Mobilità docenti 2017. Anzianità di ruolo: quali punteggi, in quali caselle. Guida alla compilazione della domanda

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Anzianità di ruolo: Quali caselle saranno presenti nel modulo domanda. Indicazioni per i docenti.

Il riferimento normativo è la nota 4 della tabella allegata al CCNI 2017 la quale dispone:

L’anzianità derivante da decorrenza giuridica della nomina anteriore alla decorrenza economica, se non è stato prestato alcun servizio è valutata 3 punti per ogni anno per tutti gli anni sia nella mobilità d’ufficio che in quella a domanda.

L’anzianità derivante da decorrenza giuridica della nomina anteriore alla decorrenza economica se il servizio non è stato prestato nel ruolo di appartenenza è valutata 6 punti nella mobilità a domanda e 3 punti per ogni anno per tutti gli anni nella mobilità d’ufficio.

Nella mobilità a domanda il servizio pre ruolo e un precedente servizio di altro ruolo è valutato 6 punti per ogni anno per tutti gli anni.

Pertanto, nella mobilità a domanda, a differenza degli altri anni, ci sarà solo una servizio di ruolo che varrà 3 punti: L’anzianità derivante da decorrenza giuridica della nomina anteriore alla decorrenza economica, se non è stato prestato alcun servizio.

Infatti, il servizio di altro ruolo o derivante da decorrenza giuridica coperta da nomina (servizio di almeno 180 gg) sarà valutato sempre 6 pp.

Analizziamo le prime due caselle che i docenti troveranno nel nuovo modulo domanda.

La prima casella riguarderà il NUMERO COMPLESSIVO DI ANNI DI SERVIZIO EFFETTIVAMENTE PRESTATI DOPO LA DECORRENZA GIURIDICA DELLA NOMINA NEL RUOLO DI APPARTENENZA (LETTERE A E A1)

Il sistema moltiplica per 6 il valore riportato in tale casella.
Il ruolo di appartenenza va riferito rispettivamente: a) alla scuola dell’infanzia; b) alla scuola primaria; c) alla scuola secondaria di I grado; d) agli istituti di istruzione secondaria di II grado e artistica.

La valutazione del servizio è riconosciuta anche al personale proveniente dagli Enti Locali e che abbia svolto, prima del trasferimento allo Stato, effettivo servizio di docente nelle scuole statali.

Chi deve compilare questa casella?
Tutto il personale in ruolo che richiede trasferimento e che ha almeno un anno di servizio ovvero tutti i docenti assunti al 1/9/2015 ed anni precedenti. È compreso l’anno di nomina giuridica coperto da effettivo servizio di almeno 180 gg. (es. docente assunto in ruolo l’1/9/2015 che ha differito la presa di servizio al 1/7 o al 1/9/2016 ed ha coperto l’anno scolastico con una supplenza di almeno 180 gg.).

Quando è considerato valido un anno di ruolo?
In generale l’anno di ruolo si considera valido se l’interessato abbia prestato un servizio non inferiore a 180 giorni. In caso contrario l’anno non può essere valutato e, pertanto, non sarà attribuito alcun punteggio. Il caso più comune di non attribuzione del punteggio è quando il docente fruisce delle aspettative non retribuite (es. motivi di famiglia) e non matura il servizio minimo richiesto di 180 gg. durante l’anno scolastico di riferimento.

Quali sono le assenze considerate effettivo servizio?
Le ferie, il congedo biennale per handicap, tutti i congedi per maternità/paternità (anche non retribuiti), le malattie e tutte le altre assenze retribuite come i permessi per matrimonio, per esami, per motivi personali, per lutti ecc. comprese quelle parzialmente retribuite.

Quali anni sono valutati?

  • tutti gli anni di ruolo fino al 31/8/2016;
  • il servizio derivante da decorrenza giuridica della nomina in ruolo anteriore alla decorrenza economica, purché sia stata prestata una supplenza di almeno 180 gg.;
  • il periodo derivante dalla restituito in integrum a seguito di un giudicato;
  • il servizio prestato dal personale durante il periodo di collocamento fuori ruolo ai sensi dell’art. 23 co. 5 CCNL sottoscritto il 4/8/995 e dell’art. 17 co. 5 del CCNL sottoscritto il 24.7.2003;
  • il periodo trascorso dal personale docente di ruolo per la frequenza dei corsi di dottorato di ricerca, borse di studio da parte di amministrazioni statali, di enti pubblici, di stati od enti stranieri, di organismi ed enti internazionali o assegni di ricerca. NOTA BENE: Tale valutazione compete se il personale interessato sia in servizio nello stesso ruolo relativo a quello della frequenza dei corsi.
  • il servizio prestato in ruoli diversi da quello di appartenenza, a seguito di utilizzazione o di assegnazione provvisoria.

