Anno di prova e formazione, non va svolto da chi ottiene il passaggio in un ruolo già ricoperto

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Il DM 850/2015, che ha ridefinito l’anno di formazione e prova dei docenti neo assunti e non, ha introdotto importanti novità riguardo anche ai passaggi di ruolo.

Detto DM, infatti, all’articolo 2 prevede che sono soggetti al periodo di prova e formazione:

a) i docenti che si trovano al primo anno di servizio con incarico a  tempo indeterminato, a qualunque titolo conferito e che aspirino alla conferma nel ruolo;

b) i docenti per i quali sia stata  richiesta la proroga del periodo di formazione e prova o che non abbiano potuto completarlo negli anni precedenti. In ogni caso la ripetizione del periodo comporta la partecipazione
alle connesse attività di formazione, che sono da considerarsi parte integrante del servizio in anno di prova;

c) i docenti per i quali sia stato disposto il passaggio di ruolo.

I docenti, che hanno ottenuto il passaggio di ruolo, dunque, sono soggetti ad un nuovo periodo non solo di prova ma anche di formazione, diversamente che in passato.

L’anno di prova e formazione è previsto anche per il docente che, dopo essere passato da un ruolo ad un altro,  decide di tornare a quello di precedente appartenenza (ad esempio: docente titolare presso la scuola primaria ottiene il passaggio alla scuola secondaria di I grado e poi ritorna, in seguito sempre a passaggio di ruolo alla primaria)?

Della questione se ne è occupato l’USR Emilia Romagna in un’apposita nota.

L’USR suddetto afferma che il docente, che ritorna nel ruolo di precedente titolarità (come nell’esempio su riportato), non può considerarsi “alla stessa stregua di chi ottiene il passaggio ad un ruolo mai ricoperto in precedenza” e, pertanto, non deve effettuare un nuovo periodo di formazione e prova. Tale parere,  continua l’USR, sembra compatibile con le disposizioni del DM sopra citato, “coerente con il principio della ragionevolezza dell’azione amministrativa ovvero con i principi di logicità e congruenza, e concordante con il disposto del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, art. 10 da cui inferisce il principio generale qui espresso.”

D’altra parte, non avrebbe alcun senso far ripetere un nuovo periodo di prova e formazione al docente che ha già ricoperto il ruolo in questione.

Secondo l’USR Emilia Romagna, inconclusione, i docenti che, dopo aver ottenuto il passaggio di ruolo, ritornano nel ruolo precedentemente ricoperto (il cosiddetto “passaggio di ritorno”) non sono tenuti a svolgere un nuovo periodo di formazione e prova.

nota USR Emilia Romagna

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