Alternanza scuola-lavoro, indicazioni in caso di alunni ripetenti

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Nei chiarimenti interpretativi sull’alternanza scuola-lavoro, pubblicati dal Miur al fine di rispondere ai più ricorrenti quesiti formulati dai soggetti interessati (scuole, famiglie, strutture ospitanti), si affronta, tra le altre, la tematica dei percorsi di ASL in relazione ad alunni ripetenti.

Due i casi affrontati:

1) alunno ripetente che non ha frequentato il  percorso di alternanza del terzo anno scolastico, in quanto l’obbligatorietà è stata introdotta l’anno successivo;

2) alunno ripetente che ha frequentato le attività di alternanza previste per l’anno scolastico al termine del quale non è stato ammesso alla classe successiva.

Nel caso di un alunno ripetente, che non ha svolto le attività di alternanza in quanto l’obbligatorietà è stata introdotta successivamente, sarà compito del Consiglio di classe a stabilire se far partecipare, ed in quale misura, lo studente, ad attività di alternanza scuola lavoro ai fini del riallineamento con il percorso già svolto dai compagni:

D: Uno studente ripete nell’a.s. 2016/2017 la classe quarta. Pertanto, durante il terzo anno non ha partecipato alle attività di alternanza scuola lavoro in quanto ancora non obbligatorie. Si chiede se lo studente debba assolvere al monte ore di alternanza scuola lavoro previsto dalla legge 107/2015 (200/400 ore nel triennio), ovvero se possa essere esentato per una parte di esse.

R: Per uno studente che si trovi a ripetere il quarto anno del percorso di studi durante l’a.s. 2016/2017 si presenta la situazione particolare di seguito descritta.

Lo studente ha ottenuto la promozione alla quarta classe per effetto della frequenza con successo della terza classe, ovvero dell’idoneità conseguita in esito ad esame specifico, nell’a.s. 2014/2015 o precedente, in cui l’ordinamento scolastico non prevedeva l’attività di alternanza scuola lavoro come attività obbligatoria. Non avendo conseguito la promozione dalla quarta alla quinta classe nell’a.s. 2015/2016, si trova a ripetere il quarto anno nell’a.s. 2016/2017, in cui l’alternanza scuola lavoro diventa attività curricolare anche per le classi quarte. Tale studente si trova, quindi, a frequentare il quarto anno insieme ad un gruppo-classe che durante il terzo anno ha svolto attività di alternanza scuola lavoro per un certo numero di ore, secondo una data programmazione didattica. Per facilitare l’inserimento dell’allievo interessato nel nuovo gruppo-classe, il Consiglio di Classe organizza idonee iniziative di sostegno didattico, stabilendo se far partecipare, ed in quale misura, lo studente, durante il quarto anno, ad attività di alternanza scuola lavoro per un numero di ore aggiuntivo rispetto al resto della classe, per acquisire, ad esempio, quelle competenze di base, ovvero specifiche o trasversali, utili ai fini del riallineamento a quelle già acquisite dal resto del gruppo-classe di attuale appartenenza.  A titolo di esempio, nel caso in cui lo studente non abbia partecipato alla formazione sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, che il resto della classe ha svolto durante il terzo anno, il Consiglio di classe, nell’ambito della programmazione delle attività curricolari, potrà deliberare la partecipazione dello studente a tale formazione, contabilizzando, nel quarto anno, un numero di ore di alternanza individuale superiore a quello del gruppo-classe di appartenenza.

Al termine del percorso personalizzato, comprensivo dei moduli relativi ad approfondimenti teorici e/o alle attività pratiche proposte all’allievo, il Consiglio di classe attesterà l’equivalenza, anche in termini quantitativi, con le ore di alternanza scuola lavoro svolte dal resto della classe nel terzo anno. Si ricorda che per la validità del percorso di alternanza è necessaria la frequenza di almeno ¾ delle attività programmate.
Analoga soluzione potrà essere adottata per gli studenti che nell’a.s. 2017/2018 si troveranno a ripetere la quinta classe.

Nel caso sopra descritto, dunque, il “recupero” delle attività di alternanza dipende dalle scelte del Consiglio di Classe, che deciderà l’opportunità o meno di far svolgere ulteriori ore di alternanza (rispetto a quanto previsto per il resto degli alunni della classe) all’allievo ripetente.

Quanto al caso di un alunno ripetente, che ha svolto regolarmente le attività di alternanza durante l’anno scolastico, al termine del quale non è stato ammesso alla classe successiva, nei Chiarimenti si indica che, essendo l’alternanza scuola-lavoro un’attività ordinamentale programmata dal Consiglio di Classe, lo studente ripetente deve svolgere nuovamente l’intero percorso:

D: Uno studente ripete nell’a.s. 2016/2017 la classe terza. Avendo partecipato durante lo scorso anno ad attività di alternanza scuola lavoro per un certo numero di ore nella classe terza già frequentata, si chiede se l’allievo abbia l’obbligo di assolvere all’intero monte ore di alternanza previsto dalla legge 107/2015 nel triennio (200/400 ore), ovvero se possa essere esentato per una parte di esse.

R: Con riferimento alla normativa vigente (O.M. n. 90 del 21/05/2001 e d.P.R. n.122/2009 e successive modifiche e integrazioni), uno studente che ripete l’anno è tenuto a svolgere di nuovo l’intero percorso di alternanza scuola lavoro poiché, come previsto dalla legge 107/2015, si tratta di attività ordinamentale che coinvolge l’intero curricolo e, quindi, segue la programmazione annuale delle attività stabilite dal Consiglio di classe. Pur tuttavia, l’acquisizione di certificazioni che hanno una riconosciuta validità permanente o pluriennale, come, ad esempio, la formazione di base o specifica sulla salute e sicurezza in ambienti di lavoro, sono riconosciute entro i limiti previsti dalle rispettive norme di riferimento.

Il percorso di alternanza, dunque, va ripetuto come avviene per le discipline costituenti il curricolo.

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