Quali anni non sono valutati?

  • L’anno scolastico in corso (2016/17).
  • Gli anni di ruolo con servizio inferiore a 180 gg. (es. aspettativa non retribuita per motivi di famiglia)

Come deve essere inserito il servizio effettivamente prestato in istituti situati su piccole isole o in paesi in via di sviluppo?

Ogni anno di servizio effettivamente prestato in istituti situati su piccole isole o in paesi in via di sviluppo va conteggiato due volte.

A tal fine sono importanti i seguenti chiarimenti:
a) la dizione “piccole isole” è comprensiva di tutte le isole del territorio italiano, ad eccezione delle due isole maggiori (Sicilia e Sardegna);
b) il servizio nelle piccole isole deve essere effettivamente restato, salvo le assenze per gravidanza, puerperio e per servizio militare di leva o per il sostitutivo servizio civile, per il periodo previsto per la valutazione di un intero anno scolastico;
c) il servizio nelle piccole isole si conteggia due volte indipendentemente dal luogo di residenza dell’interessato.

La seconda casella riguarderà invece due voci.

ANZIANITÀ DERIVANTE DA NUMERO DI ANNI DI SERVIZIO DI RUOLO PRESTATO IN UN RUOLO DIVERSO DA QUELLO DI APPARTENENZA (LETTERE B E B1, NOTA 4)

Il sistema moltiplica per 6 il valore riportato in tale casella

Chi deve compilare questa casella?

Tutto il personale in ruolo che richiede trasferimento e che vanta degli anni di servizio prestati in un ruolo diverso rispetto a quello di attuale appartenenza.
Es. docente che in anni passati è stato in servizio nel ruolo dell’Infanzia e che per passaggio di ruolo ha ottenuto la scuola primaria o viceversa.

Bisogna inserire in questa casella il servizio:

  • per i docenti di scuola secondaria di II grado: il servizio di ruolo di scuola media, e viceversa;
  • per i docenti di ruolo della scuola primaria: gli anni di servizio di ruolo prestati nella scuola dell’infanzia (e viceversa);
  • il servizio prestato nei ruoli dei docenti diplomati (e viceversa). Il servizio prestato in qualità di assistente nei licei artistici, va considerato come servizio prestato nel ruolo dei docenti diplomati;
  • il servizio quale docente di ruolo tecnico pratico, nei ruoli dei docenti di scuola media (e non viceversa):
  • il periodo di congedo straordinario, per frequentare i corsi di dottorato di ricerca o per il conseguimento di borse di studio, organizzati da amministrazioni statali, da enti pubblici, da Stati o Enti stranieri, da organismi internazionali o assegni di ricerca, nell’ipotesi in cui l’attuale ruolo di titolarità sia diverso da quello afferente il periodo di frequenza dei corsi citati in precedenza. NOTA BENE: Anche in questo caso gli anni di servizio effettivamente prestati in istituti situati su piccole isole o in paesi in via di sviluppo si conteggiano due volte.

RETROATTIVITÀ GIURIDICA DELLA NOMINA NON COPERTA DA EFFETTIVO SERVIZIO (LETTERE B E B1, NOTA 4)
Il sistema moltiplica per 3 il valore riportato in tale casella

Chi deve compilare questa casella?
Tutto il personale in ruolo che richiede trasferimento e che ha anni di servizio derivante da decorrenza giuridica della nomina in ruolo anteriore alla decorrenza economica se non è stata prestata nessuna supplenza nell’anno di riferimento oppure è stata prestata ma inferiore ai 180 gg.

Il caso più frequente sarà quello del docente assunto l’1/9/2015 che ha differito la presa di servizio al 1/7 o 1/9/2016 e non ha prestato alcun servizio durante l’anno scolastico oppure lo ha prestato ma inferiore ai 180 gg.

N.B. i modelli di domanda non sono stati ancora pubblicati, si prevede la compilazione tra il 14 e il 31 marzo 2017

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