Ambiti territoriali e organico dell’autonomia: come si deciderà a chi assegnare posto comune o posto di potenziamento? Il potere del DS

WhatsApp
Telegram

Il prossimo anno scolastico entreranno in vigore, come previsto dalla legge n. 107/2015, il sistema degli ambiti territoriali e la proposta d'incarico ai docenti da parte del dirigente scolastico, cioè gli aspetti maggiormente contestati della Riforma. 

Il prossimo anno scolastico entreranno in vigore, come previsto dalla legge n. 107/2015, il sistema degli ambiti territoriali e la proposta d'incarico ai docenti da parte del dirigente scolastico, cioè gli aspetti maggiormente contestati della Riforma. 

La contrattazione concernente la mobilità territoriale e professionale per l’anno scolastico 2016/17 ha attenuato parzialmente (diamo ormai per scontato l’accordo raggiunto tra MIUR e OO.SS.) quanto previsto dalla legge di Riforma, senza impedire comunque l'attuazione dei commi 66 e 79.

Riguardo agli ambiti, il MIUR ha fornito agli UU.SS.RR. ulteriori indicazioni contenute in  apposite linee guida.

È doveroso ricordare quanto previsto dal comma 73 della suddetta legge, che indica quali docenti sono destinati agli ambiti e quali no, e quanto stabilito dal prossimo CCNI.

Il detto comma prevede che:

i docenti di ruolo, prima dell’entrata in vigore della legge 107, conservino la titolarità presso la scuola di appartenenza, qualora non presentino domanda di trasferimento – provinciale o interprovinciale –  o non vengano soddisfatti riguardo al movimento richiesto;

  • i docenti di ruolo, prima dell’entrata in vigore della legge 107, abbiano la titolarità su ambito, qualora ottengano il trasferimento (comma 108) sia provinciale che interprovinciale;
  • i docenti neo assunti nell’ambito delle fasi 0 e A (assunti da GaE e da GM) abbiano la titolarità su scuola;
  • i docenti neo assunti nell’ambito delle fasi B e C (assunti da GaE e da GM)  abbiano la titolarità su ambito.

In seguito alla contrattazione, che dovrebbe concludersi il 10/02/2016 con la sottoscrizione dell’ipotesi di CCNI, cambierà qualcosa rispetto a quanto sopra riportato.

Sugli ambiti, infatti, andranno a finire:

  • i docenti assunti entro l’anno scolastico 2014/15 soddisfatti nei movimenti interprovinciali  dal secondo ambito in poi (nel primo ambito, infatti, si richiedono le scuole, su cui si avrà la titolarità; nei movimenti provinciali la titolarità sarà su scuola);
  • i docenti neo assunti nelle fasi B e C da GaE e da GM (questi ultimi sia nel caso restino nella provincia di immissione sia nel caso ottengano il trasferimento interprovinciale);
  • i docenti neo assunti nelle fasi 0 e A (da GaE e da GM) nel caso in cui chiedano e ottengano il trasferimento interprovinciale.

Preso atto, dunque, dell’entrata a regime, per il prossimo anno scolastico, degli ambiti territoriali (a prescindere dai docenti che vi finiranno)  e della conseguente proposta d’incarico ai docenti presenti nell’ambito da parte del dirigente scolastico, resta da chiarire un aspetto fondamentale sia per i docenti sia per il buon funzionamento delle istituzioni scolastiche: la gestione dell’organico dell’autonomia, costituito dai posti dell’organico di diritto e da quelli di potenziamento.

L’intento del MIUR è di giungere ad una gestione unitaria di detto organico, come affermato nella nota dell’11/12/2015 “Orientamenti per l’elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa”, in cui è scritto a chiare lettere: 

Riflettiamo su tale intenzione espressa dal MIUR.

Se la legge n. 107/2015 disciplina la proposta d'incarico (commi 79-82), da parte del dirigente, ai docenti presenti nell'ambito (non entriamo nel merito dei criteri, che sembrano lasciare spazio alla soggettività del DS), manca qualsiasi riferimento normativo alla gestione dell’organico dell’autonomia.

Quali sono le competenze del DS in merito? Di quale potere gestionale è titolare?

Il dirigente scolastico, ai sensi del comma 79 della legge 107, deve coprire prioritariamente i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili (comma 79) , al fine di assicurare il corretto avvio dell’anno scolastico; coperti tali posti si procederà a proporre gli incarichi ai docenti che dovranno svolgere attività di potenziamento in base all’offerta formativa della scuola in questione. 

A questo punto sorgono alcune importanti domande. 

1) Una volta completato l'organico, il DS può spostare un docente curricolare sul potenziamento e viceversa?

2) Nel caso di un posto vacante sul potenziamento, il DS può spostare su tale posto un docente curricolare e chiamare dall'ambito un docente per coprire il posto in cattedra?

Evidenziamo che, almeno sulla carta (si spera che dal prossimo anno le attività di potenziamento entrino a regime) docenti curricolari  e docenti di potenziamento svolgono funzioni  e compiti differenti.

Condurre dei progetti di potenziamento non è la stessa cosa che insegnare una disciplina curricolare: diverso è l'impegno; diverse sono le attività da progettare e realizzare e le conoscenze e le competenze da trasmettere; diversi sono i metodi adottati; diversa è la valutazione degli allievi; diversa è la partecipazione agli organi collegiali (nello specifico i docenti del potenziamento non partecipano ai consigli di classe).

3) Sino a che punto, pertanto, si può parlare di gestione unitaria quando funzioni e compiti delle due tipologie di posti sono diversi?

4) Può il dirigente decidere quale dei due posti deve coprire il docente, senza che questi esprima la propria volontà?

Certo, qualora non vi fossero posti da scegliere, nel caso ad esempio di un’assegnazione d’ufficio o perché non c’è possibilità di scelta, sarebbe obbligatorio utilizzare il docente sul posto disponibile.

5) Qualora, invece, vi fossero disponibilità diverse, non sarebbe giusto che a scegliere (tra posto curriculare o di sostegno o posto sul potenziamento) fosse il docente? 

Tutti gli interrogativi posti necessitano di risposte certe e, compatibilmente con i tempi dell’Amministrazione, celeri. Si tratta, infatti, di questioni importanti che vanno chiarite sia per i docenti obbligati a finire sugli ambiti sia per i docenti che vorranno presentare domanda di mobilità e che potrebbe finire sugli stessi. 

WhatsApp
Telegram

Abilitazione all’insegnamento 30 CFU. Corsi Abilitanti online attivi! Università Dante Alighieri