Mobilità: i ricorsi vanno presentati al Giudice del lavoro

WhatsApp
Telegram

In questi anni sono diverse le sentenze che hanno riguardato la questione della giurisdizione, ovvero se le conflittualità che emergono all’interno della scuola debbano essere affrontate in sede di Giudice del Lavoro ordinario, oppure in sede amministrativa. Ciò perché la legislazione scolastica è complessa.

Il Tar Lazio con la Sentenza del 09-02-2017, n. 2193 interviene sulla famosa mobilità che ha procurato enormi disagi a diversi docenti. Il caso in questione riguarda una docente che è stata assegnata nella provincia di Genova.

La contestazione della ricorrente, quindi, attiene alla contestazione della procedura di mobilità disciplinata, per l’anno 2016/2017, dall’O.M. n. 241 dell’8 aprile 2016. La presente controversia attiene, quindi, alla fase esecutiva del rapporto di lavoro alle dipendenze della amministrazione scolastica, e segnatamente alle modalità attuative del c.d. “Piano straordinario di mobilità” di cui all’art.108 della L. n. 107 del 2016 che – dopo che l’art.9 della L. n. 106 del 2012 luglio aveva bloccato per un quinquennio la mobilità dei docenti neo immessi in ruolo- è stato riservato in una prima fase ai docenti assunti in ruolo entro l’anno scolastico 2014/2015 e quindi, nella fase successiva, ai docenti che, come i ricorrenti, sono stati assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c) e assegnati su sede provvisoria per l’anno scolastico 2015/2016.



Il TAR così’ scrive: “ In proposito, è bene evidenziare la disciplina della mobilità è riservata dal legislatore alla contrattazione collettiva (cfr.art.2, comma 2 D.Lgs. n.165 del 2001) ed è attualmente dettata, per quanto riguarda il comparto scuola, dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto in data 29 novembre 2007 (art. 4 commi 2 e 10), a sua volta integrata dal Collettivo Nazionale Integrativo siglato in data 8 aprile 2016, con cui sono stati previsti i criteri generali per la mobilità del personale docente, educativo ed ATA con rapporto di lavoro a tempo indeterminato per la mobilità per l’a.s. 2016/2017.

In tale materia, l’unico aspetto che esula dalla contrattazione collettiva è quello relativo ai termini e alle modalità di presentazione della domanda che, in considerazione della rilevanza su ambito nazionale dei procedimenti di mobilità del comparto Scuola, è affidato dal legislatore ad apposita ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, con cui sono annualmente stabiliti il termine per la presentazione delle domande, i documenti che gli aspiranti debbono produrre a corredo delle domande stesse e gli adempimenti propri del provveditore agli studi (v.art. 462, comma 6, del D.Lgs. n. 297 del 1994). L’art.1, comma 6, del richiamato CCNI, in attuazione di tale norma, ha quindi stabilito che “le connesse modalità di applicazione delle disposizioni contenute nel presente contratto sono definite con apposita ordinanza ministeriale, da emanarsi a norma dell’art. 462 del D.Lgs. n. 297 del 1994”.

Il ruolo dell’impugnata O.M. n. 241 del 2016, secondo quanto espressamente previsto dal legislatore, è dunque esclusivamente quello di dettare disposizioni di dettaglio per quanto attiene le modalità, il termine di presentazione e i documenti da allegare alle relative domande, rispetto alle linee di indirizzo e ai criteri della mobilità del personale, compiutamente disciplinati dai richiamati contratti collettivi.

Tanto premesso, osserva il Collegio che la giurisprudenza civile, argomentando dall’art.63 del D.Lgs. n. 165 del 2001 (ai sensi del quale “Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2 8 (….), ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti.

Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi”) è pacifica nel ritenere sussistente la giurisdizione del G.O. in materia di mobilità, ancorchè vengano in considerazione atti amministrativi presupposti.

Né si ignora la giurisprudenza secondo cui, anche in materia di pubblico impiego, la cognizione dell’esercizio del potere amministrativo e la rimozione degli effetti del provvedimento lesivo spettano alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo, quando implichino la deduzione di una posizione di interesse legittimo, rispetto alla quale il rapporto di lavoro non costituisce l’effettivo oggetto del giudizio e gli effetti pregiudizievoli derivino direttamente dall’atto presupposto di cui si contesta la legittimità (da ultimo, cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 16/09/2016, n. 3899 ma anche Cassazione civile sez. un. 31 maggio 2016 n. 11387), purché, in tal caso, l’atto di macro-organizzazione sia immediatamente lesivo e venga quindi impugnato in via principale e nei termini di decadenza previsti dalla legge, traducendosi viceversa l’impugnazione dell’atto di macro-organizzazione in un abuso del diritto, strumentalmente utilizzato al mero fine di radicare la giurisdizione del Giudice Amministrativo.

Tuttavia, premesso che la giurisprudenza amministrativa si è già espressa nel senso che essendo la materia della mobilità riservata dalla legge alla contrattazione collettiva, in tale ambito non residuano spazi per atti autoritativi di macro-organizzazione, (in tal senso T.A.R. Campania – Napoli, sez. VIII 04 luglio 2013 n. 3461 e T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 02/04/2013, n. 3293), tali profili sono a maggior estranei all’O.M. n. 241 del 2016, il cui unico ambito è quello di dettare disposizioni di dettaglio in tema di termini e modalità di presentazione delle domande. Si tratta, quindi, di un atto di c.d. “micro-organizzazione” adottato dall’amministrazione nell’esercizio dei poteri datoriali di cui all’art.5 D.Lgs. n. 165 del 2001, sulla base di una espressa disposizione di legge con la conseguenza che qualsiasi profilo attinente all’illegittimità o all’inefficacia del contratto collettivo di riferimento, coerentemente con quanto stabilito anche dall’art.63 comma 3 e dall’art.64 del D.Lgs. n. 165 del 2001 – non può che essere valutata dal Giudice Ordinario.

Ma, anche a voler inquadrare l’O.M. n. 241 del 2016 tra gli atti di c.d. “macro-organizzazione”, uno spazio di autonoma impugnazione innanzi al G.A. potrebbe residuare solo in via residuale, qualora la lesione dell’interesse di parte ricorrente sia cagionata in via immediata dalle disposizioni dettate in materia di termini, modalità di presentazione e documenti da allegare alla domanda. Il Collegio, pertanto, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla presente controversia in favore del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, innanzi al quale il giudizio potrà essere riassunto, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda originaria (principio della c.d. translatio iudicii).”

WhatsApp
Telegram

AggiornamentoGraduatorie.it: GPS I e II fascia, calcola il tuo punteggio