Al docente colpito da pallonata durante educazione motoria non spetta il risarcimento

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La Cassazione si è pronunciata a gennaio 2016 su un caso accaduto nel 1994 quando una docente convenne in giudizio il Ministero della Pubblica Istruzione e la (OMISSIS) S.p.a., quale responsabile civile in forza di una polizza assicurativa contro gli infortuni stipulata dal Ministero, per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni subiti in occasione di un incidente in cui era stata coinvolta, nel 1990, presso un Liceo Scientifico Statale.

La Cassazione si è pronunciata a gennaio 2016 su un caso accaduto nel 1994 quando una docente convenne in giudizio il Ministero della Pubblica Istruzione e la (OMISSIS) S.p.a., quale responsabile civile in forza di una polizza assicurativa contro gli infortuni stipulata dal Ministero, per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni subiti in occasione di un incidente in cui era stata coinvolta, nel 1990, presso un Liceo Scientifico Statale.

Nel corso dell’ora di educazione fisica, mentre la classe maschile, affidata ad un professore era impegnata in una partita di pallavolo nel cortile della scuola, un alunno di quella classe si stacco’ dalla classe e calciò violentemente il pallone, colpendo al viso la docente che stava tenendo la lezione di educazione fisica per la classe femminile nello stesso cortile, provocandole danni gravissimi sia di natura biologica che patrimoniale.

Le difese dei convenuti in giudizio sostenevano che a) il calcio del pallone da parte dell’alunno sarebbe avvenuto all’interno di una fase di gioco della partita di pallavolo, inserendosi nel contesto della stessa partita e costituendo, quindi, un rischio insito nell’attivita’ sportiva in corso;

b) l’aver escluso che l’azione dell’alunno avesse natura colposa e che fosse connotata da particolare durezza, ritenendola eccezionale, repentina ed imprevedibile, tale quindi da integrare gli estremi del caso fortuito;

c) l’aver quindi ritenuto raggiunta la prova liberatoria consistente nell’adempimento, da parte dell’insegnante della classe maschile, all’obbligo di sorveglianza e nell’impossibilita’, per lo stesso insegnante, di impedire il fatto. Per la Cassazione si deve escludere per il caso di cui trattasi la responsabilita’ ex articolo 2048 c.c. a carico dei convenuti.

“Occorre infatti ricordare che la norma non configura un’ipotesi responsabilita’ oggettiva ne’ per gli allievi ne’ per i precettori, ma richiede che il danno sia conseguenza del fatto illecito di uno studente, ed ulteriormente richiede che la scuola non abbia predisposto le misure atte a consentire che l’insegnante sotto la cui guida il gioco si svolge sia stato in grado di evitare il fatto. Condizioni di applicabilita’ della norma che si traducono in un fatto costitutivo, l’illecito, che va provato dal danneggiato, e in un fatto impeditivo, il non averlo potuto evitare, che va provato dalla scuola (Cass. civ. Sez. 3, 14/10/2003, n. 15321).

Nel caso, rileva il dato che l’azione dannosa si e’ consumata nel corso di una gara sportiva, sia pure connotata da prevalenti aspetti ginnici, anziche’ agonistici. Si puo’ quindi fare riferimento ai principi elaborati in tema di responsabilita’ per i danni causati da un atleta ad altro atleta impegnato nel corso di una gara sportiva.

Al riguardo, si e’ affermato che il criterio per distinguere tra comportamento lecito e quello punibile va individuato nel collegamento funzionale tra gioco ed evento lesivo. Tale collegamento va senz’altro escluso se l’atto e’ compiuto allo scopo di ledere o con violenza incompatibile con le caratteristiche del gioco e, in tal caso, la condotta e’ sempre punibile anche se in ipotesi non avesse violato regole dell’attivita’ sportiva svolta. 

Viceversa, la responsabilita’ non sussiste se, come nel caso in esame, le lesioni sono la conseguenza di un atto posto senza la volonta’ di ledere e se, pur in presenza di violazione delle regole di gioco, l’atto e’ a questo funzionalmente connesso (Cass. n. 12012/2002).

Ebbene, le sopra ricostruite modalita’ di verificazione del sinistro – calcio al pallone con cui si disputava la partita di pallavolo, presumibilmente per rimettere la palla in campo – depongono per la mancanza di una finalita’ di ledere in capo all’alunno e per l’esistenza di collegamento funzionale tra l’azione di questi e il gioco in atto, pur se con violazione delle regole del gioco stesso, che non ammette lanci con i piedi.

Quanto all’asserita violenza con cui il pallone sarebbe stato calciato dall’alunno, la Corte di Appello l’ha esclusa e trattandosi di una valutazione tipicamente di merito, come tale e’ preclusa al giudice della legittimita’”.

Quindi, Se durante l'attività di educazione fisica, viene calciato violentemente il pallone, e questo colpisce involontariamente un docente e questo patisce dei danni, se l'azione viene valutata come funzionale al gioco, e priva di alcuna intenzionalità lesiva, al docente malcapitato non toccherà alcun risarcimento danno, nonostante i danni subiti, questo quanto affermato nella sostanza dalla Corte di Cassazione sentenza n. 1322/16.

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