Accesso agli atti: nuova regolamentazione rischia di fornire dati sensibili studenti. Garante Per la Privacy bacchetta il Governo

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Il Garante per la protezione dei dati personali è intervenuto con un parere in merito alla valutazione dello schema di decreto legislativo recante il riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e informazioni da parte della pubbliche amministrazioni.
Il Garante per la protezione dei dati personali è intervenuto con un parere in merito alla valutazione dello schema di decreto legislativo recante il riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e informazioni da parte della pubbliche amministrazioni.

Il Garante ha evidenziato diverse problematicità in ordine al detto Dlgs ricordando che il modello da seguire, per alcuni aspetti, potrebbe essere quello del FOIA (Freedom of Information Act) anglosassone che, “salvo alcune eccezioni,  sancisce il diritto di chiunque di accedere a dati e documenti detenuti dalle  pubbliche amministrazioni, anche senza motivazione.”
Però il Garante eccepisce che “ove si richieda di accedere a dati personali, il Garante propone di accogliere l'istanza solo se funzionale a un interesse ritenuto prevalente rispetto al diritto alla riservatezza, ovvero oscurando i dati personali presenti.
Si propone anche di escludere l'accesso a dati sensibili, giudiziari o di minori, in ragione della tutela rafforzata che l'ordinamento riconosce a tali dati. Si suggerisce poi di demandare a un regolamento attuativo l'individuazione, nel dettaglio, delle categorie di dati e documenti suscettibili di accesso e dei casi di rigetto dell'istanza a fini di tutela delle persone interessate.
Questo per evitare, in assenza di parametri certi, interpretazioni difformi da parte delle singole amministrazioni, tali da poter determinare un diverso grado di tutela della riservatezza  e un' ingiustificata disparità di trattamento per i cittadini. In assenza delle modifiche richieste dal Garante vi è, infatti, il rischio di errate interpretazioni da parte delle diverse amministrazioni, suscettibili di comportare conseguenze paradossali. Si pensi all'accoglimento di una richiesta di accesso alla lista nominativa dei bambini iscritti a una scuola, corredata dagli ulteriori dati di cui questa dispone (dal domicilio alla composizione o allo stato reddituale della famiglia, a eventuali disabilità).
O si consideri un'istanza di accesso all'anagrafe tributaria, ove confluiscono, tra gli altri, tutti i dati relativi a saldi, movimenti e giacenza media dei conti correnti dei cittadini. Per non pensare all'ostensione, a chiunque ne faccia richiesta, di informazioni sulla salute o la vita sessuale dei singoli, detenuti da strutture ospedaliere e di cura.” Ed il pensiero non può che cadere anche sul noto sistema Invalsi Penso al raccolta dati di contesto, dove il codice alunno (codice SIDI) è un codice univoco assegnato dal sistema SIDI del MIUR a ciascun allievo presente nell’Anagrafe Nazionale degli Alunni. Per reperire il codice alunno (codice SIDI) è sufficiente consultare la Guida operativa per l’applicazione Anagrafe Nazionale degli Alunni.
Od al noto questionario. Nella nota informativa in materia di Privacy, l'Invalsi evidenzia che “ Inoltre, alle segreterie delle scuole sarà richiesto di raccogliere una serie di informazioni sugli studenti, e precisamente: origine (italiana o straniera), livello di istruzione e occupazione dei genitori, orario settimanale della classe frequentata, frequenza o meno dell’asilo nido e della scuola dell’infanzia.
Tali informazioni verranno riportate dalle segreterie delle scuole su apposite maschere elettroniche e trasmesse direttamente all’INVALSI, con il solo codice identificativo dello studente. In tal modo è garantito il rispetto dell’anonimato dello studente sia per quanto riguarda i risultati delle prove sia per ciò che concerne le informazioni ricavate dal questionario e dalle notizie raccolte dalle segreterie delle scuole, in quanto la chiave di collegamento tra il codice e il nominativo dello studente sarà conosciuta solo dall’insegnante della classe o della scuola incaricato della somministrazione e dal personale di segreteria incaricato della trasposizione dei dati sulla maschera elettronica. “.
Dunque è più che evidente che non si può certamente parlare di anonimato pieno. Si ricorda, a tal proposito, che in base all' articolo 7 comma 4 del Codice che regolamenta la disciplina in materia di Privacy l'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte  per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. 

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