35% alunni e 41,7% di scuole a Sud, eppure si emigra. Centinaia i ricorsi contro algoritmo mobilità

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Sono ancora centinaia e forse più i ricorsi pendenti nei vari Tribunali d’Italia in materia di mobilità, in riferimento a quanto accaduto lo scorso anno scolastico, dove si contesta soprattutto il fantomatico algoritmo, nei confronti del quale si è già scritto di tutto e di più.

Come è noto in Italia la maggior concentrazione di studenti si ha nel Sud ed Isole con una percentuale totale del 35% ed anche le scuole sono maggiormente concentrate nel Sud ed Isole con una percentuale del 41,7% eppure sono stati tantissimi i casi di docenti spostati dal Sud Italia verso il Nord anche se a dire il vero si sono registrate in diversi casistiche, operazioni inverse.

Più di una volta la giurisprudenza ha evidenziato che “il criterio dell’assegnazione delle sedi di concorso ai vincitori secondo l’ordine di graduatoria assurge al rango di principio generale della materia, con la conseguenza che il criterio medesimo va applicato anche nel caso in cui non sia previsto dal bando e che è un legittimo interesse del vincitore di concorso la scelta della sede tra quelle non ancora occupate da chi lo precede” (Consiglio di Stato, n. 161 del 14.01.2013; T.A.R. Lazio sent. n. 7741 del 31.07.2009).

Ma il famigerato algoritmo utilizzato dal MIUR ha penalizzato una quantità considerevole di docenti. Diversi i Tribunali intervenuti in materia dichiarando come illegittima l’assegnazione dell’Ambito territoriale assegnato dalla “macchina” in quanto in violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A. dell’art. 1, comma 108, L. n. 107/2015, dell’art. 6 CCNL mobilità scuola, dell’O.M. n. 241/2016, nonché dell’art. 28, comma 1, D.P.R. n. 487/1994, nonchè del principio di scorrimento della graduatoria in tema di mobilità.

Da ricordare che il Tar del Lazio con diversi decreti cautelari  ha sospeso i provvedimenti conclusivi della procedura di mobilità nazionale straordinaria di cui all’O.M. 241/2016 perché ha valutato come “sussistenti i presupposti della gravità ed urgenza avuto presente la natura del pregiudizio derivante dai gravati trasferimenti, Ne deriva che le procedure di mobilità per i docenti in questione sono sospese, sicché in favore degli stessi andrà individuata una sede di servizio all’interno del primo ambito indicato nella domanda di mobilità”.

Dunque quello che accade nella sostanza è che mentre sono in fase di ultimazione le procedure della mobilità per il nuovo anno scolastico, ancora si devono definire i contenziosi della precedente mobilità, il solito guaio all’italiana, che continua a vedere la scuola come il terreno principale dei contenziosi in Italia, ma a questo punto non converrebbe creare una sezione specifica nei Tribunali in materia di contenziosi scolastici? Visto che la situazione, grazie alla pessima legge 107 del 2015 non può solo che peggiorare? E che si ha necessità di avere delle risposte in tempi rapidi?

La colpa è di un sistema cattivo, che non investe nella giustizia e nella scuola, con Tribunali perennemente in carenza di organico, e comunque ci si continua a domandare se deve continuare ad essere questa la soluzione, anche perchè a dirla tutta, pur non avendo dati alla mano, e sarebbe interessante avere delle statistiche in materia, si ha la sensazione che l’Italia ha il primato in materia di contenziosi scolastici in Europa e forse anche oltre, un primato di cui vi è ben poco di cui essere orgogliosi.

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