Mobilità e graduatoria interna d’istituto: quali i casi in cui si perde il punteggio maturato

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La valutazione del punteggio per la mobilità e per la graduatoria interna di istituto, con le differenze previste dalla normativa, viene fatta in base alla tabella di valutazione allegata all’ipotesi di CCNI 2017/18

Nell’Allegato 2 “Tabella di valutazione dei titoli” è inserita la Tabella A, valida per i trasferimenti, che comprende le seguenti parti:

A1 – anzianità di servizio

A2 – esigenze di famiglia

A3 – titoli valutabili

Oltre la Tabella A, nell’Allegato 2 è inserita anche la Tabella B utile per la valutazione dei titoli ai fini della mobilità professionale comprendente le parti seguenti:

B1 – anzianità di servizio

B2 – titoli generali valutabili

Per la mobilità professionale non è prevista la valutazione delle esigenze di famiglia e non è previsto un punteggio massimo cumulabile per i titoli, come previsto invece per il trasferimento.

La seguente nota , infatti, compare solo nella tabella A3 e non in quella B2:

N.B. i titoli relativi a B) C), D), E), F), G), I) L), anche cumulabili tra di loro, sono valutati fino ad un massimo di

Punti 10

Il punteggio maturato dal docente può modificarsi nel corso degli anni scolastici sia in senso positivo che in senso negativo.

Le modifiche in senso positivo sono determinate dal punteggio di servizio (per ogni anno di servizio nel ruolo di appartenenza si aggiungono 6 punti), dal punteggio di continuità per il docente che non cambia scuola di titolarità o di incarico triennale e da eventuali ulteriori titoli acquisiti.

Le modifiche in senso negativo sono determinate dal punteggio che il docente potrebbe perdere in seguito alla mobilità volontaria.

Quale punteggio si può perdere in seguito a movimento volontario del docente?

Le penalizzazioni relative al punteggio che il docente potrebbe subire in seguito a trasferimento volontario o a passaggio di ruolo o di cattedra, riguardano le seguenti voci:

  • Punteggio di continuità
  • Bonus 10 punti (punteggio una tantum)
  • Punteggio servizio sul sostegno valutato doppio

Il punteggio di continuità riguarda la valutazione del servizio continuativo prestato nella scuola di titolarità o di incarico triennale, per la stessa classe di concorso e per la stessa tipologia di posto.

Questo punteggio viene calcolato valutando 2 punti ogni anno entro il quinquennio e 3 punti ogni anno oltre il quinquennio. Per la mobilità volontaria si valuta dopo aver maturato un triennio continuativo, mentre può essere valutato dopo un solo anno per la graduatoria interna di istituto, quindi per la mobilità d’ufficio.

Il punteggio di continuità maturato si perde in seguito ad assegnazione provvisoria o a trasferimento volontario, passaggio di ruolo o passaggio di cattedra.

Fa eccezione il docente soprannumerario nell’ottennio trasferito d’ufficio o con domanda condizionata in una delle preferenze espresse, docente che non perde il punteggio di continuità maturato se ha richiesto come prima preferenza, in ciascun anno dell’ottennio, il rientro nella scuola di precedente titolarità.

Perde, invece, tale punteggio il docente che ottiene trasferimento da sostegno a posto comune e viceversa nella stessa scuola di titolarità o chi ottiene passaggio di cattedra sempre nella medesima scuola di titolarità. In questi casi, infatti, non cambia la scuola di titolarità, ma si modifica la tipologia di posto o la classe di concorso di titolarità, condizioni che non consentono di conservare il punteggio di continuità maturato nella scuola.

Il bonus di 10 punti è un punteggio una tantum che viene attribuito ai docenti che , per un triennio, a decorrere dalle operazioni di mobilità per l’a.s. 2000/2001 e fino all’a.s. 2007/2008, non abbiano presentato domanda di trasferimento provinciale o passaggio provinciale ( esclusi i docenti soprannumerari che presentano domanda condizionata) o, pur avendo presentato domanda, l’abbiano revocata nei termini previsti.

La possibilità di maturare questo punteggio, si è conclusa nell’anno scolastico 2007/08.

Questo punteggio, una volta acquisito, si perde esclusivamente nel caso in cui si ottenga, in seguito a domanda volontaria in ambito provinciale, il trasferimento, il passaggio o l’assegnazione provvisoria. Non si perde, invece, in seguito a movimento interprovinciale.

La valutazione doppia del servizio svolto sul sostegno, sia servizio in ruolo che servizio pre-ruolo con titolo di specializzazione, spetta esclusivamente ai docenti titolari su posto di sostegno o a coloro che chiedono trasferimento o passaggio sul sostegno.

Il punteggio così conteggiato viene decurtato di una parte (esattamente la metà), mediante una valutazione “normale” , cioè senza raddoppiarlo, in seguito a trasferimento o passaggio del docente da sostegno a posto comune.

Questo movimento, infatti, determina una modifica della titolarità del docente che non avrà più diritto alla valutazione doppia del servizio sul sostegno sia per la graduatoria interna di istituto che per la mobilità. In quest’ultimo caso sarà possibile conteggiare il punteggio doppio solo se la mobilità riguarda la richiesta del docente di passare di nuovo su posto di sostegno.

La mobilità volontaria, quindi, potrebbe determinare una riduzione anche elevata del punteggio spettante al docente che, in seguito al movimento ottenuto, perderebbe la continuità maturata nella scuola, il bonus di 10 punti e, se il movimento è da sostegno a posto comune, vedrebbe dimezzato anche il punteggio di servizio per gli anni svolti sul sostegno.

Questa penalizzazione si ripercuote, quindi, sulla posizione che andrà ad occupare nella graduatoria interna della nuova scuola di titolarità o di incarico triennale, negli anni scolastici successivi al quello di arrivo in quanto per il primo anno sarà collocato in coda a prescindere dal punteggio.

Nello stesso modo, questa penalizzazione inciderà sul punteggio spettante per futuri movimenti ai quali il docente deciderà di partecipare.

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