalla riforma, da cosa sarà sostituito? Il testo del Decreto approvato dal Governo

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Il decreto sul nuovo sistema di formazione e reclutamento, approvato dal Consiglio dei Ministri il 7 aprile 2017, prevede che, per diventare docenti nella scuola secondaria di I e II grado, si deve superare un concorso, frequentare e superare un percorso triennale di formazione iniziale, tirocinio e inserimento nella funzione docente (FIT) e superare una prova finale (al termine del percorso) per accedere al ruolo.

Il decreto novella o meglio supera l’anno di prova e formazione dei docenti neo assunti delineato dalla legge n. 107/2015 (abrogati per i nuovi percorsi i commi 115,117, 118 e 119) e dal decreto legislativo n. 297/1994 (abrogati per i nuovi percorsi gli articoli: 437, 438, 439, 440), facendolo coincidere di fatto con il terzo anno del percorso FIT.

L’articolo 13 comma 1 del decreto, infatti, prevede: “Il terzo anno del percorso FIT non è ripetibile e, qualora valutato positivamente, assolve agli obblighi di cui all’articolo 438 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nel rispetto del vincolo di cui all’articolo 1, comma 116, della legge 13 luglio 2015, n. 107.”

Gli obblighi dettati dall’articolo 438 del decreto legislativo n. 297/94 sono quelli relativi al periodo di prova: la prova ha la durata di un anno scolastico, il servizio effettivamente prestato deve essere non inferiore a 180 giorni, il periodo di prova è valido anche se prestato per un orario inferiore a quello di cattedra; il periodo di prova deve essere svolto sulla cattedra, sul posto o nell’ufficio per il quale la nomina è stata conseguita. Tali obblighi dunque sono assolti con la valutazione positiva al termine del terzo anno del percorso FIT.

Il vincolo di cui all’articolo 1, comma 116, della legge n. 107/2015 riguarda, invece, il numero di giorni di servizio (180) e di effettiva attività didattica (120) allo svolgimento dei quali è subordinato il superamento dell’anno di prova.

Il docente valutato positivamente al termine del terzo anno del percorso, dunque, assolve agli obblighi relativi all’anno di prova e formazione, purché abbia svolto 180 giorni di servizio, di cui 120 di attività didattica.

Possiamo affermare che l’anno di prova delineato nella legge n. 107/2015 e nel D.L.vo n. 297/94 non esiste più  nell’ambito del nuovo sistema di formazione e reclutamento dei docenti della scuola secondaria.

In conclusione, il periodo di prova per i docenti non più neo assunti ma da assumere (lo saranno, previo superamento della prova finale, solo al termine del terzo anno):

  • coincide con il terzo anno del percorso FIT;
  • è subordinato allo svolgimento di 180 giorni di servizio, di cui 120 di attività didattica (proprio nel terzo anno, non a caso, il docente può svolgere supplenze su posti vacanti e disponibili);
  • non è ripetibile;
  • consiste, oltre che nella prestazione del servizio, nelle attività formative previste per il secondo e il terzo anno del percorso (attività di studio; tirocini formativi diretti e indiretti; attività di insegnamento; svolgimento progetto di ricerca-azione; acquisizione di 15 CFU/CFA complessivi nel biennio in ambiti formativi collegati alla innovazione e alla sperimentazione didattica, dei quali almeno 9 CFU/CFA di laboratorio);
  • è superato qualora la valutazione complessiva del terzo anno sia positiva.

La valutazione finale del percorso FIT (e conseguentemente del periodo di prova) sarà oggetto di un apposito decreto Miur che disciplinerà: le procedure e i criteri di verifica degli standard professionali, le modalità di verifica in itinere e finale incluse l’osservazione sul campo, la struttura del bilancio delle competenze e del portfolio professionale.

Ricordiamo che, superato il percorso FIT, il docente è assegnato all’ambito territoriale presso il quale ha prestato servizio nel corso del terzo anno del contratto e gli è attribuito un incarico triennale tramite chiamata diretta.

Per quanto riguarda i docenti delle GaE e delle GM 2016, continueranno invece ad applicarsi, relativamente all’anno di prova e formazione, le disposizioni della legge n. 107/2015 e del decreto n. 297/94. L’abrogazione dei commi e degli articoli delle due predette disposizioni normative, infatti, si applica solo alle procedure concorsuali regolate dal decreto (quelle per gli abilitati, per i non abilitati con 3 anni di servizio e per chi intraprende il nuovo percorso ex novo).

Scarica il testo del Decreto approvato dal Governo

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