Riscatto periodo congedo parentale al di fuori del rapporto di lavoro: requisiti

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La legge n. 208/2015 ha permesso, a partire dal 1° gennaio 2016, di riscattare ai fini pensionistici, la laurea  e contestualmente i periodi di congedo parentale, riguardanti anche maternità al di fuori di un rapporto di lavoro. In quest’ultimo caso, si tratta del periodo successivo ai 3 mesi dalla nascita del bambino, quello stesso previsto nei casi di congedo parentale in costanza di rapporto di lavoro.

La possibilità di riscattare sia la laurea che il summenzionato periodo di congedo parentale costituisce una novità, in quanto prima della suddetta legge era possibile riscattare alternativamente o l’una o l’altro.

Il periodo di riscatto, al di fuori del rapporto di lavoro, si colloca entro i primi 8 anni di vita del bambino, in quanto dagli 8 ai 12 anni non è prevista alcuna retribuzione.

Il riscatto del citato periodo può essere richiesto sia dal padre sia dalla madre, che siano dipendenti pubblici e siano in possesso dei seguenti requisiti:

5 anni almeno di contributi da effettiva attività lavorativa prestata in costanza di lavoro dipendente in periodi precedenti o successivi all’evento da riscattare (nei 5 anni vanno computati i periodi in cui c’è stata retribuzione e pagamento di contributi, anche senza effettiva prestazione lavorativa per malattia, ferie…);

il periodo da riscattare non deve essere coperto da altra contribuzione.

Il periodo massimo riscattabile è di 5 anni durante tutta la vita lavorativa.

La domanda di riscatto può essere presentata in qualsiasi momento.

Il riscatto è a totale carico del richiedente.

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