Mobilità e graduatoria interna istituto, come si calcola punteggio: importanti novità e chiarimenti nelle note ministeriali

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La valutazione del punteggio per la mobilità e per la graduatoria interna di istituto viene effettuata in base a quanto prevede la tabella di valutazione allegata all’ipotesi di CCNI 2017/18.

Sono diverse le voci che devono essere prese in considerazione in relazione al servizio, alle esigenze di famiglia e ai titoli valutabili.

Alla tabella di valutazione (Allegato 2) seguono le note esplicative dove vengono chiariti diversi elementi riguardanti ciascuna voce della tabella.

Oltre alle singole note, numerate in sequenza dalla n°1 alla n°16, è inserita un’importante premessa che contiene chiarimenti generali riguardanti le diverse voci.

Riteniamo, quindi, utile sottolineare questi chiarimenti così come indicati dal MIUR:

1– Nella valutazione del punteggio non si tiene conto dell’anno scolastico in corso.

Specifichiamo che questo è valido sia per l’anzianità di servizio che per la continuità.

2– Nella valutazione dei titoli vengono considerati quelli posseduti entro il termine previsto per la presentazione delle domande nella specifica Ordinanza Ministeriale

Specifichiamo che, ai fini della graduatoria interna, le singole scuole, che stanno procedendo a far compilare la relativa scheda ai docenti, sono tenute ad aggiornarle in seguito a presentazione di ulteriori titoli conseguiti dai docenti entro i termini citati, come consentito dalla normativa.

3– Nella valutazione delle esigenze di famiglia (per i trasferimento a domanda e d’ufficio) è necessario che queste sussistano alla data della presentazione della domanda. Soltanto nel caso dei figli si considerano quelli che compiono i sei anni o i diciotto anni entro il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua il trasferimento

4– L’anzianità di servizio di cui alla lettera A) comprende gli anni di servizio, comunque prestati successivamente alla decorrenza giuridica della nomina, nel ruolo di appartenenza.

Per gli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica la lettera A) comprende anche i servizi effettivamente prestati in classe di concorso diversa da quella di attuale titolarità e per la quale sia possibile il passaggio di cattedra.

Il servizio prestato in ruoli diversi da quello di appartenenza, a seguito di utilizzazione o assegnazione provvisoria, è valutato ai sensi della lettera A) con riferimento al ruolo di appartenenza.

5– L’anzianità di servizio da inserire nella lettera B) della tabella comprende gli anni di ruolo anteriori alla nomina nel ruolo di appartenenza non coperti da effettivo servizio ovvero prestati in ruolo diverso da quello di appartenenza e valutati o riconosciuti (o riconoscibili) per intero ai fini giuridici ed economici nella carriera di attuale appartenenza.

L’anzianità di cui alla lettera B) comprende anche il servizio non di ruolo prestato per almeno 180 giorni o ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale o, in quanto riconoscibile, per la scuola dell’infanzia, fino al termine delle attività educative

Vengono, quindi, chiariti esplicitamente i diversi criteri di valutazione del servizio pre-ruolo per la mobilità volontaria rispetto alla mobilità d’ufficio e, quindi, per la graduatoria interna di istituto:

La valutazione degli anni del servizio pre-ruolo nella mobilità a domanda viene effettuata per intero (6 punti per ogni anno). Nella mobilità d’ufficio viene effettuata nella seguente maniera: i primi 4 anni sono valutati 3 punti per ogni anno – il periodo eccedente i 4 anni è valutato per i 2/3 (due punti per ogni anno)”

6 – Il servizio di ruolo o non di ruolo effettivamente prestato in scuole o istituti situati nelle piccole isole è valutato il doppio, anche nei casi di mancata prestazione del servizio per gravidanza, puerperio e per servizio militare di leva o per il sostitutivo servizio civile, in conformità a quanto previsto sul riconoscimento di tale servizio dalle specifiche normative.

7 – Il punteggio per il servizio di ruolo prestato in un anno scolastico nel quale il docente ha usufruito di aspettativa per motivi di famiglia, può essere valutato solo a condizione che, nel relativo anno scolastico, l’interessato abbia prestato un servizio non inferiore a 180 giorni. In caso contrario l’anno non può essere valutato e, pertanto, non sarà attribuito alcun punteggio.

8 – I periodi di congedo retribuiti e non retribuiti disciplinati dal Decreto Legislativo 26.3.2001 n. 151 (Capo III – Congedo di maternità, Capo IV – Congedo di paternità, Capo V – Congedo parentale, Capo VII – Congedi per la malattia del figlio) devono essere computati nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti.

9 – Ai docenti di ruolo che hanno frequentato i corsi di dottorato di ricerca e al personale docente di ruolo assegnatario di borse di studio o assegni di ricerca – a norma dell’art. 453 del D.L.vo 16.4.1994 n. 297 – da parte di amministrazioni statali, di enti pubblici, di stati od enti stranieri, di organismi ed enti internazionali, è riconosciuto il periodo di durata del corso o della borsa di studio come effettivo servizio di ruolo e quindi valutato ai fini del trasferimento a domanda o d’ufficio ai sensi della lettera A), se si è in servizio nello stesso ruolo, mentre è valutato ai sensi della lettera B) nella parte relativa al servizio in altro ruolo, del titolo I delle tabelle di valutazione.

Questo periodo non va valutato ai fini dell’attribuzione del punteggio concernente la continuità del servizio nella stessa scuola, né nel comune.

10 – Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera.

E’ fatto salvo il riconoscimento del servizio prestato:

  1. fino al 31/8/2008 nelle scuole paritarie primarie che abbiano mantenuto lo status di parificate congiuntamente a quello di paritarie

  2. nelle scuole paritarie dell’infanzia comunali

  3. nelle scuole secondarie pareggiate (art. 360 del T.U.)

Ulteriori e più dettagliate indicazioni vengono fornite nelle note esplicative, numerate dalla 1 alla 16, che riguardano le diverse voci della tabella come di seguito indicato schematicamente con l’obiettivo di agevolare nella ricerca i nostri lettori, invitandoli a consultare l’Allegato 2 del contratto per le singole voci che interessano:

Nota 1 : Ruolo di appartenenza

Nota 2-3 : Servizio piccole isole

Nota 4: anzianità di servizio pre-ruolo o altro ruolo e periodo decorrenza giuridica nomina anteriore a

decorrenza economica

Nota 5: continuità servizio

Nota 6-7: ricongiungimento coniuge

Nota 8: figli minori

Nota 9: comune assistenza figli disabili o tossicodipendenti, coniuge o genitore disabili

Nota 10-11-12-13-14-15-16: titoli valutabili

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