Alternanza scuola lavoro: docenti lavoreranno anche d’estate. Un altro tassello sfata il mito dei “3 mesi di vacanza degli insegnanti”

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Nei chiarimenti interpretativi pubblicati dal Miur sulla tematica dell’alternanza scuola lavoro si insinua lo spettro del lavoro estivo per il docente tutor.

Dall’a.s. 2016/17 ipercorsi di alternanza scuola lavoro entrati a far parte del curriculum scolastico del secondo biennio e dell’ultimo anno dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado.

La progettazione e la programmazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro sono di competenza degli organi collegiali, che adottano le decisioni nel merito tenendo conto anche degli interessi degli studenti e delle esigenze delle famiglie, alle quali poi il Dirigente scolastico dà attuazione.

Il Miur chiarisce inoltre che le attività di alternanza scuola lavoro possono essere svolte anche in periodo estivo

“D: Esistono particolari limiti o vincoli rispetto all’utilizzo del periodo delle vacanze estive per effettuare i tirocini presso la struttura ospitante?

R: non esistono limiti. L’art. 1 della l. 107/2015 al comma 35 afferma che “l’alternanza scuola-lavoro può essere svolta durante la sospensione delle attività didattiche secondo il programma formativo e le modalità di verifica ivi stabilite nonché con la modalità dell’impresa formativa simulata. Il percorso di alternanza scuola-lavoro si può realizzare anche all’estero.”
In ogni caso all’istituzione scolastica, nell’ambito dell’autonomia didattica e organizzativa, è demandato il compito di programmare le attività di alternanza scuola lavoro, ivi comprese quelle da svolgersi durante il periodo di sospensione delle attività didattiche, coerentemente con l’offerta formativa e tenuto conto delle esigenze degli studenti e delle loro famiglie.
Nel caso di svolgimento dei percorsi di alternanza durante i periodi di sospensione delle attività didattiche, dovrà comunque essere garantita la disponibilità di un tutor scolastico nelle giornate e negli orari programmati.”

Dunque, anche quando l’alternanza scuola lavoro viene svolta durante le vacanze estive, il tutor scolastico deve essere presente.

Un altro impegno che si somma a quelli già contrattualizzati per gli insegnanti, quali la partecipazione agli Esami di Stato o lo svolgimento di corsi di recupero e di esami per il debito. Un altro tassello che sfata il mito dei “3 mesi di vacanze estive per i docenti”.

La retribuzione

L’Istituzione scolastica individua, tra le risorse destinate ai percorsi di alternanza scuola lavoro previste dal comma 39 dell’articolo 1 della legge 107/2015, la quota destinata a retribuire il personale docente e A.T.A. che effettua prestazioni aggiuntive rispetto all’orario d’obbligo conseguenti all’attivazione dei percorsi di alternanza, da erogare secondo i criteri definiti nella contrattazione di istituto, e la parte destinata a coprire le spese di gestione utili alla realizzazione dei suddetti percorsi;

Per il personale docente sono altresì retribuibili con il Fondo d’istituto le forme di flessibilità organizzativa e didattica connesse all’attuazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro, in base all’articolo 88, comma 2, lettera a) del CCNL del 29 novembre 2007.

Alternanza scuola-lavoro, chiarimenti interpretativi del MIUR

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