Addio specializzazioni sul sostegno, arrivano concorso e FIT. Quali differenze rispetto all’abilitazione curriculare?

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La riforma del sistema di formazione e reclutamento dei docenti della scuola secondaria di I e II grado ha rivoluzionato le modalità di accesso al ruolo docente, mandando in soffitta le vecchie abilitazioni e prevedendo l’immissione in ruolo non subito dopo il concorso ma al termine del percorso FIT.

Ricordiamo che, per diventare docenti nella scuola secondaria, il nuovo sistema prevede tre tappe: laurea, concorso, percorso FIT.

Per quanto riguarda i docenti di sostegno seguiranno il medesimo percorso dei docenti di posto comune, con la differenza che:

  • svolgeranno una prova scritta aggiuntiva nell’ambito del concorso;
  • conseguiranno non il diploma di specializzazione per l’insegnamento secondario ma il diploma di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l’inclusione scolastica, nel corso del primo anno del percorso FIT;
  • svolgeranno apposite attività formative nell’ambito del percorso FIT;
  • svolgeranno supplenze, nel II e III anno del percorso FIT, supplenze su posti di sostegno.

I docenti suddetti, o meglio gli aspiranti docenti di sostegno, svolgeranno nell’ambito del concorso tre prove scritte e una orale: le prime due prove e l’orale sono uguali a quelle che svolgeranno i candidati concorrenti per posti comuni.

La prova aggiuntiva per gli aspiranti a posti di sostegno è invece mirata a valutarne le specifiche competenze in materia di pedagogia e didattica speciale e di inclusione : “è sostenuta dopo la seconda prova scritta e ha l’obiettivo di valutare il grado delle conoscenze e competenze di base del candidato sulla pedagogia speciale, sulla didattica per l’inclusione scolastica e sulle relative metodologie. Il superamento della prova aggiuntiva è condizione necessaria per accedere alla prova orale, relativamente ai posti di sostegno.”

Tale prova aggiuntiva ha un peso maggiore, nell’ambito dell’attribuzione del punteggio, sulla base del quale i vincitori di concorso saranno graduati, come possiamo leggere nell’articolo 7 comma 2 del decreto:

“In ciascuna sede concorsuale e per i posti di sostegno di cui all’articolo 3, comma 4, lettera c), la graduatoria di merito è compilata sulla base di un punteggio calcolato per il 70% in base al punteggio riportato nella prova aggiuntiva di cui all’articolo 6, comma 5, e per il restante 30% in base alla somma dei punteggi riportati nelle prove di cui all’articolo 6, commi 2, 3 e 4, e nella valutazione dei titoli, effettuata per i soli candidati che hanno superato tutte le prove previste.”

Il punteggio, sulla base del quale gli aspiranti docenti di sostegno saranno graduati, dunque, deriverà dalle prove sostenute e dai titoli. Le prime due prove scritte e l’orale influiranno nell’attribuzione del punteggio per il 30%, mentre la prova aggiuntiva, che potremmo definire di indirizzo, per il 70%.

Scarica il testo del decreto

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