Accesso civico generalizzato, gli adempimenti degli uffici di segreteria. Con modelli da scaricare

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Il 23 dicembre 2016 è entrato in vigore il decreto legislativo 97 del 25/06/2016 inerente l’introduzione dell’accesso civico generalizzato.

Il decreto prevede che “chiunque” ha “diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti”, e può farlo attraverso l’accesso civico semplice o attraverso l’accesso civico generalizzato.

Ma vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Nel primo caso, chi fa richiesta non deve dimostrare di avere un interesse diretto verso una situazione giuridica e può chiedere informazioni riguardo la mancata pubblicazione di atti.

Nel secondo caso, invece, “chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione”.

La direzione che intende tracciare tale Decreto è quella di una collaborazione tra la Pubblica Amministrazione e i cittadini (“è auspicabile che le amministrazioni si adoperino per soddisfare l’interesse conoscitivo su cui si fondano le domande di accesso, evitando atteggiamenti ostruzionistici”).

L’inammissibilità è, quindi, destinata a scattare solo nel caso in cui il richiedente non definisca l’oggetto della domanda, o non indichi sufficienti elementi per l’individuazione di atti o documenti di proprio interesse. In ogni caso l’Amministrazione ha l’obbligo di pubblicare nella sezione “Amministrazione trasparente”, presente sul proprio sito web, la procedura per l’accesso generalizzato e tutti gli elementi utili a tale procedura (PEO, PEC, contatti, modalità e modelli di domanda e di riesame).

Nel caso di ricezione di una domanda di accesso civico “semplice” o “generalizzato”, la decisione sui procedimenti da adottare spetta al Dirigente Scolastico, l’ANAC infatti individua il Dirigente Scolastico come responsabile della Trasparenza (RT). Nel caso questi risponda con un diniego totale o parziale, il richiedente può inviare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione che è il Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale.

Alla domanda di accesso l’Amministrazione è obbligata a rispondere entro massimo 30 giorni non derogabili – non è previsto silenzio assenso – che sono da considerarsi dalla data di acquisizione al protocollo, con un provvedimento espresso e motivato. Il termine dei 30 giorni può essere prorogato per un massimo di dieci giorni solo nel caso in cui l’interessato abbia erroneamente inviato la richiesta al RPC. Questo provvederà a comunicare tempestivamente la richiesta all’Ufficio competente.

Nell’arco dei 30 giorni succitati, l’Amministrazione dovrà individuare se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di un interesse privato, quali:

– la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia,

– la libertà e la segretezza della corrispondenza,

– gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica.

In ogni caso l’Amministrazione dovrà comunicare tempestivamente al controinteressato, per tutelare gli interessi di cui sopra, le modalità per presentare un’opposizione all’accesso.

Scarica modello accesso civico generalizzato

Scarica modello accesso civico semplice

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